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Art. 21 Copertura
assicurativa
1. Le aziende garantiscono una adeguata copertura assicurativa della
responsabilità civile di tutti i dirigenti della presente area, ivi
comprese le spese di giudizio ai sensi dell’art. 25 del CCNL 8
giugno 2000 per le eventuali conseguenze derivanti da azioni
giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi
compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di
rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.
2. Le aziende ed enti provvedono alla copertura degli oneri di cui
al comma 1 con le risorse destinate a tal fine nei bilanci,
incrementate con la trattenuta di misura pro-capite da un minimo di
€ 26,00 mensili (già previsti dall’art. 24, comma 3 del CCNL dell’8
giugno 2000) ad un massimo di € 50,00, posta a carico di ciascun
dirigente per la copertura di ulteriori rischi non coperti dalla
polizza generale. La trattenuta decorre dall’entrata in vigore della
polizza con la quale viene estesa al dirigente la copertura
assicurativa citata.
3. Le aziende ed enti informano i soggetti di cui all’art. 10 del
CCNL 8 giugno 2000 di quanto stabilito ai sensi del comma 2.
4. Sono fatte salve eventuali iniziative regionali per la copertura
assicurativa attuate anche sulla base delle risultanze della
Commissione istituita ai sensi dell’ex art. 24 del CCNL 8 giugno
2000.
5. Le aziende attivano sistemi e strutture per la gestione dei
rischi, anche tramite sistemi di valutazione e certificazione della
qualità, volti a fornire strumenti organizzativi e tecnici adeguati
per una corretta valutazione delle modalità di lavoro da parte dei
dirigenti dei quattro ruoli, nell’ottica di diminuire le
potenzialità di errore e, quindi, di responsabilità professionale
nonché di ridurre la complessiva sinistrosità delle strutture
sanitarie, consentendo anche un più agevole confronto con il mercato
assicurativo. Al fine di favorire tali processi le aziende ed enti
informano le organizzazioni sindacali di cui all’art. 9 del CCNL 8
giugno 2000.
6. Sono disapplicati i commi da 1 a 4 dell’art. 24 del CCNL 8 giugno
2000.
NOTA ESPLICATIVA DELL’ART. 21
Le parti, a titolo di interpretazione autentica, chiariscono che
l’espressione “ulteriori rischi” del comma 2 può significare tanto
la copertura da parte del dirigente - mediante gli oneri a suo
carico - di ulteriori rischi professionali derivanti dalla specifica
attività svolta quanto la copertura dal rischio dell’azione di
rivalsa da parte dell’azienda o ente in caso di accertamento di
responsabilità per colpa grave.
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