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"COSÍ MI HANNO
RESA CIECA PER UN RITOCCO ESTETICO" Chiara Pozzi Giacosa
rimase completamente cieca nel 2004. Aveva 62 anni, voleva eliminare
quella pelle che l'età aveva reso sovrabbondante sulle palpebre e
rinfrescare lo sguardo...
Fonte:
Corriere della Sera
6 febbraio 2009
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CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE
SESTA PENALE - SENTENZA DEL 30.12.2008 N. 48379
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TOGLIERE LA PAURA
AI MEDICI
Togliere la paura ai camici bianchi sul fronte degli errori medici. Sia
sul piano della responsabilità civile, che a livello penale. Tutto per
dare più garanzie al cittadino e maggiore sicurezza agli addetti al
lavoro.
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RESPONSABILITA' IN MEDICINA
Grava
sul medico l'onere di provare la speciale difficoltà dell'intervento
chirurgico. Cassazione civile, Sentenza 8.10.2008 n. 24791
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SLITTA L'EXTRAMOENIA
ALLARGATA
E'
stato approvato da parte del Senato un emendamento al DL 154 che dispone
lo slittamento del termine per l'esercizio della libera professione
intramoenia in strutture esterne a quelle pubbliche.
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PERIZIA MEDICO LEGALE
da Sole 24 ore - Risposta 4522
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IL DANNO
ESISTENZIALE NON ESISTE COME FIGURA AUTONOMA
La
Cassazione abbatte i risarcimenti civili facendo tirare un grosso
respiro di sollievo alle assicurazioni, le più preoccupate di dover
pagare tanti tipi di danno. Infatti quello esistenziale non esiste come
figura autonoma e quindi tutte le voci di danno morale, alla vita
familiare, alla sessualità e in genere ai diritti costituzionalmente
garantiti, rientreranno in quello non patrimoniale.
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MANCA IL CONSENSO
INFORMATO: CONFIGURABILE IL REATO DI OMICIDIO PRETERINTENZIONALE?
CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, SENTENZA 14.03.2008 N° 11335 (LUCA D'APOLLO)
Fonte:
altalex.com
Luca D'Apollo 26 maggio 2008
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L'Avvocato in corsia
(da Io Donna, inserto de Corriere della Sera)
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CORTE DEI CONTI
REGIONE SICILIA SENTENZA NR 2240-2006
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CORTE DEI CONTI
REGIONE SICILIA SENTENZA NR 303-A-2007
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CORTE di
CASSAZIONE – PENALE - ( non corretto dosaggio nella somministrazione dei
farmaci: condanna per omicidio colposo )
§ - il medico, nella
vicenda di specie, non ha violato un comando omettendo di intervenire in
un caso che richiedeva la sua attivazione, ma ha violato il divieto di
somministrare le terapie in dosaggi superiori a quelli previsti e senza
tener conto della pericolosità dei fattori di accumulo.
I giudici di merito ritenevano accertato il sovradosaggio ed escludevano
che l'evento mortale potesse essere stato provocato da altri fattori
causali quale l’ingestione per via orale - volontaria o casuale - del
farmaco contenente il principio attivo che doveva essere somministrato
per via parenterale e un metabolita del quale era stato rinvenuto nello
stomaco della persona deceduta.
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Fonte: dirittosanitario.net
Avv. Ennio Grassini 25 febbraio 2008
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TAR LAZIO Roma (
illegittimo il diniego dell’ASL alla richiesta di accesso ai registri
del reparto di pronto soccorso e medicina )
§ - è illegittimo il
diniego di accesso ai registri dei reparti di pronto soccorso e medicina
opposto dalla ASL al dirigente medico interessato a ricostruire le sue
prestazioni di servizio in detti reparti in quanto il sanitario agisce
per la tutela di un interesse che coinvolge posizioni relative al
diritto al lavoro e alla salute, costituzionalmente garantite e di rango
paritario, mentre per la tutela della riservatezza dei pazienti potranno
essere oscurati i nominativi .
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Fonte: dirittosanitario.net
Avv. Ennio Grassini 13 febbraio 2008
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CORTE dei CONTI
Lazio – ( condanna per i medici che percepivano normale retribuzione
anche per le ore di visite private intramoenia)
vanno condannati,
sussistendo il dolo, i medici in regime di intramoenia per la quota di
danno relativa alla retribuzione percepita durante le ore in cui hanno
svolto attività privata, ognuno per la quota relativa nonché per la voce
di danno da disservizio generato dal comportamento poco consono ai
doveri d'ufficio tenuto dagli stessi medici ed individuabile - quanto
meno - nella distrazione di detti medici dai doveri di servizio cui
erano tenuti per rapporto contrattuale con l'Azienda
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Fonte: dirittosanitario.net
Avv. Ennio Grassini 11 febbraio 2008
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CASSAZIONE PENALE
– ( pesante condanna per il naturopata che allontanava una donna affetta
da carcinoma mammario dalla medicina ufficiale)
Pesante condanna per il
naturopata che allontanava una donna affetta da carcinoma mammario dalla
medicina ufficiale sottoponendola a “succhi di carota, terra delle
Dolomiti ed altro
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Fonte: dirittosanitario.net
Avv. Ennio Grassini 06 febbraio 2008
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CASSAZIONE CIVILE Sez.
Unite – ( responsabilità del Ministero della Salute per AIDS ed epatiti
conseguenza di emotrasfusioni ed impiego di emoderivati)
Premesso che sul Ministero
della Salute gravava un obbligo di controllo, direttive e vigilanza in
materia di impiego di sangue umano per uso terapeutico (emotrasfusioni o
preparazione di emoderivati) anche strumentale alle funzioni di
programmazione e coordinamento in materia sanitaria, affinché fosse
utilizzato sangue non infetto e proveniente da donatori conformi agli
standards di esclusione di rischi, il giudice, accertata l'omissione di
tali attività, accertata, altresì, con riferimento all'epoca di
produzione del preparato, la conoscenza oggettiva ai più alti livelli
scientifici della possibile veicolazione di virus attraverso sangue
infetto ed accertata - infine - l'esistenza di una patologia da virus
HIV o HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può
ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione
sia stata causa dell'insorgenza della malattia, e che, per converso, la
condotta doverosa del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito
la versificazione dell'evento.
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Fonte: dirittosanitario.net
Avv. Ennio Grassini 04 febbraio 2008
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CASSAZIONE CIVILE
– ( incidente stradale: risarcibile il danno futuro del medico chirurgo
coinvolto)
la
giovane età del professionista, la sua stabile partecipazione,
precedentemente al sinistro, all'equipe operatoria dell'ospedale, lo
svolgimento per opera sua di un gran numero di interventi eseguiti nel
reparto, la riduzione della funzionalità della mano destra tale da
incidere al 75% sulla sua capacità lavorativa specifica, così da
impedirgli o rendergli estremamente difficili le manovre tipiche del
chirurgo, la sua esclusione, successivamente al sinistro, dall'attività
operatoria e l'adibizione a mere attività di corsia e di ambulatorio
sono tutti elementi che avrebbero dovuto innescare (con esito positivo o
negativo rispetto al fine richiesto) il ragionamento probabilistico
circa il normale sviluppo della carriera di un giovane chirurgo, tenuto
conto delle sue ordinarie aspettative di ruolo ed economiche, nel
settore pubblico ed, eventualmente, in quello privato, a fronte delle
concrete possibilità di poter svolgere in futuro attività operatoria.
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Fonte: dirittosanitario.net
Avv. Ennio Grassini 04 febbraio 2008
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Corte di Cassazione - sezioni unite civili - sentenza 20 novembre
2007 - 11 gennaio 2008,
n.577
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30 gennaio 2008
Corte dei Conti Sicilia
Sez. Appello
ASL riscarcisce il
paziente si rivale sul medico
Nell'azione di rivalsa della Azienda Sanitaria nei confronti del proprio dipendente per i danni da questi arrecati e che la ASL è stata condannata a risarcire, occorre
la sussistenza di una colpa grave del sanitario. La colpa è grave -
quando non si presenti una situazione emergenziale, o quando il caso non
implichi problemi di particolare difficoltà, ovvero ancora quando, come
nel caso in esame, il medico abbia completamente omesso di compiere
un'attività diagnostica e terapeutica routinaria atta a scongiurare
determinate complicazioni. Nella specie, come si è già osservato, non
v'è traccia di alcuna attività preventiva svolta dal medico, sicchè il
suo comportamento appare gravemente negligente in considerazione della
assoluta prevedibilità dell'evento. In concreto, in presenza di una
tendenza alla macrosomia fetale della paziente, facilmente
diagnosticabile dati i precedenti anamnestici noti al medico, il
comportamento corretto sarebbe dovuto consistere nella prevenzione della
situazione di rischio mediante il costante monitoraggio delle condizioni
della paziente e la tempestiva effettuazione del parto cesareo.
Fonte: dirittosanitario.net
Avv. Ennio Grassini
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17 gennaio 2008
Tribunale di Monza
Polizza assicurativa, tempi copertura
Responsabilità medica e copertura assicurativa con polizza disdetta
Massima
Benchè nel caso di specie
non siano coperti dalla polizza assicurativa i sinistri riconducibili a
prestazioni successive alla data della disdetta posta in essere dalla
compagnia di assicurazione e pur sussistendo la difficoltà di stabilire
quali danni siano riconducibili alle prestazioni eseguite prima della
data di cessazione di operatività del rapporto assicurativo; trattandosi
di attività iniziata nel mese di ottobre 2001 e protrattasi fino
all'estate del 2003, può ragionevolmente ritenersi che, alla data della
disdetta della polizza era stata eseguita all'incirca la metà del lavoro
(preparazione della struttura dentaria in vista della successiva
applicazione dei rivestimenti in ceramica), pertanto la compagnia
assicuratrice va condannata a manlevare il medico in relazione a quanto
sarà chiamato a pagare per la quota del 50%.
Fonte: dirittosanitario.net
Avv. Ennio Grassini
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13 gennaio 2008
Il chiropratico diventa dottore.
Un Registro garantirà la professionalità degli operatori.
Dopo anni di dibattiti, la chiropratica entra tra le cure ufficialmente
riconosciute dal Sistema sanitario nazionale.
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30 dicembre 2007
Gli errori dei medici. Assicurazioni d'oro.
Per salvarsi 20mila euro l'anno.
Denunce in crescita, sono diciottomila contro le quattromila di
dieci anni fa.
Gli sbagli gravi, due alla settimana, dagli scambi di pazienti ai
farmaci scorretti.
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versione bassa risoluzione
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versione alta risoluzione
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La risposta di Federspecializzandi all'articolo di Repubblica del 06/12/2007
Il servizio de
“L’Espresso” del giorno 6/12/07 [http://espresso.repubblica.it/dettaglio/Il-medico-ti-visita-ma-e-fuorilegge/1899277]
pone l’attenzione sul tema
dei medici in formazione, visto dal punto di vista degli utenti del
Servizio Sanitario Nazionale (SSN), fornendo uno spaccato di quella che
è la vita quotidiana di molti Policlinici Universitari.
Descrivendo un singolo
caso isolato, il giornalista autore del servizio stigmatizza una serie
di illeciti consumati a carico del SSN per quel che riguarda le
prestazioni erogate nell’ambito delle prestazioni ambulatoriali
specialistiche. Il problema, senz’altro sussiste, perché tali
prestazioni sono spesso erogate da personale in formazione ai primi anni
della Scuola di Specializzazione, che dispone di strumenti ancora
insufficienti per garantire un adeguato percorso di cura (diagnosi e
trattamento) per gli utenti.
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Fonte: Presidenza Federspecializzandi 16 dicembre 2007
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Il medico ti visita ma è
fuorilegge - Diagnosi e terapia affidate a uno specializzando. Che
dovrebbe soltanto imparare. E invece cura i pazienti con disturbi
psichici. Fra timbri e firme false. Ecco cosa succede nel nuovo
Policlinico di Roma.
Perché il timbro
sull'impegnativa ha un nome diverso dal suo? "Non si preoccupi, facciamo
sempre così". Ore 17, ambulatorio di psichiatria del Policlinico
di Tor Vergata, la nuova struttura sorta sei anni fa nella zona
sud di Roma. La visita si è appena conclusa. Ma non si è visto
nessun dottore specializzato nella disciplina, nessun dottore
'strutturato' come si dice nel gergo burocratico sanitario.
Davanti a noi, per capire i problemi, diagnosticare una 'depressione con
stato ansioso' e prescriverci degli psicofarmaci c'è soltanto una
specializzanda. Ossia un medico, laureato da poco e che sta
ancora perfezionando la sua formazione. La stessa cosa si ripete un mese
dopo, quando alla visita ci presentiamo con una telecamera nascosta. In
pratica, tutto il percorso terapeutico del paziente viene affidato a un
dottore che, secondo la legge, dovrebbe solo assistere alle visite fatte
dal suo tutor, lo specialista esperto. E invece cura i pazienti da sola.
Non ha a che fare con influenze di stagione, ma affronta casi
delicatissimi, quelli per cui l'esperienza conta più di tutto: i malati
psichiatrici. Succede in gran parte delle cliniche universitarie
d'Italia. Ma la situazione dell'ospedale romano fa scuola.
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Fonte:
L'Espresso 06 dicembre 2007
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Responsabilità civile
- Nesso di causalità - Fatti coevi o succedutisi nel tempo imputabili a
più persone - Efficacia causativa del danno - Causa efficiente esclusiva
sopravvenuta.
Cassazione civile,
Sez. III, 12 settembre 2005, n. 18094
In presenza di fatti
imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo, deve essere
riconosciuta a tutti un'efficacia causativa del danno, ove abbiano
determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi,
l'evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di
causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo
stesso, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale,
interrompa il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti,
ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall'origine e per forza propria
la serie causale, riveli l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di
concausa e li releghi al livello di occasioni estranee.
Responsabilità civile - Nesso di causalità - Comportamento sopravvenuto di
altro soggetto o dello stesso danneggiato - Causa unica ed esclusiva
dell'evento danno - Interruzione del nesso causale - Configurabilità -
Limiti - Comportamento di altro soggetto (od eventualmente del medesimo
danneggiato) volto a neutralizzare le conseguenze dell'illecito
dell'agente - Rilevanza.
Con riguardo all'illecito civile, si ha interruzione del nesso di
causalità per effetto del comportamento sopravvenuto di altro soggetto
(che può identificarsi anche con lo stesso danneggiato) quando il fatto di
costui si ponga, ai sensi dell'art. 41, comma secondo, c.p., come unica ed
esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza
causale e rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento
dell'autore dell'illecito, ma non quando, essendo ancora in atto ed in
fase di sviluppo il processo produttivo del danno avviato dal fatto
illecito dell'agente, nella situazione di potenzialità dannosa da questi
determinata si inserisca una condotta di altro soggetto (ed eventualmente
dello stesso danneggiato) che sia preordinata proprio al fine di
fronteggiare e, se possibile, di neutralizzare le conseguenze di quell'illecito.
In tal caso lo stesso illecito resta unico fatto generatore sia della
situazione di pericolo sia del danno derivante dall'adozione di misure
difensive o reattive a quella situazione (sempreché rispetto ad essa
coerenti ed adeguate).
Fonte: ASSINEWS.IT
26 Luglio 2006
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SANITA': in USA 1,5 mln errori medici l'anno, un quarto evitabile
Gli errori medici
non 'affliggono' solo il sistema sanitario italiano, ma anche quello
statunitense: ammonta a un milione e mezzo l'anno il numero degli
'sbagli' in America, un quarto evitabile.
Lo ha sottolineato l'Institute
of Medicine in un report elaborato e reso noto nei giorni scorsi.
Nel documento vengono anche avanzate proposte utili per diminuire il
numero di episodi di malasanità oltreoceano: dare più informazioni ai
cittadini e ai pazienti con il contributo della Fda (Food and drug
administration), che dovrebbe aumentare e migliorare le informazioni sui
farmaci man mano approvati, investire almeno 100 milioni di dollari l'anno
nello studio e nella prevenzione degli errori nonchè in tecnologie, infine
'informatizzare' entro il 2010 tutte le prescrizioni mediche e le cartelle
cliniche per renderle consultabili e 'trasmissibili' da un ospedale
all'altro.
La 'frammentazione' del
sistema sanitario nazionale è infatti di grande ostacolo al normale
andamento delle cure. Attualmente solo il 20% delle informazioni sui
pazienti negli States è 'elettronica'.
Fonte:
Adnkronos
26 Luglio 2006
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R.C. Medica - Consenso
informato
Cassazione civile, sez.III, 14 marzo 2006, n. 5444
In tema di responsabilità
medico-chirurgica, la correttezza o meno del trattamento sanitario non
assume alcun rilievo ai fini della sussistenza dell'illecito per
violazione del consenso informato, la quale sussiste per la semplice
ragione che il paziente, a causa del deficit di informazione, non è stato
messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con volontà
consapevole delle sue implicazioni.
Fonte: ASSINEWS.IT
24 Luglio 2006
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CORTE di CASSAZIONE - sez.penale
(l'imputato va assolto per non aver commesso il fatto, se manca agli atti
in modo assolutamente non contestabile la prova della commissione del
fatto stesso)
- l'accertamento del rapporto di
causalità nella colpa professionale medica, nell'ambito delle fattispecie
omissive improprie,va eseguito in maniera rigorosa e va ribadito il
principio secondo il quale "il nesso di condizionamento tra la condotta
omissiva dell'agente e l'evento lesivo sussiste solo qualora risulti che,
se fosse stata posta in essere la condotta doverosa omessa, l'evento
concreto sarebbe stato evitato con una probabilità di alto grado, vicina
alla certezza, sicchè non sono sufficienti per ritenere quel nesso una
semplice probabilità o possibilità, più o meno elevata.
(Avv. Ennio Grassini)
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Fonte: dirittosanitario.net
20 Luglio 2006
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CORTE di CASSAZIONE - (sulla
condotta omissiva del medico competente, nel prescrivere una visita
specialistica) fattispecie relativa a diagnosi di sindrome depressivo
ansiosa a genesi reattiva -
- Il D.Lgs. n. 626 del
1994, art. 17, lett. i), prevede che il medico competente "fatti salvi i
controlli di cui alla lettera b), effettui le visite mediche richieste dal
lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali",
sicchè appare necessario sottoporre a visita il dipendente che documenta
la persistenza di una patologia psichiatrica grave ricollegabile alle
attività lavorative assegnategli. Al fine di a soddisfare il precetto
normativo il sanitario che esegue le visite mediche, nel caso specifico,
non puo' non essere in possesso di specializzazione in malattie
psichiatriche e deve essere supportato da esami clinici e biologici,
necessari per rendere effettiva la protezione dal rischio e rientranti nei
controlli che egli puo' disporre nell'esercizio delle funzioni tipiche
riconosciutegli dal decreto citato, art. 16, in tema di sorveglianza
sanitaria.
(Avv. Ennio Grassini)
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Fonte: dirittosanitario.net
19 Luglio 2006
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CONSIGLIO di STATO -
(procedimento disciplinare, nel caso in cui, nei confronti del dipendente,
non sia formalmente iniziato un procedimento penale)
- L’esercizio della
azione penale è normalmente di ostacolo all’inizio o alla prosecuzione del
procedimento disciplinare; l’Amministrazione, in assenza dell’inizio di un
procedimento penale nei confronti di un pubblico dipendente sottoposto ad
in indagini penali, puo' legittimamente iniziare un procedimento
disciplinare nei confronti dello stesso e concluderlo, irrogando una
sanzione disciplinare, sulla base dei fatti autonomamente accertati
(Avv. Ennio Grassini)
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Fonte: dirittosanitario.net
17 Luglio 2006
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SANITA': GB, errori
medici per 10% pazienti Nhs
Cattive notizie per i
pazienti inglesi. Almeno un ricoverato su dieci negli ospedali
britannici incappa in errori di medici o infermieri e subisce seri danni a
causa di questi incidenti.
Tanto che il National Health System (Nhs) l'anno scorso ha registrato
almeno un milione di di incidenti 'in corsia', di cui più di 2mila fatali.
Lo rivela un rapporto di una commissione parlamentare, secondo il quale la
realtà potrebbe essere anche peggiore, a causa di una sostanziale
sottostima degli incidenti e delle morti 'per errore' nel Nhs.
Insomma, ''il Nhs semplicemente non ha idea di quante persone muoiano
ogni anno per incidenti a danno della sicurezza dei pazienti'',
sottolinea Edward Leigh, segretario della commissione. Gli esperti hanno
scoperto registrazioni relative a 974mila errori e 2.181 morti fra i
pazienti degli ospedali pubblici britannici.
Ma si tratta di dati che non fotografano con precisione la realtà: secondo
il rapporto, infatti, di circa il 22% degli incidenti verificatisi ogni
anno non resta traccia. E, cosa ancor più grave, il 50% di questi episodi
potrebbe essere evitato se solo lo staff del servizio sanitario inglese
avesse imparato da precedenti errori.
Fonte:
Adnkronos
12 Luglio 2006
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TRIBUNALE
DI MONZA - (Il patimento procurato dall'intervento chirurgico inutile va
risarcito: fattispecie relativa a riduzione di frattura scomposta)
-
Il patimento procurato dall'intervento chirurgico inutile,
in ragione del suo carattere invasivo e dello stress psicologico, che
inevitabilmente ha procurato al paziente, va risarcito.
Il pregiudizio subito a causa del comportamento colposo dei sanitari,
consistito nella necessità di sottoporre il paziente ad un ulteriore
intervento chirurgico, tenendo altresì conto della particolare sofferenza
procurata dallo spostamento delle viti e dell'aggravamento dei postumi
permanenti, rispetto a quelli che sarebbero residuati nell'ipotesi in cui
il primo intervento fosse stato correttamente eseguito, necessita di
adeguato ristoro.
(Avv. Ennio Grassini)
Fonte: dirittosanitario.net
10 Luglio 2006
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TAR LAZIO
- (infiltrazioni di tossina botulinica: presupposti di diritto per poter
restringere la prescrivibilità del farmaco ai soli medici specialisti)
- Il presupposto giuridico della facoltà dell’Amministrazione di
restringere, ai soli medici specialistici, la prescrivibilità di un
farmaco si fonda nella assoluta necessità di assicurare il controllo delle
possibili conseguenze negative “gravissime” per il paziente derivanti
dalla somministrazione dello stesso.
Con il diploma di laurea in medicina e chirurgia e con
l’iscrizione al relativo Albo Professionale, è consentito l’esercizio
della professione medica relativamente a tutte le branche della medicina
con le sole esclusioni dell’anestesia, della radiognostica e della
radioterapia. Non si ravvisano ragioni per riservare, in particolare, ai
soli chirurghi plastici e maxillo facciali, ai dermatologi ed agli
oftalmologi, (mentre non puo' assolutamente essere effettuata né da chi
non è personale sanitario (es. estetiste) e nemmeno da chi non è medico
(es. infermiere) l’applicazione in modeste quantità della tossina
botulinica di tipo A ai soli fini estetici e non terapeutici, per
miglioramento temporaneo delle rughe verticali.
(Avv. Ennio Grassini)
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Fonte: dirittosanitario.net
30 Giugno 2006
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VARESE - MORI' CADENDO
DAL LETTO - IL CHIRURGO A GIUDIZIO
Due infermieri e un medico del reparto di chirurgia
dell'ospedale di Varese a giudizio con l'accusa di omicidio colposo.
Dovranno rispondere della morte di un paziente avvenuta tre anni fa.
L'uomo, un sessantenne di Verbania, era caduto dal letto riportando una
frattura alla testa da cui non si era più ripreso. Il medico e le due
infermiere di turno in reparto sono stati ritenuti responsabili della
mancata sorveglianza.
Fonte: Corriere Della Sera
28 Giugno 2006
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TRIBUNALE DI NAPOLI -
(Il risarcimento del danno, a causa di mobbing, non è limitato dalla
predisposizione caratteriale)
Circostanze quali l'ingiustificato trasferimento, il
demansionamento, il difetto di confronto con i superiori, l'eliminazione
di particolari "status", il sistematico disconoscimento datoriale possono
determinare, quale conseguenza, una sintomatologia psico-somatica sino a
pregiudicare le condizioni di salute.
L'eventuale predisposizione caratteriale del soggetto mobbizzato, che
contribuisca ad amplificare gli effetti del mobbing, non fa inoltre venir
meno il dovere, in capo al soggetto mobbizzante, di risarcire il danno
alla persona subito nella sua interezza in quanto una comparazione del
grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può istaurarsi
soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra
una causa umana imputabile ad una concausa naturale non imputabile.
(Avv. Ennio Grassini)
Fonte: dirittosanitario.net
19 Giugno 2006
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SANITA' PUBBLICA -
TRASFUSIONI DI SANGUE INFETTO - RESPONSABILITA' DEL MINISTERO DELLA SALUTE
- CONDOTTA
Cass. civ., 31 maggio 2005, n. 11609
1. Nel caso di danni
provocati da emotrasfusioni infette è responsabile il Ministero della
Sanità, per quelle infezioni sorte successivamente al momento in cui la
scienza medica ha raggiunto le necessarie conoscenze sulle predette
infezioni, secondo la teoria del nesso di causalità.
(In senso conforme Cass. civ., 21 febbraio 2003, n. 2645)
Fonte: ASSINEWS.it
16 Giugno 2006
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R.C. MEDICA -
Interventi in équipe - Responsabilità per le condotte colpose altrui
Cassazione penale - Sezione IV, sentenza 24gennaio-18 maggio
2005 n. 18548
In tema di colpa
professionale, nel caso di équipes chirurgiche e, più in generale, in
quello in cui ci si trovi di fronte a ipotesi di cooperazione
multidisciplinare nell'attività medico-chirurgica, ogni sanitario, oltre
che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle
specifiche mansioni svolte, è tenuto a osservare gli obblighi a ognuno
derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune e
unico.
Ne consegue che ogni
sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l'attività precedente
o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra
disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio
a errori altrui che siano evidenti e non settoriali, rilevabili ed
emendabili con l'ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del
professionista medio.
(Da queste premesse, la
Corte di cassazione ha ritenuto congruamente motivato il giudizio di
responsabilità formulato dal giudice di merito anche a carico di un medico
non specialista in ginecologia, componente dell'équipe che assisteva una
paziente durante il parto, al quale era stato addebitato di non essere
intervenuto, in una situazione che non richiedeva particolari cognizioni
specialistiche, sul medico specialista che procedeva secondo la tecnica
del parto naturale, segnalandogli una situazione dubbia che obiettivamente
e in modo evidente - colore verde del liquido amniotico - attestava lo
stato di asfissia del feto e doveva conseguentemente imporre l'immediato
utilizzo della cardiotocografia, metodica strumentale che avrebbe
consentito di rilevare tempestivamente l'insorgere della sofferenza fetale
e di ricorrere così al parto operativo per via laparotomica; per
l'effetto, correttamente anche tale sanitario era stato ritenuto
responsabile del reato di omicidio colposo per l'intervenuta morte del
feto per insufficienza respiratoria).
Fonte: ASSINEWS.it
15 Giugno 2006
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BOLOGNA: BIMBO NATO
CON MALFORMAZIONI, GENITORI CHIEDONO 1 MLN ALL' AUSL
Nessuno dei tre medici
della maternità dell'Ospedale Maggiore di Bologna, che hanno
eseguito le ecografie, si era mai accorto delle anomalie del feto. Ai
genitori in attesa del primo bambino continuavano a ripetere che il
nascituro era in perfetta forma e salute. Quando il bimbo è nato, c'è
stata la brutta sorpresa: era senza le dita delle mani e dei piedi e con
un insufficiente sviluppo delle ossa mascellari (micrognazia mandibolare),
malformazioni che in futuro potrebbero anche produrre un
ritardo mentale moderato.
Per questo i genitori,
assistiti dall'avvocato Giovanni Berti Arnoaldi Veli, hanno avviato una
causa civile per chiedere un risarcimento danni di un milione di euro
all'Azienda Usl di Bologna che approderà il prossimo 20 luglio davanti
al giudice Siro Sardo delle terza sezione civile del Tribunale del
capoluogo emiliano.
Sulla vicenda era stata
avviata anche una causa penale, ma la pm Elisabetta Melotti ha chiesto
l'archiviazione perché a suo parere dall'errore dei medici non e' derivata
una lesione o un aggravamento delle lesioni al nascituro ma solo la
mancata comunicazione di una malformazione già esistente ai genitori. In
realtà, secondo la difesa, se i medici si fossero accorti delle
malformazioni i genitori avrebbero potuto decidere se optare o meno per
l'eventuale interruzione della gravidanza.
Dopo la nascita del bambino, il 7 luglio 2003, i genitori sono costretti a
dedicare la maggior parte del loro tempo, con inevitabili ricadute sul
lavoro a causa dei continui permessi, al figlio che ha bisogno una
continua assistenza personale oltre a continue visite specialistiche.
Senza considerare le conseguenze psicologiche e psichiche sui due.
''Pochi momenti dopo il
parto, mentre i genitori si apprestavano ad abbracciare con gioia il primo
figlio, hanno dovuto subire del tutto inaspettatamente la traumatica
esperienza di scorgere tutti gli arti del piccolo gravemente malformati
- ha spiegato l'avvocato Berti Arnoaldi Veli - Nessuno, né medici
né infermieri, rivolgeva la parola ai genitori, nessuno provava a
rassicurarli: venivano abbandonati a loro stessi, rendendo ancora più
profondo il trauma''.
La prima ecografia venne
eseguita il 9 gennaio 2003 a Villa Erbosa, che allora ospitava la
Maternità del Maggiore, e il medico certificò la regolare presenza di mani
e piedi. E così fecero gli altri suoi due colleghi il 24 febbraio 2003 e
il 26 maggio 2003 prima del parto che avvenne in luglio.
Fonte: ASSINEWS.it
15 Giugno 2006
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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
Sezione III civile - Sentenza n. 13546 del 12 giugno 2006
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12 Giugno 2006
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R.C. MEDICA - EFFETTI NEI
CONFRONTI DELLA CASA DI CURA O ENTE OSPEDALIERO - NATURA CONTRATTUALE
Cassazione civile - Sezione III, sentenza 26 gennaio 2006 n. 1698
Il rapporto che si istaura tra paziente e casa di cura privata (o ente
ospedaliero) ha fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive
con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte
dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo, insorgono a carico della
casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo lato sensu
alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico
ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le
attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o
emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o
dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale, e può
conseguire, ai sensi dell'articolo 1218 del Cc, all'inadempimento della
prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, quale
suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro
subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da
costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in
contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche
di fiducia delle stesso paziente o, comunque, del medesimo scelto.
Fonte: ASSINEWS.it
08 Giugno 2006
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TRIBUNALE di GENOVA
- (falsità della sottoscrizione del modulo di consenso informato,
impugnato con querela di falso)
Se la
sottoscrizione del modulo relativo non costituisce la dimostrazione del
consenso informato, anche l'assenza del prestampato firmato non vuol dire
che la prestazione sanitaria sia stata carente dall'angolo visuale del
diritto all' informazione, posto che, per il tipo di intervento in
questione (artroscopia) , non erano richieste forme particolari perche'
non potessero essere trasmesse dai medici alla paziente delle informazioni
necessarie e sufficienti per consentirle di scegliere con una minima
cognizione di causa l'atto terapeutico: la cui dimostrazione può essere
fornita anche attraverso prove orali. ( avv. ennio grassini -
www.dirittosanitario.net)
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CORTE dei CONTI
- Responsabilità
amministrativa - (il sequestro dei compensi derivanti dall’esercizio
dell’attività convenzionale di medicina di base, può essere concesso per
l’intero ammontare del loro importo)
§ - I medici convenzionati con il
Servizio sanitario nazionale, al pari di ogni altro lavoratore autonomo,
sono sostanzialmente liberi nelle loro prestazioni professionali e possono
quindi svolgere, al di fuori del rapporto di convenzione, ulteriore
attività privata, così escludendo che i limiti del quinto previsti
dall’art. 545 c.p.c., (e dal d.p.r. n. 180/50), individuati per i soli
emolumenti derivanti da lavoro subordinato,possano essere estesi ai
proventi del rapporto convenzionale stipulato tra medico di base e
servizio sanitario nazionale. Pertanto il sequestro dei compensi derivanti
dall’esercizio dell’attività convenzionale di medicina di base, ai sensi
degli artt. 543 e ss. c.p.c., può essere concesso per l’intero ammontare
del loro importo.
(Avv. Ennio Grassini)
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06 Giugno 2006
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CORTE
DI CASSAZIONE - sez. penale (quali i limiti del reato di omissione di
soccorso, a seguito incidente stradale?)
Ove la necessaria assistenza sia prestata da altri, ovvero il soggetto
tenuto in prima persona a prestarla ne abbia delegato ad altri il compito,
perchè il reato di cui all'art. 189 C.d.S., comma 7, non sia configurabile
occorre che tali fatti siano accertati come avvenuti prima che tale
soggetto siasi allontanato dal luogo dell'incidente, sussistendo invece il
reato in questione ancorchè che in concreto l'assistenza occorrente sia
prestata da altri, quando tale circostanza non sia a costui nota per
essersi dato alla fuga, a nulla rilevando che egli abbia visto presenti
sul posto altre persone in grado di soccorrere, in sua vece, l'infortunato
(Avv. Ennio Grassini)
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31 Maggio 2006
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CORTE
DI CASSAZIONE - sez. penale (una autocertificazione, per ottenere dalla ASL, in regime di esenzione, l'erogazione delle prestazioni sanitarie,
concretizza il reato di truffa?)
Il fatto che le dichiarazioni false sono state rese dall'imputata in una
autocertificazione, assume precipuo rilievo. Invero l'autocertificazione è
un atto particolare nel quale il soggetto esplica un potere certificatorio,
normalmente riservato al pubblico ufficiale ed in sostituzione di questo;
la significatività di siffatto atto e la responsabilità che con il
medesimo si assume il privato che ne è protagonista, valgono ad
attribuirgli particolare efficacia persuasiva e pertanto esso è idoneo a
configurare un raggiro.
(Avv. Ennio Grassini) Sez. V - Sentenza n.
30896/ 05
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30 Maggio 2006
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CORRIERE DELLA SERA -
DIRITTO SALUTE
IL RISCHIO E' IL LORO
MESTIERE - In Lombardia i primi esperti per la riduzione degli "eventi
avversi"
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Fonte: CORRIERE DELLA SERA
28 Maggio 2006
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Malpractice
DA ACOI MANUALE SU CONSENSO INFORMATO
Paziente informato, 'mezzo salvato'. Una
semplice rima per sintetizzare 'Il consenso informato - Istruzioni per
l'uso', manuale per medici che può tuttavia essere fondamentale anche per
i pazienti. Realizzato dal gruppo di studio 'Medicina e Legalità' dell'Acoi
(Associazione chirurghi ospedalieri italiani), il manuale è stato
presentato ieri al XXV° congresso dell'Associazione in corso a Spoleto
sino al 27 maggio. Il volume contiene le linee guida necessarie a
prevenire cause e contenziosi che possono derivare dall'attività
professionale di medici e chirurghi. Ed ecco, secondo l'Acoi, quello che
anche il comune cittadino deve sapere: 1. Un trattamento sanitario può
essere praticato solo se la persona interessata abbia prestato il proprio
consenso, libero e informato 2. Il medico, nell'informare il paziente,
dovrà tenere conto delle sue capacità di comprensione, al fine di
promuoverne la massima adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche. 3.
L'obbligo di informare non comprende dettagli relativi al medico o
all'equipe che effettuerà l'intervento sanitario. Il consenso, quindi, non
può essere condizionato all'esecuzione della prestazione da parte di un
determinato sanitario. 4. Il medico non può, nell'esecuzione
dell'intervento medico consentito, effettuare un ulteriore intervento, se
non sussiste imminente pericolo di vita. 5. Il medico può fornire una
informazione parziale o incompleta nell'interesse del paziente? La
Convenzione di Oviedo lo consente "solo in via eccezionale". 6. Esiste un
diritto del paziente a rifiutare le informazioni: l'art. 30 del Codice di
Deontologia Medica stabilisce che "la documentata volontà della persona
assistita di non essere informata deve essere rispettata". 7. Il diritto
all'informazione è delegabile a un terzo, ma ciò non comporta anche la
delega a manifestare il consenso al trattamento. I terzi non possono
quindi intervenire nelle decisioni del malato. 8. Un paziente può
rifiutare le cure? La risposta è nell'articolo 34 del Codice di
Deontologia Medica "in presenza di documentato rifiuto di persona (capace
di intendere e di volere) il medico deve desistere da atti diagnostici e
curativi". 9. Allorché sussistano condizioni di urgenza e in caso di
pericolo per la vita di una persona che non possa esprimere in quel
momento volontà contraria, il medico deve prestare l'assistenza e le cure
indispensabili. 10. In presenza di un minore, il medico ha comunque
l'obbligo di dargli informazioni e di tenere conto della sua volontà,
compatibilmente con la sua età e la sua capacità di comprensione, fermo
restando il rispetto dei diritti del rappresentante legale.
Fonte: DoctorNews
26 Maggio 2006
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IL
71% DELLE PMI PREFERISCE I BROKER ITALIANI
Il 71% delle piccole e medie imprese
preferisce affidarsi a Broker assicurativi di matrice italiana.
E' l'esito di una ricerca effettuata dalla Federazione Mediterranea dei
Broker Assicurativi e presentata da Bokers Italiani, associazione che
riunisce 13 società indipendenti di brokeraggio. La ricerca mirava a
valutare i comportamenti delle Pmi tra i 10 e i 100 milioni sulla scelta
del Broker.
Solo il 9,4% delle aziende italiane di piccole e medie dimensioni si
rivolge ai broker internazionali, nonostante questi, a seguito del
processo di concentrazione degli ultimi anni, siano dominanti sul mercato
italiano del brokeraggio.
Circa il 17%
delle Pmi, infine, si affida direttamente ad agenti di assicurazione. A
rendere vincenti i broker italiani presso le Pmi sono la disponibilità e
la facilità di contatto, l'approccio propositivo dei broker e la loro
capacià' di gestione dei sinistri.
Fonte: AssinewsLetter
26 Maggio 2006
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SANITA'. LAZIO:
AL VIA PROGETTO REGIONE-ISS PER RIDURRE ERRORI E DENUNCE
23/05/2006
Migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria per ridurre i
contenziosi tra i pazienti e i medici e le aziende territoriali o
ospedaliere.
Un fenomeno che
nell'ultimo quinquennio ha fatto registrare aumenti vertiginosi sia del
numero degli esposti (+148% dal 1994 al 2002 a livello nazionale,
mentre nella sola Regione Lazio si calcola che i contenziosi aperti siano
oltre 1500), sia dei costi delle polizze assicurative per i
'camici bianchi'. Questo l'obiettivo del progetto presentato
dall'assessorato regionale alla Sanità, realizzato in collaborazione con
l'Istituto superiore di sanità (Iss).
Per chiarire il problema,
alcuni numeri: nel 2000 l'ospedale San Giovanni di Roma spendeva per la
polizza assicurativa un milione di euro. Nel 2005 il costo è lievitato a
cinque milioni; al San Filippo Neri si spendevano 400mila euro nel 2000,
mentre nel 2005 la spesa è cresciuta a 3 milioni. Il piano elaborato dai
due 'partner' istituzionali - si legge in una nota regionale - propone un
modello gestionale innovativo che punta a individuare ragioni e campi che
generano più contenziosi. Il modello sarà applicato, in questa prima fase
sperimentale, in sei strutture di dimensioni diverse: due grandi ospedali
come il Policlinico Tor Vergata e il San Camillo, un ospedale locale, il
San Camillo de Lellis di Rieti, due nosocomi di medie dimensioni e,
infine, due strutture del circuito privato.
''La convenzione firmata -
ha detto il presidente dell'Iss Enrico Geraci - segna un passaggio
importante per individuare i fattori di rischio dell'errore clinico e
puntare alla prevenzione nell'interesse del malato. Il progetto è uno
strumento per evitare incidenti e anche per mettere gli operatori sanitari
in condizione di poter calcolare meglio il rischio di errore''. E -
informa la nota - l'Agenzia di sanità pubblica sta lavorando proprio in
questa direzione allo scopo di mettere a punto un piano di formazione
mirato.
L'assessore alla Sanità del Lazio Augusto Battaglia, intervenuto alla
presentazione del nuovo progetto, ha sottolineato che ''il modello di
prevenzione messo in campo è uno strumento essenziale per una politica
sanitaria più moderna, perchè punta a garantire cittadini e medici e,
nello stesso tempo, a ridurre le risorse oggi impegnate sul fronte delle
polizze assicurative per destinarle alle cure''.
La fase operativa -
riferisce il comunicato - prevede inoltre che in due strutture
ospedaliere, il San Camillo di Roma e l'ospedale cittadino di Rieti, siano
aperti due 'sportelli di conciliazione' gestiti con il progetto 'Accordia'
elaborato dall'Ordine dei Medici e operativo dal gennaio 2005. Obiettivo è
risolvere in via conciliativa le vertenze, in collaborazione con la Camera
degli avvocati, medici e assicurazioni. Lo sportello Accordia, che fino a
oggi è stato sperimentato solo in vertenze tra cittadini e privati, sarà
dunque esteso anche al settore pubblico ospedaliero.
Fonte: Adnkronos
26 Maggio 2006
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GIURISPRUDENZA ASSICURATIVA
BASTA L'OMESSA INFORMATIVA PER CONDANNARE
IL MEDICO
Cassazione - Sezione terza
civile - sentenza 1 dicembre 2005 - 14 marzo 2006, n, 5444
Il paziente va messo al
corrente dei rischi: non rileva che l'intervento sia stato eseguito con
perizia
Il medico il quale non informi correttamente il paziente sulle
caratteristiche e sui rischi dell'intervento risponde dell'insuccesso di
quest'ultimo, anche quando sia stato eseguito con diligenza.
· La domanda con la quale il convenuto in un giudizio di danno non neghi
la propria legittimazione passiva, ma chieda di essere tenuto indenne da
un terzo in caso di accoglimento della domanda attorea (la cosiddetta
"chiamata in garanzia impropria") è scindibile rispetto a quella
principale e realizza una ipotesi di litisconsorzio facoltativo. Ne
consegue che è consentito al giudice d'appello, il quale rilevi la
sussistenza di un vizio nella notifica dell'atto introduttivo della
chiamata in garanzia, scindere le due domande e rimettere solo quella di
garanzia al giudice di primo grado.
Fonte: "Diritto e
Giustizia", n. 15 del 15 aprile 2006.
26 Maggio 2006
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CORTE
DI CASSAZIONE - (la natura della ricetta del medico convenzionato)
La ricetta del medico convenzionato con le ASL conserva la duplice natura
di certificato, per la parte ricognitiva, e di autorizzazione
amministrativa, nella parte in cui consente all'assistito l'esercizio del
diritto di fruire del servizio farmaceutico, non essendo possibile
viceversa che venga considerata alla stregua di una scrittura privata, non
perseguibile penalmente, in mancanza di apposita querela.
(Avv. Ennio Grassini)
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24 Maggio 2006
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CORTE
D'APPELLO DI GENOVA
ABUSIVI TENUTI A RISARCIMENTO SOLO DANNI MORALI
Sono riconosciuti i danni morali, non quelli patrimoniali, in favore degli
Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e delle Associazioni
nazionali di categoria (ANDI), nei confronti di chi esercita abusivamente
la professione.
Massima
La sussistenza del danno morale va ravvisata nella compromissione dei
valori connessi all'ordinato esercizio della professione, dei quali sono
custodi istituzionalmente l'Ordine professionale e facoltativamente ma
legittimamente l'associazione di categoria.
Viceversa, non appare possibile il risarcimento, in favore degli stessi,
di un diritto al risarcimento del danno patrimoniale. Nella qualità,
all'uno e all'altro riferibile, di enti esponenziali, l'Ordine e
l'Associazione non possiedono alcuna legittimazione sostitutiva o
rappresentativa nei riguardi dei singoli professionisti, i quali soltanto,
singolarmente, sono portatori di un interesse a non subire una incidenza
illecitamente concorrenziale sulle possibilità di guadagno connesse
all'esercizio della professione.
(Avv. Ennio Grassini)
23 Maggio 2006
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CORTE
DI CASSAZIONE (quella del medico resta una obbligazione di mezzi mentre la
limitazione di responsabilità ex art 2236 c.c., attiene esclusivamente
alla perizia)
Consistendo l'obbligazione professionale
in un'obbligazione di mezzi, il paziente deve provare l'esistenza del
contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di
nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico del
sanitario o dell'ente ospedaliere la prova che la prestazione
professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti
peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e
imprevedibile.
La limitazione di responsabilità
professionale del medico-chirurgo ai soli casi di dolo o colpa grave, ai
sensi dell'art. 2236 c.c., attiene esclusivamente alla perizia, per la
soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, con esclusione
dell'imprudenza e della negligenza. Infatti anche nei casi di speciale
difficoltà, tale limitazione non sussiste con riferimento ai danni causati
per negligenza o imprudenza, dei quali il medico risponde in ogni caso
(Avv. Ennio Grassini)
Svolgimento del Processo - SCARICA pdf
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ITALIANI
IN BUONA SALUTE, OSPEDALI MENO
Come si sente? Bene, grazie. Questa la risposta data alla domanda “Come va
in generale la salute?” dal 75,4% delle persone intervistate dall’Istat
nel 2003 – ultimo dato disponibile. Un anno prima a dichiarare di sentirsi
in buona salute era stato il 74,7%. Gli uomini (78,8) dichiarano di essere
in buona salute più delle donne (72,1). Tuttavia il 35,9% ha dichiarato di
soffrire di una o più malattie croniche. A farla da padrone in questo
campo sono è l’artrosi-artrite che nel 2003 interessava il 18,9%,
l’ipertensione (12,9) e le malattie allergiche (8,5), che risultano
aumentate o stabili rispetto alla rilevazione precedente.
Questi dati sono stati resi noti, a Roma, da Giovanni
Mathieu, presidente della Fadoi (Federazione associazioni dirigenti
ospedalieri internisti), durante la conferenza stampa di presentazione
dell’annuale rapporto dal titolo “l’Italia dice 33”. Purtroppo le malattie
croniche prima o poi costringono il paziente a recarsi in ospedale. Il 10
per cento di loro, però, viene rigettato da reparti saturi e incapaci di
fare fronte alla richiesta di assistenza. Per questo può capitare di dover
attendere il proprio turno in una barella “abbandonata” in corsia per ore
o giorni interi in attesa che un posto letto sia disponibile o costretti
ad affidarsi ad altre strutture che spesso non sono nemmeno nella stessa
città. “Questa è una situazione - afferma Mathieu - che necessita di una
programmazione adeguata e seria, che tenga conto dei reali bisogni dei
cittadini e dei cambiamenti che hanno investito la società italiana”. Tra
questi, una popolazione sempre più anziana che deve fare i conti con gli
“acciacchi” dell'età. E che, soprattutto, non può esser lasciata sola ad
attendere che un posto letto si liberi.
Spezzo il reparto non è quello adeguato
“Una vera e propria vergogna - denuncia Francesco D'Amore dell'ospedale
Sandro Pertini di Roma e tesoriere Fadoi - e che non ha registrato alcun
miglioramento da quando sono entrato in ospedale, ormai 40 anni fa e,
anzi, è andata peggiorando a causa dei tagli di posti letto imposti da
ragioni economiche”. Un problema che angustia l'intero territorio
nazionale “ma destinato a cronicizzarsi nelle metropoli e nelle grandi
città”, puntualizzano gli esperti. In alcune realtà ospedaliere andrebbe
riorganizzato dalle basi la gestione dei posti letto e non solo a livello
degli ospedali e dei reparti di terapia intensiva. In Italia – è stato
ricordato – sono quasi assenti quelle strutture sanitarie in cui i
pazienti usciti dalla fase acuta potrebbero ricevere assistenza al di
fuori degli ospedali.
Antonino Mazzone, Presidente Eletto della Fadoi ha puntato il dito anche
sul problema del dirottamento dei pazienti fuori dai reparti di medicina
interna. “ Vorrei partire dal disagio dei pazienti affetti da
polipatologie che in presenza di una acuzie necessitano di un ricovero
urgente. Ebbene, mediamente almeno dieci pazienti al giorno sono costretti
al ricovero in Divisioni diverse dalla Medicina interna. Un malato – ha
spiegato Mazzone – che deve essere assistito, perché diabetico o perché ha
l’insufficienza respiratoria o è iperteso o soffre di uno scompenso
cardiaco, viene “appoggiato” in un’altra Divisione che può essere quella
di Ortopedia come pure di Urologia. Questo paziente ha bisogno, per le sue
condizioni di salute, di professionalità e competenze specifiche che nel
Reparto dove viene “appoggiato” non ottiene. I medici e gli infermieri che
operano nelle Divisioni costrette ad ospitare malati che avrebbero dovuto
ricevere un ricovero in Medicina interna sono di alta qualificazione
professionale ma specializzati a trattare patologie diverse”.
Anche per questo aumentano i ricoveri
Questa situazione – hanno concluso gli intervenuti – innesca un circolo
vizioso che obbliga i pazienti a effettuare ricoveri ripetuti per il
riacutizzarsi di una malattia a decorso cronico. Secondo il Ministero
della Salute la percentuale di ricoveri ripetuti nelle divisioni di
medicina generale in Italia nel 2003 è stata del 26,6%. di sopra del dato
nazionale il Friuli Venezia Giulia (36,4); la Provincia Autonoma di
Bolzano (34,4); la Toscana (32,5); la Liguria (30,8); l’Emilia Romagna
(28,7); l’Umbria (28,0); le Marche (27,6); il Veneto (27,3); la Lombardia
e la Sardegna (26,8). Al di sotto della media nazionale la Puglia (25,7);
il Piemonte (25,0); la Provincia Autonoma di Trento (24,7); la Valle
d’Aosta e la Sicilia (23,8); la Campania (23,7); il Lazio (23,6);
l’Abruzzo (23,1); il Molise e la Basilicata (22,2); la Calabria (20,7).
Gianluca Casponi
17/05/2006
Fonte:
(Conferenza stampa di presentazione del rapporto
Fadoi "L'Italia dice 33"; Roma, lunedì 15 maggio 2006)
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UN
MALE NECESSARIO?
Il 4% dei circa 8 milioni di italiani ricoverati in 12 mesi negli ospedali
della penisola sperimentano effetti avversi legati a errori in corsia.
Sviste che causano la morte di almeno 14mila pazienti e che determinano,
inevitabilmente, cause di risarcimento. E proprio le cause sono in aumento
esponenziale, i dati parlano di un + 184% nell’ultimo decennio. A rivelare
queste cifre in un recente convegno milanese sono stati gli esperti del
Cineas (Consorzio universitario per l’ingegneria nelle assicurazioni) del
Politecnico di Milano secondo i quali le cause principali degli errori in
corsia sono molte e vanno dal superlavoro alla stanchezza, dalla cattiva
organizzazione ai macchinari vecchi senza dimenticare prescrizioni
illeggibili o scambio di farmaci diversi confezionati in flaconi simili.
L’esito al di là degli evidenti rischi per la salute è uno spreco di
miliardi di euro a carico di Servizio sanitario nazionale e Regioni. Ma
può succedere che le cause siano futili? A giudicare da uno studio
pubblicato dal New England Journal of Medicine le cause infondate
esisterebbero ma non sono poi così comuni. In contrasto con i dati
dell’Amami (Associazione medici accusati di malpractice ingiustamente)
secondo i quali solo il 25% dei circa 15 mila medici denunciati ogni anno
per danni ai pazienti viene condannato. Una percentuale evidentemente
bassa. Ma che cosa dice lo studio statunitense?
Futili o fondate?
Il dibattito sull’argomento ferve anche negli Stati Uniti dove molti
esperti, tra cui anche eminenti esponenti dell’amministrazione Bush,
sostengono che le “frivole” accuse di malpractice rappresentano un onere
per il sistema sanitario i cui costi lievitano. D’altro canto la risposta
a questa asserzione è che in realtà gli errori medici dilagano e quindi la
questione delle cause senza fondamento è inutile. Precedenti ricerche
avevano, peraltro, concluso che molti pazienti pur danneggiati non fanno
neanche causa. Ma stabilire se le cause inutili siano comuni e costose è
fondamentale per il buon funzionamento del servizio sanitario e dei
sistemi legali. Gli autori hanno così preso in esame retrospettivamente
1452 cause chiuse al fine di misurare prevalenza, costi, esiti e
caratteristiche delle cause in cui mancava evidenza di errori. Le cause
monitorate sono state scelte in modo casuale e sono relative a cinque
strutture assicurative per responsabilità civile. I risultati sono stati
significativi. Nel 3% delle richieste di risarcimento non sono state
riscontrate lesioni mediche verificabili, mentre nel 37% delle richieste
non erano implicati errori. La maggior parte delle richieste di
risarcimento non associate a errori (370 su 515) o a lesioni (31 su 37)
non ha portato ad alcun risarcimento, al contrario della maggior parte di
quelle fondate su lesioni dovute a errore (653 su 889). E’ più facile,
notano gli autori, che non vengano risarcite richieste associate a errori
piuttosto che il suo opposto (ossia il risarcimento ingiusto) e comunque
quando vengono accolte richieste di risarcimento in cui non sono implicati
errori, le cifre sono piuttosto basse. E proprio quello delle spese è il
nodo cruciale.
Un
costo molto alto per il siztema
Complessivamente le richieste di risarcimento in cui non erano implicati
errori rappresentavano il 13-16% dei costi monetari totali del sistema. Su
ogni dollaro speso in risarcimenti, 54 centesimi sono andati alle spese
amministrative (incluse quelle per avvocati, esperti e tribunali). Le
richieste di risarcimento motivate da errori hanno rappresentato il 78%
dei costi amministrativi totali. Due le conclusioni dei ricercatori. Da
una parte la rappresentazione di un sistema di malpractice causato da
motivazioni futili e infondate è sopravvalutato. Perché se anche ci sono
cause inutili spesso non vengono neanche pagate. E’ d’altro canto vero che
i costi per difendersi da queste cause non sono irrilevanti. Ma nel
complesso, concludono i ricercatori, la stragrande maggioranza delle spese
riguarda cause per errori e relativo risarcimento. E sono esorbitanti. La
soluzione potrebbe essere, come sottolineato anche dagli esperti del
Cineas, dotare le strutture ospedaliere di procedure di risk management,
invece che, come sempre più spesso accade, optare per una medicina
difensiva nella quale i medici nascondono gli errori o variano le
prescrizioni di farmaci ed esami per proteggersi da ogni accusa. Qualsiasi
sia la strategia l’importante è che gli errori in corsia vengano
abbattuti. Ne va della salute ma anche del portafoglio.
Marco Malagutti
17
maggio 2006
Fonte:
Brennan TA et al. Claims, Errors, and Compensation Payments in
Medical Malpractice Litigation. N Engl J Med 2006, 354:2024-2033
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Errori in ospedale da
cattiva organizzazione del lavoro e scarsa attenzione
degli operatori
Mancanza di procedure adeguate, cattiva organizzazione del lavoro, scarsa
attenzione del medico o di altro operatore, situazioni logistiche e
strutturali inadeguate, macchinari e strumentazioni obsolete. Sono queste
le cause alla base degli errori ospedalieri elencate dai dirigenti medici
nella ricerca condotta da Cineas sulla gestione dei rischi e degli
"incidenti" in aziende sanitarie e presentata ieri a Milano.
L'indagine si è svolta su un campione di 100 operatori, tra Direttori
Sanitari, Direttori Generali e Hospital risk manager, di strutture
ospedaliere (76%) e di Asl (24%) di alcune delle regioni più
rappresentative del nostro paese quali Campania, Emilia Romagna, Lazio,
Lombardia, Piemonte e Sardegna.
La ricerca si è focalizzata sull'analisi del rischio di possibili errori
ospedalieri (frequenza e responsabilità), sulle varie modalità per
evitarli, sulla gestione della prevenzione e sulle procedure di Risk
management.
Ma dove possono verificarsi con più frequenza gli "incident i" sanitari?
La maggioranza dei medici intervistati mette al primo posto il pronto
soccorso, seguito dalla sala operatoria, dalla fase diagnostica, dalla
degenza post-operatoria e infine dalla degenza pre-operatoria.
Il grosso problema rimane quello di attribuire con certezza le
responsabilità di quegli errori che, purtroppo, troppe volte sono
risultati fatali (su 8 milioni di persone ricoverate annualmente in
Italia, 320 mila subisce danni o conseguenze che potrebbero essere
evitate).
Le risposte dei direttori sanitari, dei direttori generali e degli
Hospital risk manager puntano il dito per lo più sulla mancanza di
procedure adeguate, la cattiva organizzazione del lavoro, la scarsa
attenzione del medico o di altri operatori.
Alla domanda cosa si dovrebbe fare di fronte al verificarsi di errori
ospedalieri? Il 53% degli intervistati ritiene che sia necessario
sfruttare ogni incidente per prevenirne in fut uro, per il 20% è invece
indispensabile appoggiarsi ad esperti di rischi ospedalieri affiancandoli
ai medici, per il 14% si deve responsabilizzare la classe medica, infine,
per il 13% è fondamentale riorganizzare il lavoro degli ospedali.
Se l'83% dei dirigenti coinvolti nella ricerca ha affermato di utilizzare
criteri e procedure di risk management per migliorare il livello di
sicurezza all'interno dell'ospedale in cui lavora, il 17%, al contrario,
ha invece sottolineato che tali criteri non rientrano nelle attività della
propria strutt ura. La situazione è diversa da regione a regione. Nel
corso dell'incontro sono stati citati due casi agli estremi opposti: la
Sardegna dove il 46,7% dei dirigenti dice di non utilizzare procedure di
risk management, e la Lombardia che invece è la regione più attenta
all'utilizzo di criteri di gestione dei rischi con il 100% delle risposte
favorevoli.
Dall'indagine stessa è inoltre emerso come, in realtà, siano diverse le
modalità attraverso le quali è possibile gestire l'errore. Riuscire a
capire perché "l'evento avverso" si è verificato è la procedura che per la
maggior parte degli intervistati dovrebbe essere necessariamente seguita.
A pensarla così è infatti il 71% dei dirigenti medici intervistati. Ma c'è
anche chi, il 19%, ritiene che sia fondamentale discuterne con il comitato
di gestione dei rischi, mentre una minoranza, il 54%, afferma che tutelare
l'operatore dichiarante l'errore sia la prima cosa da fare.
Sui costi per garantire la prevenzione al fine di ridurre errori in
strutture sanitarie, i direttori ospedalieri di Lombardia, Piemonte,
Emilia Romagna, Campania e Sardegna sono tutti d'accordo sul fatto che
dovrebbero essere sostenuti dalle Regioni.
Secondo gli intervistati, la prevenzione dovrebbe essere garantita
attraverso una migliore riorganizzazione del lavoro, un ammodernamento
delle strutture, un'attenta formazione professionale di esperti di rischi
ospedalieri. E proprio la formazione di esperti da affiancare ai medici,
viene proposta come strada da percorrere più di altre per il miglioramento
delle azioni di risk management. Il 59% dei dirigenti ospedalieri è
convinto che sia necessario puntare su quest'ultimo aspetto, seguito da un
37% che sottolinea, invece, l'importanza degli aspetti organizzativi, e un
4%, infine, che insiste sugli aspetti strutturali e su quelli tecnologici.
In ogni regione presa in considerazione dalla ricerca, il miglioramento
delle azioni di risk management dovrebbe necessariamente concentrarsi
sugli aspetti legati alla formazione del personale.
La cattiva gestione dei rischi in ospedale ha determinato oltre 15 mila
cause pendenti per una richiesta di risarcimenti pari a 2.5 miliardi di
euro.
"L'errore in ospedale è un problema sia sociale che economico. E'
necessario passare dalla spirale viziosa della 'medicina autodifensiva'
alla famosa spirale virtuosa che parte dal riconoscimento dell'errore e
dal quale si deve necessariamente imparare - ha affermato Adolfo Bertani,
presidente di Cineas - I dati del sondaggio ci dicono che tutto sommato
siamo sulla buona strada. La sensibilità verso la cultura della gestione
del rischio in un ambito esposto come quello sanitario sta crescendo,
soprattutto nelle
regioni del Nord. Al Sud, come ci dimostrano i dati, il processo è in atto
ma si muove più lentamente - ha continuato Bertani - L'83% dei direttori
ospedalieri è consapevole dell'importanza dell'utilizzo di criteri di risk
management in ospedale per migliorarne il livello di sicurezza, nel
contempo è anche consapevole della scarsità di competenze. Competenze che,
secondo il 91% dei medici, devono essere aggiornate e arricchite".
(16/05/2006)
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Errori in corsia uccidono 14mila italiani l'anno
Sono 320mila l'anno, pari al 4%
dei circa 8 milioni di italiani ricoverati in 12 mesi negli ospedali della
penisola, i concittadini che sperimentano 'effetti avversi' legati a errori in
corsia. Tragiche sviste che ogni anno costano la vita ad almeno 14mila
connazionali, con cause di risarcimento intentate a 12mila medici (+184%
nell'ultimo decennio). A ricordare i dati e' il Cineas (Consorzio universitario
per l'ingegneria nelle assicurazioni) del Politecnico di Milano, che oggi nel
capoluogo lombardo, durante il convegno 'L'ospedale sicuro: realta' o
miraggio', ha presentato i risultati di un'indagine condotta su 100 direttori
sanitari, direttori generali ed esperti di gestione del rischio di ospedali
(76%) e Asl (24%) in sei regioni dello Stivale (Campania, Emilia Romagna,
Lazio, Lombardia, Piemonte e Sardegna). Risultato: per il 75% delle strutture
sanitarie, specie al Nord, la 'ricetta della prevenzione' e' imparare dagli
errori passati per evitarne altri in futuro; e il 91% di Asl e ospedali chiede
piu' formazione sul risk management. Superlavoro, stanchezza e distrazione. Ma
anche cattiva organizzazione, macchinari vecchi, prescrizioni illeggibili,
scambio di farmaci diversi confezionati in flaconi simili e imprevisti
operatori, con sprechi per miliardi di euro a carico di Servizio sanitario
nazionale e Regioni. Complici tutti questi fattori, calcola il presidente del
Cineas, Adolfo Bertani, "e'
come se in un anno cadesse un jumbo ogni due settimane". Con un numero di
morti che, "in 5 anni, cancellerebbe dalle cartine geografiche una citta'
delle dimensioni di Pavia". Il 59% degli intervistati punta il dito contro
"la mancanza di procedure adeguate", e per il 75% del campione il
luogo piu' a rischio di errori ospedalieri e' in assoluto "il Pronto
soccorso". L'83% delle strutture (in Lombardia addirittura il 100%)
assicura di essersi dotato di procedure di risk management. "Ma se cosi'
fosse - dice Bertani - non si spiegherebbe la richiesta di aiuto
lanciata".
16 maggio 2006
Fonte: Doctor
News |
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CORRIERE DELLA SERA
10 MAGGIO 2006
"Basta nascondere gli sbagli dei medici"
L'assicuratore "Eccesso di richieste di danni a rischio le polizze
[scarica pdf...]
Fonte: CORRIERE DELLA SERA
10 Maggio 2006
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CORTE di
CASSAZIONE - sez.penale (la causa di giustificazione del consenso
dell'avente diritto non è applicabile ai reati colposi)
La mancanza del consenso del paziente o l'invalidità del
consenso determinano l'arbitrarietà del trattamento medico
chirurgico e, quindi, la sua rilevanza penale, in quanto compiuto
in violazione della sfera personale del soggetto e del suo diritto
di decidere se permettere interventi estranei sul proprio corpo.
Il consenso dell'avente diritto, quindi, ancorchè consapevolmente
prestato, perde efficacia se si risolve in una menomazione
permanente (deficit della occlusione della bocca con conseguente
indebolimento della funzione masticatoria), la quale incide
negativamente sul valore sociale della persona umana.
(avv.Ennio grassini - www.dirittosanitario.net)
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Il medico: professionista tra l’incudine del contenimento della spesa e il
martello delle denunce
Non bastano le indagini della Magistratura contabile sulle presunte iper
prescrizioni. Ecco le denunce dei pazienti nei confronti dei medici.
L’articolo puntuale di Simona Ravizza sulla pagina di Milano del
Corriere della Sera (9 maggio 2006 pag. 1-2, Cronaca di Milano) mostra
uno scenario dove sembra esistere un accanimento (qui non terapeutico)
contro i professionisti medici da parte dei pazienti. Anche i medici di
famiglia non ne sono immuni. I dati delle solite organizzazioni per i
diritti del malato parlano di un 12% in più di denunce a Milano nel 2005,
quattro ricoveri su 100 con pazienti “danneggiati”.
Il magistrato intervistato nell’articolo, dr Giulio Benedetti, dice che
molto spesso, le prove per colpa grave non sono ottenibili, oppure non ci
sono e aggiunge che circa il 30% dei procedimenti arriva a giudizio ma
solo il 10% finisce in condanna.
Alcune doverose considerazioni. L’errore è insito nel “fare” umano, ma
questa non è ovviamente una giustificazione o un’autoassoluzione
preconcetta. Sta di fatto però che dovrebbe essere più sottolineato il
carattere di “scienza” inesatta, quale è la medicina, che si basa su
principi induttivi e non deduttivi. Costruire un modello di scienza
matematica –deduttiva - per la medicina è assolutamente sbagliato e porta
a conseguenze gravi e si vedono.
Quali i meccanismi di
difesa: certo l’aiuto legale, di un network di avvocati specializzati in
cause mediche, quando c’è stata la denuncia (anche SNAMI ne è dotato). Ma
è fondamentale – e viene sottolineato nell’articolo del Corrierre- il
dialogo tra medico e paziente. Senza questo mezzo si rischia di non
comprendere i messaggi tra i due attori del dialogo: medico e paziente, un
pericolo nei confronti di questo particolare rapporto personale è insito
nell’organizzazione in gruppi dei medici perché si rischerebbe la
spersonalizzazione del rapporto stesso. Quindi comunicare è fondamentale.
Un consiglio pratico per i colleghi: utilizzare sempre un programma
computerizzato di gestione pazienti: serve sempre in caso di contenzioso.
Altro problema è la
medicina difensiva: il medico, per sbagliare meno può chiedere consulenze,
esami in modo tale da intasare il sistema per difendersi dall’accusa di
malpractice, anche sulla base delle cattive informazioni in possesso del
paziente, che crede nell’onnipotenza della medicina e dei suoi sacerdoti.
E’ meglio una segnalazione di ASL e una denuncia della Guardia di Finanza
su presunte iperprescrizioni o una denuncia della magistratura civile o
peggio penale?
Stefano Nobili,
Addetto Stampa Nazionale SNAMI
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Impennata delle denunce ai medici
Quelle a carico di Asl e ospedali hanno segnato una crescita più moderata
Balzo in avanti per le
denunce di errori medici in Italia: in meno di 10 anni sono aumentate del
184%, passando da 3.150 nel 1994 a 7.800 nel 2002. Quelle a carico di Asl
e ospedali hanno segnato una crescita più moderata, intorno al 31% (da
5.100 nel '94 a 6.700 nel 2002).
Questa la fotografia emersa dal convegno 'La responsabilità professionale
del medico', promosso a Verona dall'ospedale 'Sacro Cuore-Don Calabria'.
Una situazione allarmante, anche per i cittadini. Tanto che, secondo
l'ultimo sondaggio sugli errori medici dell'Eurobarometro, quasi quattro
europei su cinque hanno scarsa fiducia nei confronti di medici e strutture
sanitarie. E, a guidare la lista dei più preoccupati (68%), sono proprio
gli italiani. "Secondo le stime di alcune compagnie assicurative - precisa
l'avvocato Natale Callipari, coordinatore scientifico del convegno
- in Italia ogni anno, su otto milioni di ricoveri in strutture pubbliche,
circa 320mila pazienti (il 4%) denunciano danni, e le richieste di
risarcimento sono circa 150mila, di cui 12mila pendenti davanti ai
giudici. Una situazione con altissimi costi sociali, oneri economici per
il Servizio sanitario nazionale (Ssn), ma anche aggravio di lavoro per gli
organi giudiziari, gia' impegnati in una mole considerevole di processi".
Si calcola, aggiunge l'esperto, che ogni denuncia costa al Ssn circa
26.750 euro. Una situazione pesante anche per i 'camici bianchi', che
"rischiano di essere scoraggiati dal pericolo di sanzioni e dal costo
delle assicurazioni - sottolinea Guido Alpa, ordinario di Istituzioni di
diritto privato all'università La Sapienza di Roma - Occorre dunque un
intervento di carattere legislativo", per mettere ordine nel settore.
Anche per questo, a Verona, si e' deciso di istituire un Osservatorio
sulla responsabilità del medico. Obiettivo: contribuire con dati certi
alla preparazione di una riforma legislativa che affronti, "attraverso un
equo contemperamento, tutti gli interessi coinvolti: da quelli del medico
a quelli del paziente, ma anche della struttura sanitaria, del personale
paramedico e del mondo assicurativo", sottolineano gli esperti.
Fonte: Doctor
News |
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CORTE dei CONTI
E' fonte di danno erariale la posizione attendistica del medico in
servizio, in assenza del primario; come si valuta, nel giudizio contabile,
l'accertamento della responsabilità del dipendente
- Un preposto alla funzione sanitaria è obbligato, in circostanze
comportanti pericoli e pregiudizi al nascituro, ad attuare, per necessità
sopraggiunte, tutte le accortezze ritenute più idonee per salvaguardare il
diritto alla salute, anche in assenza di precise indicazioni da parte del
primario o dell'aiuto, ed in modo particolare nel caso in cui questi
risultino al momento assenti e perciò non in grado di dare suggerimenti o
indicazioni atti ad evitare che una lunga esposizione alle
sollecitazionidel travaglio possa essere fatale.
La mancata decisione di procedere all'accelerazione necessaria del parto,
pur in assenza di altro sanitario, è in contrasto non solo con lo stato di
necessità e con una situazione obiettivamente critica venuta a
determinarsi
ma anche col codice di deontologia medica che all'art. 3, in ossequio a
norme costituzionali, stabilisce quali compiti del medico, quello della
difesa e del rispetto della vita, della salute fisica e psichica della
persona umana.
- Nel giudizio istaurato dinanzi alla Corte dei Conti per potersi desumere
la responsabilità del sanitario dipendente , si rende necessaria la
coesistenza di questi elementi:
a ) effettiva preposizione allo svolgimento delle relative funzioni
pubbliche durante il periodo di insorgenza del danno, in modo da
concretare quel rapporto causale tra l'azione e l'evento;
b ) sussistenza di quegli elementi psicologici ( dolo o colpa grave )
previsti dalla legge n. 20/1994, da valutarsi in relazione alla effettiva
operatività di questi, per ragioni di servizio, nella struttura pubblica
(Avv.Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net)
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Responsabilità medica, nasce l'osservatorio
Mettere a punto una proposta
di legge, che tenga conto del contributo di medici, giuristi, assicuratori
e associazioni di pazienti, per tutelare medici e pazienti. E' solo uno
degli obiettivi dell'Osservatorio sulla responsabilità del medico, nato
oggi durante un convegno a Verona. "Si tratta di un'iniziativa - spiega
l'avvocato Natale Callipari - che punta a monitorare le cause
all'origine degli errori sanitari, per prevenire ulteriori danni ai
pazienti".
L'Osservatorio, forte del contributo di avvocati, medici, docenti
universitari e specialisti del settore, si pone anche altri ambiziosi
obiettivi: analizzare la giurisprudenza italiana in materia, promuovere
studi comparativi a livello internazionale sulla responsabilita'
sanitaria, realizzare un centro dedicato alla formazione sul rischio in
sanità. Ma anche dar vita a una testata giornalistica che punti a
informare i medici sulle novita' nel settore, stimolare la formazione di
gruppi di studio e di lavoro a tema, avviare contatti con i media
"nell'interesse della verita' - sottolineano gli ideatori - per evitare
frettolose informazioni su fatti di pretesa malasanita', spesso presentati
senza controllo o senza il commento del medico e delle strutture
interessati". Infine, l'Osservatorio approfondirà temi come l'utilità del
ricorso all'arbitrato nei casi di contenzioso medico-paziente e l'utilità
dell'assicurazione obbligatoria contro i rischi professionali del medico.
Fonte: Doctor
News |
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Tribunale di Mantova
Non è responsabile il medico che non prospetta la necessità di un esame
prenatale
In presenza di esito negativo del bi-test, dell'età non a rischio della
donna, della mancanza di specifici fattori di rischio, dell'andamento
costantemente regolare della gravidanza, del carattere non preoccupante
del riscontrato difetto di peso della nascitura (e, quindi, in assenza di
dubbi diagnostici) è ragionevole ritenere che, un medico specialista di
media attenzione e diligenza non avrebbe avuto necessità' di
prospettare in termini di necessità o di consigliabile opportunità
l'effettuazione dell'esame del cariotipo fetale che avrebbe consentito
con certezza la diagnosi prenatale di una riscontrata malformazione
cromosomica. (Avv.Ennio Grassani)
Fonte: Diritto
Sanitario
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Errori medici: aumentano le denunce. Una proposta di legge
dell'osservatorio
sulla responsabilità professionale del medico
In dieci
anni le denunce di errori medici sono aumentate del 184%, passando da
3.150 nel '94 a 7.800 nel 2002. Quelle a carico di Aziende sanitarie
locali e ospedali hanno invece segnato un aumento più moderato, ma che si
aggira comunque intorno al 31 per cento, da 5.100 del '94 sono arrivate a
6.700 del 2002. La situazione è emersa dal Convegno "La responsabilità
professionale del medico", promosso dall'Ospedale "Sacro Cuore-Don
Calabria", che si è tenuto oggi a Verona. In più in Europa a guidare la
lista dei più preoccupati (68% dei cittadini) c'è proprio l'Italia, con
uno dei più bassi livelli di fiducia nei confronti dei
professionisti della sanità.
"Secondo le stime di alcune compagnie assicurative - ha dichiarato Natale
Callipari, coordinatore scientifico del Convegno - in Italia ogni anno su
otto milioni di ricoveri in strutture pubbliche circa 320mila pazienti (il
4%) denunciano danni (dei quali un quarto dovuti a colpa professionale
accertata) e le richieste di risarcimento sono circa 150mila, di cui
12mila pendenti davanti ai giudici. Questa situazione porta
inevitabilmente a rivolgere l'attenzione verso gli altissimi costi
sociali, che si riferiscono non solo agli oneri economici sul Servizio
Sanitario nazionale, ma anche all'aggravio di lavoro per gli organi
giudiziari già impegnati in una mole considerevole di processi. È stato
calcolato che ogni denuncia costa al Servizio Sanitario Nazionale circa
26.750 Euro".
Nel corso del convegno di Verona, al quale hanno preso parte eminenti
rappresentanti del mondo giuridico, è emersa la necessità di promuovere un
cambiamento culturale strutturato e sistematizzato che affronti in maniera
adeguata il problema della responsabilità del medico, cambiamento che nel
mondo anglosassone è già iniziato da tempo.
"Si deve superare l'approccio punitivo dell'errore - ha spiegato Sergio
Licheri, direttore generale dell'Istituto Superiore di Sanità - È molto
facile, di fronte a qualcosa che non ha funzionato, limitarsi alla
colpevolizzazione dell'operatore direttamente coinvolto, che in realtà è
solamente l'ultimo e più debole anello della catena degli eventi che hanno
innescato l'errore. Al contrario ciò che serve è un sistema che renda
possibile la rilevazione di tutti gli errori, anche quelli che non hanno
generato un evento avverso, consentendo l'analisi approfondita e la
ricerca delle cause".
"Bisogna poi considerare - ha aggiunto Luigi Ciampoli, Sostituto
procuratore Generale della Corte di Cassazione - che la scienza medica,
proprio perché in continua evoluzione, non acquisisce mai il carattere di
definitività, pertanto è evidente la problematicità di un trasferimento di
"certezze momentanee" dal campo medico a quello giuridico. Si è reso
quindi necessario un elemento chiarificatore che la Corte di Cassazione ha
pronunciato nel
2002 nel quale abbiamo cercato di individuare gli elementi su cui fondare
un giudizio di responsabilità del medico".
Il convegno si è concluso con la decisione di istituire un Osservatorio
sulla responsabilità del medico al fine di contribuire con dati certi alla
preparazione di una riforma legislativa che affronti, attraverso un equo
contemperamento, tutti gli interessi coinvolti: da quelli del medico a
quelli del paziente, della struttura sanitaria, del personale paramedico e
del mondo assicurativo.
"L'iniziativa di istituire - ha concluso Natale Callipari - un
Osservatorio sulla responsabilità del medico risulta quanto mai
auspicabile. L'Osservatorio avrà il compito di presentare una proposta di
legge, monitorare le problematiche che determinano l'insorgenza dei casi
di responsabilità sanitaria, oltre che promuovere studi e ricerche
comparative sulla giurisprudenza degli altri Paesi".
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Simg, 700 medici a
lezione di Risk Management
Ventidue corsi di formazione in altrettante città italiane, 68 docenti,
700 medici e specialisti coinvolti, da maggio a luglio. Tema degli
incontri: il clinical risk management. Un'iniziativa fortemente voluta dai
'camici bianchi' e in particolare dai medici di medicina generale,
rappresentati dalla Società Italiana di Medicina Generale (Simg) per
fronteggiare il problema degli errori in medicina, responsabili di oltre
30mila decessi in Italia, e di cause legali per un costo complessivo
annuale pari all'1% del Pil. "Abbiamo bisogno di apprendere concreti
strumenti anti-errore - sottolinea Claudio Cricelli, presidente
nazionale Simg - per non trovarci periodicamente nell'occhio del ciclone.
Non dimentichiamo infatti che negli ultimi anni le cause intentate contro
i medici sono aumentate in modo sensibile. Non solo, se in passato queste
controversie per 'malpractice' o per errori professionali venivano
sollevate quasi esclusivamente nei confronti di specialisti, negli ultimi
anni si registra un trend al rialzo anche per le cause contro i medici di
famiglia". Il primo corso è previsto a Varese il 6 maggio. Altri 12 sono
indirizzati ai gastroenterologi. Per entrambe le categorie i corsi vengono
tenuti da esperti in clinical risk management provenienti dall'area
istituzionale, dall'Università e dalle Regioni. "Il prossimo obiettivo
della Simg - sottolinea Cricelli - è concentrarsi sull'appropriatezza
prescrittiva, altro aspetto fondamentale della cosiddetta clinical
governance, concetto anglosassone che racchiude in sé tanti obiettivi ma
un solo ideale, la volontà di gestire la realtà sanitaria italiana secondo
un'ottica aziendale che ottimizzi le risorse a favore dei pazienti
Fonte: Doctor
News |
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CORTE di
CASSAZIONE - sez. penale
(il medico neurologo non puo' rifiutare indebitamente una visita
specialistica richiesta con urgenza)
Le condizioni del paziente, in rapporto sia alla persistenza della
cefalea, sia, soprattutto, alla sua resistenza ad ogni terapia, (come si
evince dalla richiesta di visita specialistica urgente), impongono al
medico l'obbligo, non soltanto evidente, sotto il profilo di una
accettabile deontologia professionale, ma giuridicamente incontestabile,
di procedere, in ogni caso, ad una visita per una opportuna, quanto
intuibilmente necessaria, prima valutazione della situazione clinico -
diagnostica del paziente, salvo, poi a valutarne i necessari ed opportuni
sviluppi, come un eventuale ricovero in struttura ritenuta adeguata.
Fonte:
Dirittosanitario |
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Cassazione Civile III sezione
Numero 22894 11/11/2005
R.C. Medica - Evento dannoso - Nesso di causalità - Accertamento -
Probabilità scientifica
Con riguardo alla sussistenza del nesso di causalità tra l'evento dannoso
e la condotta colpevole (emissiva o commissiva) del medico o della
struttura ospedaliera, ove il ricorso alle nozioni di patologia medica e
medicina legale non possa fornire un grado di certezza assoluta, la
ricorrenza del suddetto rapporto di causalità non può essere esclusa in
base al mero rilievo di margini di relatività, a fronte di un serio e
ragionevole criterio di probabilità scientifica. Specie qualora manchi la
prova della preesistenza, concomitanza o sopravvenienza di altri fattori
determinanti.
Fonte:
Dirittosanitario |
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Padova: nato disabile, Usl condannata a pagare 5.000.000 euro
È nato idrocefalo, è cieco, non cammina, non riesce a rimanere
in posizione eretta.
Oggi
ha nove anni e mezzo, ed è condannato ad una esistenza davvero precaria,
nonostante 33 interventi chirurgici, che non sono serviti a donargli una
dignitosa qualità della vita. Colpa della toxoplasmosi non diagnosticata
durante la gravidanza della madre.
I
genitori del bambino hanno avviato una causa per risarcimento dei danni
che ora si è conclusa con la sentenza di condanna dell'Usl 15 di
Camposanpiero, nel padovano, che dovrà pagare 3 milioni e 508 mila
euro, pari a sette miliardi delle vecchie lire. A ciò si aggiungerà la
rivalutazione monetaria e gli interessi per i nove anni di vita del
ragazzo, pari ad un totale di 5 milioni di euro.
E dovrà essere la stessa
Unità sanitaria a dover pagare perché il giudice del Tribunale civile di
Padova ha dichiarato nella sentenza ''prescritto il diritto per cui ha
agito l'Usl 15 nei confronti della compagnia assicuratrice'',
probabilmente per un errore o un disguido degli uffici legali dell'Usl.
Fonte: Adnkronos |
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Infezioni: in ospedale un medico su due non si lava le mani
Negli ospedali italiani un medico su due non si lava le mani fra una
visita e l'altra, mettendo i pazienti a rischio di pericolose
infezioni. E chi si ricorda di farlo, dedica alla pulizia a malapena dieci
secondi, tralasciando di asciugarsi le mani quattro volte su cinque. A
rischio soprattutto i reparti di terapia intensiva, dove nella
concitazione delle cure un medico su dieci dimentica acqua e sapone.
È
l'allarme lanciato dagli esperti riuniti a Firenze per il VII Congresso
europeo di chemioterapia e infezioni.
''Lavarsi le mani è il
primo e più semplice modo per evitare il diffondersi delle infezioni, come
ha evidenziato di recente l'Organizzazione mondiale della sanità. Ma
ancora oggi questa buona abitudine è appannaggio di pochi'',
sottolinea Teresita Mazzei, presidente del congresso e ordinario di
chemioterapia al Dipartimento di farmacologia dell'Università di Firenze.
Sono proprio le mani dei camici bianchi le maggiori responsabili della
diffusione delle infezioni ospedaliere, che colpiscono milioni di
pazienti: almeno il 15% dei ricoverati in ospedale contrae un'infezione
durante la degenza, con pesanti conseguenze in termini di mortalità,
disabilità e spese aggiuntive per i Servizi sanitari.
''La fretta nel passare
da un paziente grave all'altro non può essere addotta a scusa per una
scarsa igiene - prosegue Mazzei - Il rischio di trasmettere
infezioni aumenta molto, e i medici dovrebbero saperlo meglio di chiunque
altro. Basta poco per risolvere il problema, visto che sono disponibili
soluzioni e saponi efficaci per la pulizia e al tempo stesso più semplici
da usare rispetto all'acqua e sapone. Con questi metodi si può convincere
un medico su quattro a lavarsi le mani e non si rendono inutili le terapie
antibiotiche''.
Di recente l'Oms ha
presentato a Ginevra le ''Linee guida sulla corretta igiene delle mani'',
che i medici saranno tenuti ad applicare prima di effettuare prelievi,
iniezioni o qualunque altra pratica clinica: 103 pagine di informazioni
sull'uso dei guanti, i prodotti e i metodi più efficaci per detergere le
mani, le precauzioni, i programmi di controllo e i tipi di infezione per
migliorare l'educazione dei medici in materia di pulizia.
Fonte: Adnkronos |
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Bologna: intervento non riuscito gli provocò
impotenza, chirurgo condannato
Dopo un intervento non andato a buon fine un giovane di 25 anni divenne
impotente. Per questo un chirurgo bolognese è stato condannato
dal giudice monocratico di Bologna, Patrizio Magliaro, ad un mese con la
condizionale e al pagamento di una provvisionale di 10mila euro.
All'inizio il medico era accusato di lesioni personali gravissime, poi
qualificate come gravi.
La colpa del chirurgo,
secondo il capo di imputazione, è stata di aver adottato una tecnica al di
fuori di un protocollo sperimentato e di uno studio clinico documentato
per un intervento di ''falloplastica di aumento mediante Formacryl'', un
prodotto russo usato in chirurgia estetica per aumentare il volume di
alcune parti del corpo come per esempio le labbra, che ha provocato una ''deformazione
e perdita della capacità di procreare conseguente a impotenza coeundi''
anche se la perizia medico-legale non ha confermato l'impotenza, ma solo
un indebolimento dell'organo. Un altro errore del medico è consistito nel
praticare questo tipo di intervento ad una persona immunodepressa perchè
sieropositiva.
Fonte: Adnkronos |
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Responsabilità medica - Errata diagnosi e nesso
di causalità nelle condotte omissive
Ancora un caso di richiesta di risarcimento danni da responsabilità
medica. Il Tribunale di Milano (Sentenza, Sez. V, 12/10/2005, n.
10942), investito della questione – e conformandosi alla nota sentenza di
Cassazione penale, sez. un., n. 30328/2002 – osserva che in tanto può
affermarsi che, operata l’eliminazione mentale dell’antecedente costituito
dalla condotta umana omessa, il risultato dannoso non si sarebbe prodotto,
in quanto si possa sapere «già da prima» che sicuramente da una certa
condotta attiva o omissiva scaturisce un determinato evento.
Tale consapevolezza può essere desunta dall’esperienza tratta da
attendibili risultati di generalizzazione dell’esperienza comune (c.d.
massime d’esperienza) oppure assumendo l’evento sotto leggi scientifiche
esplicative dei fenomeni (c.d. leggi di copertura), frutto della migliore
scienza ed esperienza del momento storico.
Non è, quindi, consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di
probabilità espresso dalla legge statistica la conferma del nesso causale
poiché il giudice deve verificare la validità nel caso concreto, sulla
base delle circostanze del fatto e dell’evidenza disponibile, cosicché,
all’esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso
l’interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e
processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico è
stato condizione necessaria dell’evento lesivo con «alto o elevato grado
di credibilità razionale» o «probabilità logica».
La conseguenza di tale assunto è che l’insufficienza, la
contraddittorietà, l’incertezza del riscontro probatorio in ordine alla
ricostruzione del nesso causale, quindi il ragionamento dubbio in base
all’evidenza disponibile sulla reale efficacia condizionante della
condotta omissiva del medico nella produzione dell’evento lesivo,
comportano l’esclusione della responsabilità .
Fonte: Danno e
Responsabilità |
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Infezioni nosocomiali, se la degenza non serve è colpa del medico aver
esposto il paziente a tale rischio
Ad avviso della Corte di Appello di Milano (sentenza del 16
febbraio 2006, n. 369), in casi come quello in esame, la responsabilità va
rapportata al concetto di trattamento medico.
Tale concetto ha avuto
negli ultimi decenni una rilevante estensione e precisazione: esso non può
essere ridotto all'atto chirurgico, come si riteneva in origine, ma va
esteso a qualsiasi atto che coinvolga la persona del paziente nella sua
dimensione personale, sia fisica che psichica, per come si è venuta
definendo nella elaborazione giurisprudenziale in relazione agli articoli
32 e 13 della Costituzione. In altri termini, se nella relazione giuridica
che si instaura tra medico e paziente il riferimento normativo
fondamentale è costituito dal diritto alla salute e dalla libertà
personale del paziente stesso, il concetto di trattamento medico sarà
tanto ampio quante sono le estrinsecazioni di quel diritto e di quella
libertà.
E comprenderà tutti gli
atti e le decisioni, che con quel diritto e con quella libertà
interferiscono ad opera del medico. Potrà, quindi, trattarsi di atti
chirurgici, di trattamenti farmacologici, di attività diagnostica e di
tutto quanto si svolge in un contesto medico.
Se quindi può affermarsi
che è trattamento medico ogni atto che "nell'ambito della medicina" incida
sul diritto alla salute e sulla libertà personale del paziente, è
necessario concludere che anche il ricovero ospedaliero rientri nel
concetto ampio di trattamento medico, quale condizione ambientale ritenuta
necessaria per lo svolgimento dell'attività di diagnosi e cura. D'altra
parte non è sostenibile che il fatto del ricovero in sé sia qualcosa di
estraneo all'attività medica, come un mero sfondo neutro della stessa.
Il ricovero ospedaliero è
necessario per lo svolgimento di alcune attività mediche, ma è anche fonte
di rischi specifici, ben noti nella letteratura medica, ai quali è esposto
il paziente per il solo fatto di trovarsi in ospedale.
Da ciò discende che il
ricovero ospedaliero, al pari di ogni altro trattamento, deve rispondere a
corretti criteri di indicazione medica, e deve quindi essere il risultato
di una valutazione bilanciata tra i benefici attesi (la realizzabilità di
necessarie attività di diagnosi e cura) e i noti rischi connessi. Di
conseguenza, così come una dimissione anticipata può essere ingiustificata
e fonte di responsabilità (se il ricovero era necessario per la
realizzazione del diritto alla salute del paziente e dalla dimissione è
conseguito un danno), alla stessa stregua un ricovero protratto senza
necessità medica può essere fonte di responsabilità, se non altro come
condotta imprudente e contraria alle corrette pratiche cliniche, quando ha
esposto il paziente ai rischi connessi al ricovero, in primis le infezioni
nosocomiali, senza alcuna necessità di tipo medico. In tale ultima ipotesi
il ricovero costituisce un'indicazione errata e una fonte di danno.
Nel caso in esame è
accaduto che il percorso clinico del paziente non sia stato
individualizzato, che il paziente sia stato trattenuto in ospedale in
assenza di una indicazione medica e che gli siano stati somministrati
farmaci (i cortisonici) senza alcuna necessità per il tempo del ricovero
non necessario. Tutto ciò ha reso un rischio medio-basso,
come rischio strettamente riferito all'intervento chirurgico, in
un'esposizione altamente rischiosa alle infezioni nosocomiali.
Fonte: Il Quotidiano
Giuridico |
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Ogni anno 32 mila morti
per errori negli ospedali italiani
I morti per errori medici
negli ospedali italiani sono più numerosi delle vittime degli incidenti
stradali. E rappresentano il 2,5% del totale dei decessi che registrano
ogni anno nel nostro Paese. Ma la situazione, secondo l’Istat, è perfino
più allarmante di quanto possano dire da soli i 32 mila morti in corsia
per errori sanitari: nel quadro vanno infatti inseriti anche gli altri 300
mila casi in cui, sempre per errore, viene pregiudicata e seriamente
danneggiata la salute del malato.
Ma c’è di più: una fetta
consistente degli sbagli commessi dai camici bianchi italiani, più o meno
uno su sei (vale a dire 5.000 l’anno) è attribuibile a un ragionamento
sbagliato, definito errore cognitivo, e non a negligenza o incompetenza
del medico. Questo fa presupporre che almeno una parte di essi possa
essere evitata.
Da questa considerazione nasce il libro “La dimensione cognitiva
dell’errore in medicina”, di Vincenzo Crupi e Gian Franco Gensini,
presentato a Roma.
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Il
personale sanitario deve informare i pazienti degli errori commessi
a cura di Giulio Marcon
Il problema se si deva o meno informare il paziente degli
errori eventualmente commessi nelle cure agita da anni il mondo sanitario.
Il problema è stato questa volta sollevato (guarda caso) dagli avvocati
civilisti britannici che richiedono per medici e managers sanitari un
"codice di onore" relativamente ad errori o negligenza commesse nelle cure.
Dato che, come è noto, il Risk Management nasce negli USA con lo scopo di
limitare l'esposizione economica dovuta alle cause per malpractice ed ai
relativi risarcimenti, è chiaro come il mondo anglosassone sia molto
restio a rivelare spontaneamente al paziente gli eventuali errori
commessi.
Di fatto nel Regno Unito, come già è avvenuto in aprile negli USA, si è
tentato di limitare i risarcimenti miliardari proponendo un "risarcimento
conciliatorio" di un massimo di 30.000 UK£, evitando così le attese e le
lungaggini del giudizio. Questo principio media tra le richieste di
depenalizzazione avanzate dei medici e le richieste dei danneggiati e dei
loro legali.
I pazienti manterrebbero il diritto di presentare denuncia se lo
desiderano, ma se preferiscono, possono optare per un risarcimento
immediato (che risarcisce il danno ed evita quindi denuncia e processi).
Nel caso del danno cerebrale perinatale (che rappresenta il 5% delle
denunce, ma il 60% dei risarcimenti) al risarcimento immediato viene
aggiunto un "pacchetto" di cure gratuite, di un reddito mensile fino a
100.000 UK£ per anno, un contributo per l'adattamento della casa fino a
50.000 UK£ più ulteriori 50.000 UK£ per il danno esistenziale.
Le associazioni mediche sono state naturalmente soddisfatte, mentre le
associazioni dei pazienti si mantengono caute specie per la situazione di
scarsa garanzia delle famiglie.
Gli avvocati si dicono invece soddisfatti per la possibilità, prevista
dalla legge, che i parenti hanno di scegliere liberamente un avvocato per
essere aiutati a vagliare l'opzione migliore.
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