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L'ASSICURAZIONE PER LA TUTELA GIUDIZIARIA DEL MEDICO
Polizza Convenzione Tutela Giudiziaria Medici Nr. 71/323333451
 
 
 
 
 

La polizza:
· massimale per sinistro € 26.000,00
· massimale per anno senza limite
· Decorrenza 10.07 - Scadenza 10.07 - di ogni anno
· Specifichiamo che, per ciascun aderente, le garanzie decorreranno dalle ore 24 del giorno in cui avrà effettuato il pagamento e trasmesso la scheda di adesione; per il perfezionamento della polizza e per l'operatività delle garanzie è necessario che il Medico compili sottoscriva ed invii via FAX la scheda di adesione con copia del versamento di 50,00 €
· PREMIO ANNUO PRO CAPITE € 50,00

Modulo di adesione on-line
Modulo di adesione in PDF
Condizioni di polizza in PDF

Polizza Convenzione Tutela Giudiziaria Medici Nr. 71/323333451


Nota informativa
(predisposta ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 17 marzo 1995, no 175 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997)

Informazioni relative all'impresa II contratto e concluso con la sede legale dell'impresa sita in Italia - Piazza Missori, 2 - Milano. L'impresa è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa a norma dell'art. 65 del RD.L. 29 aprile 1923, n. 966.

Informazioni relative al contratto Legge applicabile.
Ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 175/95, il Contraente e i'impresa potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazioni di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano. La nostra Impresa propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.

Reclami in merito al contratto
Qualora le parti avessero scelto di applicare al contratto la legislazione italiana, eventuali reclami in merito al contratto stesso potranno essere rivolti all'ISVAP - divisione R.C.A., reclami e tutela del consumatore - Via Vittoria Colonna, 39 - 00193 Roma. Nel caso in cui la legislazione scelta dal Contraente e dall'impresa sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto, dovranno essere rivolti all'autorità di vigilanza del Paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso I'ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l'autorità competente e il Contraente.

Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questi l'azione. Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.

 

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