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CONDIZIONI POLIZZA ABITAZIONE
 
 
 
 

Nota Informativa per i Contratti di Assicurazione Danni “Rami Elementari” (predisposta ai sensi dell'Art. 123 dei Decreto Legislativo 17.3.95 N. 175 ed in conformità a quanto disposto con la circolare ISVAP n. 303 del 2.6.97)

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ:

La Società Levante Norditalia S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto dei Ministero dell'industria, dei Commercio e dell‘Artigianato del 27.3.63 (G.U. dei 6.4.63 n. 93).
il contratto è concluso con la Sede Legale della Società sita in: Italia - Viale Certosa n. 222 - 20156 Milano.

INFORMAZIONI GENERALI SUL CONTRATTO
Legge applicabile

Ai sensi dell'Art. 123 dei Decreto Legislativo 175/95 le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.
La nostra Società propone di applicare ai contratto che verrà stipulato la legislazione italiana.
Reclami in merito al contratto
Qualora le parti avessero scelto di applicare al contratto la legislazione italiana, eventuali reclami in merito allo stesso potranno essere rivolti all'ISVAP -Divisione RCA - Reclami e tutela dei Consumatore - Via dei Quirinale, 21 - 00187 Roma. Nei caso in cui a legislazione scelta dalie parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito ai contratto dovranno essere rivolti all'autorità di vigilanza dei paese la cui legislazione è stata prescelta.
In tal caso l'ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l'Autorità competente ed il Contraente.

Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
i diritti derivanti dai contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'Art. 2952 c.c. Nell'Assicurazione di Responsabilità Civile Diversi, il termine di un anno decorre dai giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.
Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.

Informativa ai sensi dell'Art. 10 della legge n. 675/96
Ai sensi dell'Art. 10 dela Legge 31 .12.1996, sula “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto ai trattamento dei dati personali” (di seguito denominato Legge), vi informiamo di quanto segue:

1. FONTE E NATURA dei dati personali
i suoi dati personali in possesso della Società sono raccolti direttamente presso la clientela ovvero presso terzi, come ad esempio in occasione di stipula di contratto a favore di un terzo.
i dati personali raccolti dalla Società possono includere anche quei dati che ia Legge definisce “sensibili”: tali sono i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni religiose, ovvero all'adesione a sindacati, partiti politici e a qualsivoglia organizzazione o associazione.

2. Finalità del trattamento dei dati
i Suoi dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività della Società, in relazione alle seguenti finalità:
A) finalità connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo (es. antiriciclaggio, Casellario Centrale infortuni, Motorizzazioni Civili, ecc.);
B) finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e di gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
C) finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti e/o servizi della Società.

3. Modalità del trattamento dati
in relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Suoi dati è effettuato a mezzo delle operazioni indicate all'Art. 1 comma 2, lettera b), della Legge (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione diffusione, cancellazione e distruzione). Dette operazioni sono effettuate nei rispetto delle norme vigenti, a mezzo di strumenti informatici e/o telematici e/o manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.

4. Conferimento dei dati
li conferimento dei Suoi dati personali è:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria, in relazione alla finalità di cui ai precedente punto 2, lettera A).
b) strettamente necessario per la conclusione di nuovi rapporti contrattuali e/o per la gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere e/o per la gestione e liquidazione dei sinistri, in relazione alle finalità di cui ai precedente punto 2, lettera B).
c) facoltativo, in relazione alle finalità di cui ai precedente punto 2, lettera C).

5. Rifiuto di conferimento dei dati
li Suo rifiuto di conferire i dati personali:
nei casi di cui ai precedente punto 4, lettere a) e b), comporterebbe l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione e/o di gestire e liquidare i relativi sinistri;
nei caso di cui ai precedente punto 4, lettera c), non produrrebbe alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere o in corso di costituzione, ma potrebbe precludere la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti e/o servizi della Società.

6. Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali possono essere comunicati per le finalità di cui al precedente punto 2, lettera A) e B), ai seguenti soggetti:
a) - ISVAP, Ministero dell'Industria, dei Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, Ministero dei Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio: Ufficio italiano Cambi, Casellario Centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione);
- organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo;
- soggetti appartenenti ai settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori;
- agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio: banche e SIM);
- legali, periti e consulenti;
- società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri;
- società di servizi informatici o di archiviazione;
società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge).
In ogni caso i Suoi dati sensibili possono essere comunicati nei limiti strettamente pertinenti alle finalità indicate ai precedente punto 2, lettere A) e B).

7. Diffusione dei dati
i Suoi dati personali non sono oggetto di diffusione.

8. Trasferimento dei dati all'estero
Nello svolgimento della propria attività, la Società si avvale anche di soggetti situati all'estero per effettuare le attività relative alla Riassicurazione. il trasferimento all'estero può riguardare anche dati “sensibili”, in relazione ai perseguimento delle finalità di cui ai precedente punto 2, lettera B). In ogni caso, non è previsto trasferimento all'estero di Suoi dati in relazione alle finalità di cui ai precedente punto 2, lettera C).

9. Diritti dell'interessato
L'Art. 13 della Legge conferisce ad ogni interessato taluni specifici diritti (che possono essere esercitati anche da soggetti o associazioni espressamente delegati per iscritto dall'interessato, ed inoltre, in caso di morte dello stesso, da chiunque vi abbia interesse), in tal senso, in quanto “interessato”, Lei ha diritto:
- di ottenere dai Titolare la conferma dell'esistenza di dati personali che La riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei dati stessi;
- di conoscere l'origine dei dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento;
- di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati;
- di opporsi per motivi legittimi, ai trattamento dei dati personali previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario.

10. Titolare e responsabile del trattamento
Titolare dei trattamento dei Suoi dati personali è LEVANTE NORDITAUA S.p.A. Responsabile dei trattamento dei Suoi dati personali è la persona designata ai sensi della Legge e il cui nominativo è disponibile presso la Sede della Società e presse l'Ufficio dei Garante.

Definizioni
Ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Contenuto dimora abituale: mobilio ed arredamento in genere, capi di vestiario, valori e preziosi, raccolte e collezioni, attrezzature, scorte domestiche, impianti di prevenzione e di allarme e quant'altro di inerente l'abitazione ed i suoi occupanti abituali ed occasionali; mobilio, arredamento od attrezzatura dell'eventuale studio, ufficio professionale o gabinetto medico dell'Assicurato, purché nell'abitazione ed in locali con essa direttamente comunicanti; mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni contenuti nei locali di ripostiglio e nelle dipendenze (cantine, soffitte e box) di pertinenza dell'abitazione con la stessa anche non comunicanti, il tutto anche se di proprietà di terzi, purché inerente all'abitazione.
Sono esclusi i veicoli a motore, i natanti e/o loro parti e quanto costituisce oggetto di attività artigianale o commerciale esercitata dall'Assicurato o da altri nei locali che costituiscono l'abitazione nonché gli enti in leasing qualora già garantiti con apposita assicurazione;
Contenuto dimora non abituale (saltuaria): mobilio ed arredamento in genere, capi di vestiario, attrezzature, scorte domestiche, impianti di prevenzione e di allarme e quant'altro di inerente l'abitazione ed i suoi occupanti abituali ed occasionali; mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni contenuti nei locali di ripostiglio e nelle dipendenze (cantine, soffitte e box) di pertinenza dell'abitazione e con la stessa anche non comunicanti, il tutto anche se di proprietà di terzi, purché inerente all'abitazione.
Sono esclusi i veicoli a motore, i natanti e/o loro parti e quanto costituisce oggetto di attività artigianale o commerciale esercitata dall'Assicurato o da altri nei locali che costituiscono l'abitazione nonché gli enti in leasing qualora già garantiti con apposita assicurazione, valori e preziosi, raccolte e collezioni, pellicce, argenteria e, se di valore superiore a Euro 517,00 pari a L. 1.001.052 per singolo oggetto, quadri, tappeti ed oggetti d'arte;
Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione;
Cose: sia gli oggetti materiali che, limitatamente all'assicurazione Responsabilità Civile, gli animali;
Dimora abituale:la residenza anagrafica dell'Assicurato ovvero quella in cui l'Assicurato risiede per la maggior parte dell'anno;
Disabitazione: l'assenza continuativa dall'abitazione dell'Assicurato, dei suoi familiari o delle persone con lui conviventi. La presenza di persone limitata alle sole ore diurne è considerata disabitazione.
La disabitazione s'intende interrotta nel caso in cui i locali risultino abitati per un periodo consecutivo non inferiore a due giorni con almeno un pernottamento.
Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
Fabbricato: l'intera costruzione edile occupata dall'abitazione assicurata compresi fissi ed infissi, opere di fondazione o interrate nonché le sue pertinenze quali centrale termica, box, recinzioni e simili, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e, in particolare, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi comprese tappezzerie, moquettes, tinteggiature, affreschi, statue o simili che non abbiano valore artistico.
Qualora si assicuri una sola porzione di un immobile in condominio, sono comprese le rispettive quote millesimali di proprietà comune;
Franchigia:l'importo prestabilito, espresso in cifra fissa o in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato e per il quale la Società non riconosce l'indennizzo.
Implosione: il repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.
Incendio:l a combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;
Indennizzo: la somma somma dovuta dalla società in caso di sinistro.
Lastre antisfondamento: le superfici costituite da più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro per tutta la loro estensione, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 millimetri oppure superfici costituite da un unico strato di appropriato materiale sintetico di spessore sempre non infériore a 6 millimetri;
Polizza: il documento che prova l'assicurazione;
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Preziosi: gli oggetti totalmente o parzialmente d'oro o di platino o montati su detti materiali, gioielli, pietre preziose e perle naturali e di coltura per uso di casa o personale;
Primo Rischio assoluto: la forma assicurativa con la quale l'Assicurato, in caso di sinistro, ha diritto di essere integralmente risarcito dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati. Non è pertanto applicabile con questa forma la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 C.C.;
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
Scoperto: la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato;
Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d'ariete” non sono considerati scoppio;
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
Società: la Levante Norditalia S.p.A.;
Solaio: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature;
Tetto: l'insieme delle strutture portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici;
Valore a nuovo: la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato, escluso il valore dell'area;
Valori: denaro, carte valori e titoli di credito in genere;

RELATIVAMENTE ALLA GARANZIA “ASSISTENZA”:
Abitazione:
Fabbricato o porzione di fabbricato luogo di residenza: domicilio dell'Assicurato che deve essere:
• situato in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano;
• adibito ad esclusivo uso abitativo
Assicurato: il Contraente ed i componenti del suo nucleo familiare, conviventi, risultanti dallo stato di famiglia;
Centrale Operativa: e la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da: tecnici, operatori, che in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste in polizza;
Contraente: il sottoscrittore della presente polizza;
Estensione Territoriale: Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano;
Furto: e il reato, previsto dall'art. 624 deI Codice Penale, perpetratci.da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, alfine di trarne profitto per sé o per altri;
In viaggio: qualunque località ad oltre 50 Km dal Comune di residenza dell'assicurato;
Prestazioni:Sono le assistenze prestate dalla Centrale Operativa all'Assicurato.

Norme che regolano il Contratto di Assicurazione in generale

Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Art. 2- PAGAMENTO DEL PREMIO
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, a' sensi dell'ad. 1901 CC..
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 3 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'ad. 1898 C.C..

Art. 5 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'ad. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino e limitatamente alla Garanzia R.C. della Famiglia, durante i soggiorni temporanei in tutto il mondo.

Art. 7- FACOLTÀ DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro indennizzabile a' termini di polizza e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata.
In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione del Contraente la parte di premio al netto delle imposte relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 8- PROROGA DELL'ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 9- ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10- FORO COMPETENTE
Foro competente è quello del luogo di residenza o sede del Contraente o Assicurato.

Art. 11- RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Clausola di indicizzazione
Valida ed operante se espressamente richiamata sul frontespizio di polizza

Art. 12- ADEGUAMENTO AUTOMATICO
I capitali assicurati ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già “costo della vita”) elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica.
L'adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l'indice corrispondente a quello del mese di giugno dell'anno precedente a quello di stipulazione, con quello del mese di giugno successivo.
Gli aumenti sono applicati a decorrere dalla prima scadenza annuale successiva al 31 dicembre dell'anno in cui si è. verificata la variazione.
Ai successivi adeguamenti si procede analogamente prendendo per base l'ultimo indice che ha dato luogo a variazioni di capitali e di premio. Qualora la variazione sia inferiore al 5% (cinquepercento), la variazione stessa viene arrotondata al 5% (cinquepercento). Qualora la variazione fosse negativa non si procederà ad alcun adeguamento.
Qualora in conseguenza delle variazioni dell'indice i capitali ed il premio vengano a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, è in facoltà del Contraente rinunciare all'adeguamento della polizza ed i capitali ed il premio rimangono quelli risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato.
Nell'ipotesi in cui il Contraente si sia avvalso della suddetta facoltà, la Società può recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni con rimborso del rateo di premio pagato e non consumato.
Sono soggetti ad adeguamento anche tutti gli altri importi previsti in polizza espressi in moneta.

SETTORE A - Incendio e garanzie accessorie
Norme che regolano l'Assicurazione Incendio

Art. 13- RISCHI ASSICURATI
La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:
1) incendio;
2) fulmine ed elettricità atmosferica;
3) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, implosioni;
4) caduta di aeromobili, loro parti o di cose trasportate da aeromobili;
5) rottura degli specchi fissati ai muri, ad esclusione degli specchi portatili e di quelli facenti corpo con mobili o collocati su di essi;
6) onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
7) fuoriuscita di fumo a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore di pertinenza del fabbricato od esistenti nei locali descritti in polizza, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
8) urto di veicoli stradali o natanti compresi, con una franchigia di Euro 155,00 pari a L. 300.122, quelli appartenenti al Contraente o all'Assicurato o al loro servizio;
9) caduta di ascensori e montacarichi, compresi i danni all'impianto, se assicurato il fabbricato;
10) sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiamo colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m da esse;
11) guasti causati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
12) fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale, di pluviali, di grondaie, degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento installati nel fabbricato o porzione di fabbricato assicurato.
In caso di sinistro, la Società corrisponde all'Assicurato la somma liquidata a' termini di polizza, sotto deduzione della franchigia assoluta di Euro 52,00 pari a L. 100.686.
La Società non risponde:
a)
dei danni dovuti ad umidità, stillicidio, infiltrazione di acqua piovana;
b) dei danni derivanti da rigurgito o rottura di fognature;
c) dei danni derivanti da gelo;
d) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
13) uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrata su una pluralità di enti assicurati e non; sono compresi i danni da bagnamento che si verificassero all'interno di fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra;
sono esclusi i danni:
a) causati da:
• fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
• mareggiata e penetrazione di acqua marina;
• formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito del sistema di scarico;
• gelo, neve;
• valanghe, slavine o spostamento d'aria da queste provocate;
• cedimento o franamento del terreno, anche se verificati a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché di danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto a) secondo punto;
b) subiti da:
• alberi, cespugli;
• recinzioni, cancelli, gru, cavi aerei, camini, tende, tendoni, impianti ed attrezzature sportive, pannelli solari, antenne e consimili installazioni;
• fabbricato o tettoie aperte su uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti - anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistri - e da quanto in essi contenuto;
• serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
• lastre di vetro o cristallo di ogni tipo, di cemento-amianto e manufatti di materiale plastico, per effetto di grandine.
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di Euro 104,00 pari a L. 201.372 per sinistro.
14) sovraccarico di neve sul tetto e conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti.
Sono esclusi i danni a:
a) fabbricati non conformi alle vigenti norme relative a sovraccarichi da neve (D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici deI 12 febbraio 1982 G.U. n. 56 deI 26/2/82 e successive modifiche ed eventuali disposizioni locali);
b) lucernari, vetrate, serramenti in genere, pannelli solari e all'impermeabilizzazione a meno che il danno sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito a sovraccarico di neve. La garanzia è prestata fino ad un importo massimo di Euro 5.165,00 pari a L. 10.000.835 per sinistro e per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia di Euro 155,00 pari a L. 300.122 per sinistro;
15) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, o fuoriuscita del fluido frigorigeno, subiti dalle merci in refrigerazione, conseguenti:
a) ad eventi garantiti dal presente settore;
b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero, purché gli eventi che le hanno causati non rientrino tra le esclusioni.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 259,00 pari a L. 501.494 e con applicazione di una franchigia di Euro 26,00 pari a L. 50.343 per sinistro.
16) scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio.
I danni saranno risarciti con deduzione di una franchigia assoluta di Euro 155,00 pari a L. 300.122 per singolo sinistro e con un risarcimento massimo per anno assicurativo pari alI'80% di ciascuna somma
assicurata per il fabbricato e/o il contenuto. Sono esclusi i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà protrattasi per oltre 5 giorni consecutivi, quelli verificatisi nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, i danni da deturpamento o imbrattamento, nonché quelli conseguenti a furto e rapina.
17) effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati agli impianti, macchine, motori, apparecchi mobili elettrici, audio e audiovisivi, antenne radiotelevisive e pannelli solari (esclusi elaboratori elettronici).
Sono esclusi da questa garanzia i danni alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte, nonché i danni dovuti ad usura o manomissione degli apparecchi.
Resta convenuto che i danni saranno risarciti fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata alla partita colpita con il massimo di Euro 1.550,00 pari a L. 3.001.219 per ciascun sinistro e sotto deduzione di una franchigia assoluta di Euro 52,00 pari a L. 100.686.
Sono comprese inoltre a primo rischio assoluto, fermo il disposto dell'art. 54:
18) le spese per il rimpiazzo di combustibili fino alla concorrenza di Euro 1.550,00 pari a L. 3.001.219, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato o della porzione assicurata;
19) le spese di demolizione, sgombero e di trasporto dei residuati del sinistro al più vicino scarico, fino alla concorrenza del 10% della somma rispettivamente assicurata per il fabbricato e per il contenuto;
20) le spese di rimozione, di deposito presso terzi e di ricollocamento del contenuto, nel caso in cui la rimozione fosse indispensabile per eseguire le riparazioni dei locali occupati dall'Assicurato, resesi necessarie in seguito ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
21) le spese per il rifacimento materiale dei documenti danneggiati o distrutti da incendio od altro evento indennizzabile, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto e con il massimo di Euro 1.550,00 pari a L. 3.001.219;
22) le spese di riprogettazione del fabbricato, fino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato;
23) gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune, fino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato;
24) le spese di pernottamento che l'Assicurato ha sostenuto per un alloggio sostitutivo, albergo, pensioni e simili, durante il periodo in cui l'abitazione assicurata sia resa inagibile in conseguenza di sinistro risarcibile. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 52,00 pari a L. 100.686 giornaliere per persona col massimo di Euro 2.583,00 pari a L. 5.001.385 annue per l'intero nucleo famigliare.
A parziale deroga di quanto previsto dalla definizione “contenuto” la Società indennizza anche i danni materiali e diretti in conseguenza degli eventi di cui al presente settore, subiti da:
25) mobilio, arredamento, vestiario temporaneamente presso terzi per riparazione e/o manutenzione e/o pulizia, fino a concorrenza del 5% della somma assicurativa alla partita contenuto;
26) mobilio ed arredamento posti all'aperto nell'area di pertinenza dei locali assicurati - giardini, balconi o terrazze - o contenenti i beni assicurati, per sinistro che colpisca le cose contenute nel fabbricato stesso;
27) beni assicurati alla partita contenuto, quando portati dall'Assicurato o dai suoi famigliari conviventi in locali di villeggiatura, nell'ambito del territorio italiano, limitatamente al periodo di loro permanenza in luogo e alla condizione che detti locali non costituiscano la loro dimora saltuaria.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita contenuto.
28) la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza dell'importo assicurato, in quanto prestata la garanzia Ricorso Terzi e pagato il relativo premio, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere, per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile a sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini del presente settore.
L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata.
L'assicurazione non comprende i danni:
a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua dell'aria e del suolo.
Non sono comunque considerati terzi:
c) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente.
L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure penali o civili promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 C.C.
29) la perdita del canone di locazione dei locali, regolarmente affittati, rimasti danneggiati dagli eventi assicurati, per il tempo necessario al loro ripristino, per la durata massima di un anno; nessuna indennità spetta per i ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, dovuti a cause eccezionali, o per qualsiasi ritardo di locazione od occupazione dei locali ripristinati.
30) Se il fabbricato è goduto in locazione dall'Assicurato e qualora espressamente contrassegnato in polizza la Società nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588,1589 e 1611 C.C. risponde, secondo le condizioni che regolano l'assicurazione, dei danni diretti e materiali cagionati da evento garantito dal presente settore ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 17, qualora la somma assicurata a questo titoli risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.

Art. 14 - LIMITI Dl INDENNIZZO PER L'ASSICURAZIONE INCENDIO E GARANZIE ACCESSORIE
L'assicurazione è prestata con i seguenti limiti di indennizzo:
- Euro 10.330,00 pari a L. 20.001.669 per singolo oggetto relativamente a pellicce, tappeti, arazzi, quadri,
sculture e simili, oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria, preziosi, valori (escluso denaro), raccolte e collezioni;
- 10% della somma assicurata alla partita 2 “Contenuto” per denaro, con il massimo di Euro 1.550,00 pari a L. 3.001.219.

Art. 15- ANTICIPO INDENNIZZI
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso, non vi siano impedimenti contrattuali quali ad esempio vincoli, interessi di terzi, ipoteche, stato fallimentare e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 15.494,00 pari a L. 30.000.567.
L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. L'acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 258.229,00 pari a L. 500.001.066 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.
Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'indennizzo.

Art. 16- BUONA FEDE
L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio così come le incomplete e/o inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto all'indennizzo dei danni semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo del Contraente o dell'Assicurato e con l'intesa che gli stessi avranno l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 17- ASSICURAZIONE PARZIALE
(Non valido per la forma a Primo Rischio Assoluto)
Se dalle stime fatte risulta che il valore delle cose assicurate eccedeva al momento del sinistro di oltre il 20% la relativa somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 18- ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a) da smarrimento o da furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
b) all'apparecchio o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
c) da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma salvo quelli determinati da azione del fulmine;
d) indiretti o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, ad eccezione di quelli espressamente previsti in polizza

SETTORE B - Responsabilità Civile verso Terzi e Operai
Norme che regolano l'Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e Operai

RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ
Art. 19- RISCHI ASSICURATI
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato indicato in polizza e dei relativi impianti fissi.
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive e gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino.
Se l'abitazione fa parte di un condominio l'assicurazione comprende tanto i danni di cui l'Assicurato debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini.

Sono compresi in garanzia:

a) i danni a cose di terzi prodotti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne purché conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e condutture con una franchigia assoluta di Euro 104,00 pari a L. 201.372 per ogni sinistro.

b) i danni cagionati a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti e sinistro indennizzabile.
La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con un minimo assoluto di Euro 517,00 pari a L. 1.001.052, nel limite del massimale per danno a cose e comunque con il massimo di Euro 25.823,00 pari a L. 50.000.300 per sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo.

Art. 20- PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Non sono considerati terzi
:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia del fabbricato e dei relativi impianti nonché alla conduzione di questi ultimi;
c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a).

Art. 21 - ESCLUSIONI
L'assicurazione non comprende i danni:
a) prodotti da spargimento di acque o da rigurgito di fogne, (salvo quanto previsto dall'Art. 19), nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
b) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
c) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
d) causati con dolo del coniuge, degli ascendenti, dei discendenti dell'Assicurato o del Contraente e dei collaterali con lui conviventi;
e) derivanti dall'esercizio, nel fabbricato indicato in polizza, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni o dall'attività personale dell'Assicurato, degli inquilini o condomini e loro familiari;
f) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione del fabbricato assicurato;
g) subiti dal contenuto degli apparecchi somministratori di calore.

Art. 22 -VALORE DEL FABBRICATO E ASSICURAZIONE PARZIALE
Il valore risultante in polizza deve corrispondere al valore a nuovo del fabbricato (costo di ricostruzione) escluso il valore dell'area, senza tener conto del degrado per età, uso ed ogni altra circostanza influente.
Se al momento del sinistro il valore determinato a norma del precedente comma supera di oltre il 20% il valore dichiarato in polizza dal Contraente, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro e in ogni caso nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.

Art. 23 -GESTIONE DELLE VERTENZE Dl DANNO -SPESE LEGALI
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA FAMIGLIA

Art. 24- RISCHI ASSICURATI
Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.).
La Società si obbliga a tenere indenne:
• l'Assicurato ed il coniuge convivente o il convivente more uxorio;
• i famigliari, parenti ed affini con loro conviventi, di quanto essi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento - capitale, interessi e spese - di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai fatti della vita privata.
La garanzia vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere, nonché dei collaboratori domestici - anche a tempo determinato
- baby-sitter, persone “alla pari” durante lo svolgimento delle mansioni per conto dell'Assicurato.
La garanzia comprende i fatti accidentali derivanti:
1) dalla conduzione della dimora abituale e di quella saltuaria (quest'ultima anche se non indicata in polizza), comprese le dipendenze, i giardini - anche se con alberi ad alto fusto - gli orti, gli impianti e le eventuali attrezzature sportive, campi da tennis e piscine.
Se i locali costituenti la dimora abituale e/o saltuaria dell'Assicurato fanno parte di un condominio, la garanzia comprende tanto i danni di cui l'Assicurato debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini;
2) da lavori di manutenzione ordinaria dei locali. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente;
3) da ghiaccio o da neve quando non siano stati rimossi dal tetto o cortili;
4) da antenne per radio e per televisione, comprese quelle per radioamatori, purché installate in modo fisso.
Sono esclusi i danni:
• da infiltrazioni di acqua causati dalla esistenza dell'antenna;
• alle cose sulle quali l'antenna è fissata; dalla diffusione di notizie;
• ad apparecchi elettrici e/o di ricezione; da interferenze radio;
5) dall'uso di apparecchi domestici ed elettrodomestici in genere, compreso lo scoppio del gas e di televisori, di apparecchi a vapore, di impianti di riscaldamento e condizionamento;
6) da intossicazione od avvelenamento da cibi o bevande;
7) dalla proprietà ed uso di giocattoli anche a motore;
8) dalla proprietà ed uso di biciclette e veicoli a braccia;
9) dalla proprietà ed uso di natanti senza motore di lunghezza inferiore a m. 6,5, di tavole a vela, purché non dati in noleggio o in locazione;
10) dalla proprietà e possesso di cani, gatti ed animali domestici in genere esclusi i selvatici, compresa la responsabilità civile delle persone alle quali sono affidati temporaneamente gli animali e purché queste persone non svolgono per professione tale attività.
Limitatamente ai cani la garanzia è prestata con una franchigia di Euro 52,00 pari a L 100.686 per sinistro;
11) dall'esercizio di giochi e attività sportive, compresa la partecipazione a manifestazioni e raduni di pratica comune e con caratteristiche ricreative;
12) dalla proprietà ed uso di cavalli ed animali da sella in genere, ma escluso il danno all'animale;
13) dalla pratica della pesca anche subacquea effettuata in conformità alle leggi vigenti;
14) dalla detenzione e uso di armi, anche da fuoco, per difesa personale, tiro a segno, tiro a volo e simili, regolarmente denunciate alle Autorità;
15) dalla pratica di hobbies quali: modellismo, esclusi i danni ai modelli di terzi e la partecipazione a competizioni e relative prove, bricolage e giardinaggio anche con uso di attrezzature e motofalciatrici;
16) dalla pratica di campeggio, compresa la proprietà e l'uso di attrezzature, tende, roulottes, campers, autocaravans esclusa la loro circolazione o sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, ed esclusi i danni da spargimento di acque e quelli causati da cose abbandonate;
17) dalla partecipazione degli Assicurati, quali genitori, alle attività scolastiche previste dai Decreti Delegati D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416 - ed a quelle autorizzate dalle Autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive e simili;
La garanzia vale inoltre per:
18)
i danni causati da minori temporaneamente affidati all'Assicurato, compresi i danni corporali da essi subiti, esclusi i danni a cose di loro proprietà o in loro uso.
19) danni cagionati a terzi derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a' termini di polizza.
La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 517,00 pari a L. 1.001.052, nel limite del massimale per danno a cose e comunque con il massimo di Euro 25.823,00 pari a L. 50.000.300 per sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo;
20) danni causati da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute limitatamente alle lesioni corporali;
21) danni causati da incendio, esplosione o scoppio di veicoli a motore quando questi mezzi si trovino in rimesse o aree private non equiparate ad uso pubblico;
22) danni provocati a terzi, trasportati e non, a seguito di avviamento e circolazione di veicoli o natanti a motore, avvenuti all'insaputa dei genitori, da parte di famigliari di età inferiore a 14 anni conviventi con l'Assicurato con esclusione dei danni subiti dai mezzi stessi.
La validità della garanzia è subordinata all'esistenza, per i veicoli e natanti interessati, di copertura assicurativa verso i terzi e, ove richiesto, verso i trasportati ai sensi della legge 990/69 ed è operante solo in relazione all'azione di regresso eventualmente svolta dall'assicuratore della Responsabilità Civile Auto che ha pagato i danni per il sinistro, ovvero per le somme che risultino dovute in eccedenza a quelle corrisposte da detto assicuratore;
23) danni provocati dagli Assicurati nella loro qualità di trasportati su veicoli o natanti a motore di proprietà altrui, a terzi non trasportati sul veicolo o natante medesimo.
La garanzia vale, limitatamente alle lesioni corporali, anche per i danni a:
24) lavoratori occasionali, baby-sitter e persone alla “pari” a seguito di infortunio subito durante lo svolgimento delle mansioni per conto dell'Assicurato.

Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
A) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e dell'art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.lgs ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
B) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto A) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 5%.
Da tale garanzia sono comunque escluse le malattie professionali.
La garanzia R.C.O. vale anche per azioni di rivalsa esperita dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

Art. 25 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:
a)
tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla garanzia, salvo quanto previsto all'art. 24;
b) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli delle persone di cui al punto precedente, nonché qualsiasi altro parente od affine con loro conviventi;
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, salvo quanto previsto all'art. 24.

Art. 26- ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla garanzia i danni:
a) derivanti da qualsiasi attività industriale, commerciale, artigianale o professionale comunque svolta, anche se a titolo gratuito, salvo che per i collaboratori, anche occasionali, baby-sitter o persone “alla pari” nell'ambito del servizio loro affidato;
b) derivanti da attività di volontariato svolto nell'ambito di associazioni a ciò deputate;
c) da furto;
d) ai locali in uso o in locazione;
e) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
f) connessi alla conduzione di immobili, fatta eccezione per quelli costituenti la dimora abituale e/o saltuaria;
g) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, salvo quanto previsto all'art. 24 punto 2);
h) da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità di locali;
i) da inquinamento comunque avvenuto;
I) da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi di acqua;
m) derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto all'art. 24 punto 19);
n) da circolazione su strade in uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili compresi gli ultraleggeri; salvo quanto previsto all'art. 24 punto 22) e 23);
o) provocati sotto l'influsso di alcolici, di stupefacenti o psicofarmaci;
p) derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria.

Art. 27 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO -SPESE LEGALI
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

SETTORE C - Furto, Rapina ed Estorsione
Norme che regolano l'Assicurazione Furto

Art. 28- RISCHI ASSICURATI
1)
La Società indennizza i danni materiali e diretti derivati dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
a) violandone le difese esterne mediante;
• rottura, scasso;
• uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; compreso il furto commesso con uso di chiave autentica sottratta a chi la detiene in modo fraudolento;
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in modo, clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.
Per i valori custoditi in cassaforte murata ed ancorata, o di peso non inferiore a 200 kg., le somme previste all'Art. 29, relativamente alla dimora abituale, per preziosi, gioielli, oggetti d'oro, denaro e valuta si intendono raddoppiate, sempre che l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi indicati, abbia violato tali mezzi di custodia mediante rottura o scasso.
Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi con rottura o scasso.
Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate nel commettere il furto o nel tentativo di commetterlo.
L'assicurazione è estesa alla:
d) rapina dei beni assicurati, - come da definizione contenuto - avvenuta nei locali che li contengono e indicati nella polizza, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
e) estorsione dei beni assicurati mediante violenza o minaccia diretta verso l'Assicurato, i suoi familiari, i conviventi, i suoi collaboratori e ospiti. Tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei beni assicurati devono essere poste in atto all'interno dei locali indicati in polizza.
Fermo quanto disposto dall'Art. 54, l'assicurazione è prestata inoltre per:
2) guasti e atti vandalici causati dai ladri in occasione di furto, rapina o estorsione commessi o tentati:
a) ai beni assicurati;
b) ai locali che contengono i beni assicurati ed ai relativi fissi ed infissi nonché le relative porte poste a riparo e protezione degli accessi ed aperture; questa garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata col massimo di Euro 1.550,00 pari a L. 3.001.219;
3) furto, rapina od estorsione anche in occasione di sciopero, tumulto popolare, sommossa, atto di terrorismo o di sabotaggio, con una franchigia di Euro 155,00 pari a L. 300.122 per sinistro.
4) il furto commesso dai collaboratori che non siano incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono, nonché appropriazione indebita ovvero il furto commesso da collaboratori in genere, purché il furto sia avvenuto e denunciato durante il periodo di validità della polizza.
Questa garanzia e prestata sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata, sino ad un massimo di Euro 1.033,00 pari a L. 2.000.167;
5) rapina, scippo od estorsione di capi di vestiario, oggetti personali, preziosi, gioielli, oggetti d'oro, denaro e valuta portati indosso dall'Assicurato o dai componenti il nucleo familiare e con lui conviventi.
La garanzia è valida nel territorio di tutti i Paesi Europei ed è prestata sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata col massimo di Euro 1.033,00 pari a L. 2.000.167.
L'Assicurazione non vale:
a) per le persone di età inferiore a 14 anni se non accompagnate, al momento dell'evento dannoso, da altra persona di età superiore a 14 anni facente parte del nucleo familiare assicurato;
b) per preziosi, gioielli, oggetti d'oro, denaro, valuta o altre cose che attengano ad attività professionali esercitate per conto proprio o di terzi dalla persona derubata.
6) furto, rapina od estorsione degli enti assicurati quando portati dall'Assicurato o dai suoi familiari conviventi in locali di villeggiatura, nell'ambito del territorio italiano, limitatamente al periodo di loro permanenza in luogo e alla condizione che detti locali non costituiscano la loro dimora saltuaria.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata, fermi i limiti previsti all'Art. 29.
7) rapina o estorsione di pellicce e vestiario in temporaneo deposito presso appositi servizi di custodia di ristoranti o di teatri a condizione che vi sia stata rapina o estorsione nei confronti del personale addetto.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata col massimo di Euro 1.550,00 pari a L. 3.001.219 per sinistro e per anno assicurativo.
8) furto, rapina od estorsione, guasti e atti vandalici a mobili, arredamento, attrezzatura e vestiario, quando si trovino temporaneamente presso terzi per riparazione e/o manutenzione.
La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata.
9) furto, rapina od estorsione di preziosi e/o valori, posti in cassette di sicurezza racchiuse in camera corazzata presso istituti di credito.
La garanzia è prestata sino al doppio della somma prevista nell'Art. 29 per tali enti ed è in eccedenza a quanto garantito dall'istituto di credito o dal suo assicuratore.
La Società rimborsa:
10) le spese sostenute, per la duplicazione di documenti personali sottratti all'Assicurato o ai componenti il nucleo familiare dell'Assicurato e con lui conviventi, nel corso di furto, rapina, estorsione o scippo, fino alla concorrenza di Euro 517,00 pari a L. 1.001.052 per sinistro e per anno assicurativo;
11) le spese sostenute, a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi dell'abitazione, per sostituzione delle serrature delle porte di ingresso con altre dello stesso tipo e caratteristiche, comprese le spese per rientrare nei locali. La sostituzione delle serrature deve essere effettuata entro 48 ore dal momento in cui le chiavi sono state smarrite o sottratte e previa denuncia all'Autorità.
La garanzia è prestata sino alla concorrenza di Euro 259,00 pari a L. 501.494 per sinistro e per anno assicurativo.
12) le spese sostenute per trasporto e ricovero in ospedale o clinica, comprese le rette di degenza, le spese ambulatoriali, gli onorari medici, le radiografie, le ingessature e le prime medicazioni, a seguito di rapina, scippo o estorsione di cui all'Art. 28 punto 5), il tutto sino alla concorrenza di Euro 517,00 pari a L. 1.001.052 per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 29 - LIMITI DI INDENNIZZO PER L'ASSICURAZIONE FURTO
a)
L'assicurazione, è prestata sugli enti di cui alla definizione “contenuto dimora abituale”, con i seguenti limiti:
• 50% della somma assicurata per pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili, oggetti d'arte (esclusi preziosi) oggetti e servizi di argenteria, con il massimo di Euro 7.747,00 pari a L. 15.000.284 per singolo oggetto;
• 40% della somma assicurata per preziosi, valori (escluso denaro) raccolte e collezioni con il massimo di Euro 10.330,00 pari a L. 20.001.669;
• 10% della somma assicurata per denaro, con il massimo di Euro 1.550,00 pari a L. 3.001.219;
• 10% della somma assicurata per mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni contenuti nei locali di ripostiglio, di pertinenza del fabbricato, non comunicanti con i locali di abitazione, con il massimo di Euro 517,00 pari a L. 1.001.052 per singolo oggetto.
b) L'assicurazione, è prestata, sugli enti di cui alla definizione “contenuto dimora non abituale”, e ferme le esclusioni previste in tale definizione, con i seguenti limiti:
• 50% della somma assicurata per tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili, oggetti d'arte, col massimo di Euro 517,00 pari a L. 1.001.052 per singolo oggetto;
• 10% della somma assicurata per mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni contenuti nei locali di ripostiglio di pertinenza del fabbricato, non comunicanti con i locali di abitazione, con il massimo di Euro 259,00 pari a L. 501.494 per singolo oggetto.

Art. 30 - ASSICURAZIONE PARZIALE
(Non valido per la forma a Primo Rischio Assoluto)
Se dalle stime fatte risulta che il valore delle cose assicurate eccedeva al momento del sinistro la relativa somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 31 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE – MEZZI DI CHIUSURA E PROTEZIONE
L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che:
a) il fabbricato di cui fanno parte i locali contenti i beni assicurati sia costruito in muratura e sia elevato a più piani fuori terra, oppure, se elevato ad un solo piano -anche parzialmente - abbia la linea di gronda del tetto situata ad altezza - in linea verticale - non inferiore a 4 m. dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, oppure, trovandosi ad altezza inferiore, abbia tetto in cemento armato o laterizio armato, vetrocemento armato, senza lucernari, fatta eccezione di quelli in vetro antisfondamento;
b) i locali contenenti gli enti assicurati abbiano pareti perimetrali e solai in vivo e/o cotto, calcestruzzo, cemento, vetrocemento armato;
c) ogni apertura verso l'esterno situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm. quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm. quadrati. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm. quadrati.

Relativamente alla dimora abituale, qualora in caso di furto dovesse risultare che:
1)
sia pure uno solo dei mezzi di protezione e chiusura presenti caratteristiche inferiori a quelle indicate;
oppure:
2) vi sia presenza di persone all'interno dei locali e non vengano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre;
oppure:
3) l'introduzione nei locali avvenga forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme a quello sopra indicato, ma venga accertato che altre chiusure non erano ugualmente protette;
la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto del 20% che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso.

Relativamente alla dimora non abituale, qualora in caso di furto dovesse risultare che:
1)
vi sia presenza di persone all'interno del locali e non vengano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre, la Società corrisponderà ugualmente all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, fermo lo scoperto del 20%.

Art. 32 - ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a)
verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, trombe, uragani ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi;
b) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;
c) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
• da persone che abitano con quelle indicate alla lettera b) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
• da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
• da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
• da persone legate a quelle indicate alla lettera b) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
d) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.
e) di furto quando, per qualsiasi motivo, le caratteristiche costruttive del fabbricato e i mezzi di chiusura e protezione sono diversi da quelli previsti dall'Art. 31.

Art. 33 - SOSPENSIONE DELL'ASSICURAZIONE PER I LOCALI DISABITATI
Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del 45° giorno.
Per preziosi e valori la sospensione decorre dalle 24 del quindicesimo giorno.

Art. 34 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO Dl SINISTRO ED EVENTUALE REINTEGRO
In caso di sinistro le somme assicurate e i limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile a termini di polizza, al netto di eventuali franchigie e/o scoperti senza corrispondente rimborso del premio. Su richiesta del Contraente e su esplicito consenso della Società la somma e i limiti potranno essere reintegrati negli importi originari, in tal caso il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data di reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.
L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 7 - Facoltà di recesso in caso di sinistro

Art. 35 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.
In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Art. 36 - ANTICIPO INDENNIZZI
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari aI 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso, non vi siano impedimenti contrattuali quali ad esempio vincoli, interessi di terzi, ipoteche, stato fallimentare e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 10.330,00 pari a L. 20.001.669.
L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla dato di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'indennizzo.

Art. 37- DIRITTO DI SURROGAZIONE
Fermo il disposto dell'Art. 1916 C.C. l'Assicurato si obbliga, a richiesta della Società, a conferirle formale mandato ad agire verso i terzi, anche prima del pagamento dell'indennizzo.

SETTORE D - Cristalli
Norme che regolano l'Assicurazione Cristalli

Art. 38- RISCHI ASSICURATI
La Società indennizza i danni materiali e diretti per la sostituzione, comprese le spese di trasporto ed installazione, dovuta a rottura per causa accidentale o per fatto di terzi, di tutte le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro, nonché degli specchi stabilmente fissati ai muri o facenti parte integrante dei mobili, con esclusione di quelli portatili, che si trovano nei locali occupati dall'Assicurato, sempreché gli stessi, alla data di entrata in vigore della presente polizza, siano integri ed esenti da difetti.
Le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi di polizza, salvo le cavillature subite da lastre antisfondamento. Fermo restando il massimo indennizzabile dato dalla somma assicurata, la Società non pagherà per ogni singola lastra somma superiore a Euro 259,00 pari a L. 501.494.
Nel caso di rottura di lastre la Società, a sua scelta, ha la facoltà di provvedere direttamente alla sostituzione della lastra ed in tal caso gli eventuali residui delle lastre rotte resteranno di sua proprietà.
In caso di sinistro che risulti indennizzabile in base alle garanzie di cui ai settori «A» Incendio e Garanzie Accessorie e «C» Furto, la Società risponderà solo per la parte di danno non coperta dalle suddette garanzie.

Art. 39 - ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
L'assicurazione è prestata a «Primo rischio assoluto» cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.
La Società rinuncia al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro (art. 1916 C.C.) a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo.

Art. 40- ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a) derivanti da crollo del fabbricato o distacco di parti di esso, cedimenti del terreno o assestamenti del fabbricato, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, restauro dei locali e/o del fabbricato di cui gli stessi sono parte, operazioni di trasloco, rimozioni del mobilio o degli infissi o delle lastre, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, svolti nei locali dove esistono le lastre garantite;
b) derivanti da vizio di costruzione, difettosa installazione, deficiente manutenzione;
c) determinati od agevolati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato.

Art. 41 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO
In caso di sinistro la somma assicurata si intende ridotta, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile a termini delle Norme che regolano l'assicurazione cristalli, al netto di eventuali franchigie e/o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio non goduto, al netto dell'imposta, sulla somma assicurata rimasta in essere.

NORME COMUNI A TUTTI I SETTORI

Art. 42- ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a)
verificatisi in occasione di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, cedimenti o franamento del terreno, atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra);
b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni nel nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
salvo che in entrambe le ipotesi di cui alle lettere a) e b), il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi;
c) causati o agevolati dall'Assicurato o dal contraente con dolo.
d) di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date (così detto “Rischio 2000”).
e) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso di altri eventuali pregiudizi, salvo quanto previsto dai singoli settori.
L'assicurazione non opera inoltre per i rischi esclusi nei singoli settori.

Art. 43 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il contraente o l'Assicurato devono:
a)
fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C. Se il sinistro concerne l'assicurazione della Responsabilità Civile la denuncia deve contenere oltre la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, i cognomi, i nomi e gli indirizzi dei danneggiati e dei testimoni.
Dovranno poi essere trasmessi nel più breve tempo possibile i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi all'acquisizione degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richieda, ad un componimento amichevole;
c) fare, nei cinque giorni successivi, - per i sinistri relativi al Settore «A» lncendio e Garanzie Accessorie ed al Settore «C» Furto - dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare: il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione o distruzione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese - la procedura di ammortamento;
e) tenere a disposizione tanto le cose non rubate o salvate quanto le tracce e gli indizi materiali del sinistro fino ad avvenuta liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad alcun indennizzo;
f) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno; tenere inoltre a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C..

Art. 44 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate o distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae, danneggia o manomette cose non rubate o salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del sinistro, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 45 - PROCEDURA PER VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Le spese dei Periti sono a carico della Società come disciplinato al successivo art. 46.

Art. 46 - RIMBORSO ONORARI DEL PERITO
La Società rimborsa le spese e gli onorari del Perito che il Contraente, in seguito ad un sinistro indennizzabile ai termini di polizza, avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto dall'art. 45, nonché la quota parte di spese.ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito, fino alla concorrenza del 5% dell'ammontare dell'indennizzo liquidato, col massimo di Euro 2.066,00 pari a L. 4.000.334.

Art. 47 - MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
1)
indagare su circostanze di tempo e di luogo, natura causa e modalità del sinistro;
2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 43;
3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 48;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, laddove previste.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 48 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ciascuna partita prevista dal Settore di garanzia interessato dal sinistro, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate, distrutte o rubate - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
1. Fabbricato
• Si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo il valore dell'area.
2. Contenuto
• Si stima il valore che, in relazione alla loro specie, qualità, condizione, età, uso, adozione di nuovi metodi e ritrovati od altre cause, tenuto conto del rispettivo deterioramento, avevano al momento del sinistro tutte le cose assicurate.
L'ammontare del danno si determina:
Per il fabbricato: (punto 1) in base alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate diminuita del valore dei residui.
Per il contenuto: (punto 2) deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.
Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalla stima di cui sopra.

Art. 49- TITOLI DI CREDITO
Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
a)
la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 50 - RACCOLTE E COLLEZIONI
Qualora una raccolta o collezione venga distrutta, danneggiata o sottratta solo parzialmente; la Società risarcirà unicamente il valore dei singoli pezzi distrutti, danneggiati o sottratti, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle singole parti.

Art. 51 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 52 - TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE
In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società almeno 10 giorni prima dell'effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del decimo giorno successivo a quello in cui la Società ha ricevuto l'avviso, salva la disposizione dell'art. 4 se il trasloco comporta aggravamento del rischio.

Art. 53- ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a
ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma ditali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 54 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 deI C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 55 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando non ricorrano le esclusioni di cui agli articoli: 42 lett. c) per tutti i Settori, 32 lett. c) e d) per il Settore «C» Furto, e 40 lett. c) per il Settore «D» Cristalli.

Art. 56 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta e le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza stessa non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il coniuge proprietario o comproprietario e/o per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a' termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Condizioni Aggiuntive
(operanti soltanto se espressamente richiamate in polizza e se corrisposto il relativo premio).

A - SPESE PER LA RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI
Qualora sia assicurato il Fabbricato, in deroga all'Art. 13 punto 12) lettera d) delle Norme che regolano l'assicurazione incendio, la Società risponde delle spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura che ha dato origine all'evento dannoso, sempre che l'evento stesso sia indennizzabile a' termine di polizza, fino alla concorrenza di Euro 1.550,00 pari a L. 3.001.219 per ciascun periodo assicurativo annuo. Sono comprese le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino del fabbricato. L'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per ogni sinistro, di una franchigia assoluta di Euro 104,00 pari a L. 201.372.

B - RAPINA E SCIPPO FUORI DALL'ABITAZIONE (in aumento)
Qualora sia prestata la copertura “Furto” - Settore “C” -a parziale deroga dell'Art. 28) punto 5) la garanzia si intende prestata fino al 20% della somma assicurata con il massimo di Euro 2.583,00 pari a L. 5.001.385.

C - CONDIZIONI PER DIMORA SALTUARIA.
Preso atto che il fabbricato è destinato a “dimora saltuaria” dell'Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi:
1) A parziale deroga dell'art. 13 punto 12) delle Norme che regolano l'assicurazione “incendio”, la garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 155,00 pari a L. 300.122 e fino alla concorrenza di Euro 1.033,00 pari a L. 2.000.167 per sinistro e per anno assicurativo.
2) A parziale deroga dell'art. 19 lettera a) delle Norme che regolano l'assicurazione r.c., la garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 155,00 pari a L. 300.122 e fino alla concorrenza di Euro 1.033,00 pari a L. 2.000.167 per sinistro e per anno assicurativo.
3) A deroga dell'Art. 33 delle Norme che regolano l'assicurazione “furto”, la garanzia assicurativa vale comunque qualunque sia la durata della non abitazione.
4) Limitatamente al periodo di abitazione da parte dell'Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi, la garanzia vale anche per valori, preziosi, raccolte e collezioni. La presente garanzia è prestata fino al 10% della somma assicurata per il furto con il massimo di Euro 1.033,00 pari a L. 2.000.167.= per sinistro e per anno assicurativo.
5) Relativamente alla garanzia furto, in caso di sinistro la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione di uno scoperto del 20% che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.
Garanzia di Assistenza
Norme che regolano la garanzia Assistenza

Art. 57 - PRESTAZIONI

1. Invio di un idraulico in caso di emergenza
Qualora presso l'abitazione dell'Assicurato sia necessario un idraulico per un intervento di emergenza, la Centrale Operativa provvede all'invio di un idraulico, tenendo la Società a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 155,00 pari a L. 300.122 per sinistro. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
La prestazione è dovuta per i seguenti casi:
a. allagamento o infiltrazione propria nell'abitazione o in quella dei vicini provocata da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
b. mancanza d'acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
c. mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.
Sono esclusi:
Per i casi a) e b) i sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.) o i sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato, sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'edificio.
Per il caso c) la tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.

2. Interventi di emergenza per danni da acqua
Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dell'abitazione e del relativo contenuto, la Centrale Operativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo la Società a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimale di Euro 259,00 pari a L. 501.494 per sinistro.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:
a)
allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi del fabbricato, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari del fabbricato, provocato da una otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La prestazione non è dovuta:
• per il caso a), relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e a sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;
• per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.

3. Invio di un elettricista in caso di emergenza
Qualora presso l'abitazione dell'Assicurato sia necessario un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'abitazione, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Centrale Operativa provvede all'invio di un elettricista, tenendo la Società a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 155,00 pari a L. 300.122 per sinistro.
Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
Sono esclusi gli interventi dovuti a:
• corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
• interruzione della fornitura elettrica da parte dell'erogatore;
• guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore.

4. Invio di un fabbro in caso di emergenza
Qualora presso l'abitazione dell'Assicurato sia necessario un fabbro per un intervento di emergenza, la Centrale Operativa provvede all'invio di un fabbro, tenendo la Società a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 155,00 pari a L. 300.122 per sinistro.
Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
La prestazione è operante per i seguenti casi:
• smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'abitazione;
• scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto o tentato furto, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'abitazione.

5. Invio di un artigiano per interventi ordinari
Qualora presso l'abitazione dell'Assicurato sia necessario un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione dell'impianto idraulico, elettrico o degli infissi, la Centrale Operativa provvede all'invio dello stesso.
Resta a totale carico dell'Assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.).

6. Spese di albergo
Qualora l'abitazione sia inagibile, in conseguenza di uno dei sinistri descritti ai punti 1., 2., 3. e 4., oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, la Centrale Operativa provvede alla prenotazione di un albergo per l'Assicurato, tenendo la Società a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione, fino ad un massimo per sinistro di Euro 259,00 pari a L. 501.494.
Non sono comprese spese d'albergo diverse da quelle indicate.

7. Rientro anticipato
Qualora l'Assicurato si trovi in viaggio in Italia o all'estero e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti punti 1., 3. e 4. oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria abitazione, la Centrale Operativa fornirà, all'Assicurato stesso, un biglietto aereo (classe economica) e ferroviario (prima classe) di sola andata, tenendo la Società a proprio carico le relative spese, fino a un massimo complessivo per sinistro di Euro 259,00 pari a L. 501.494.
Nei casi in cui l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare il veicolo in loco, la Centrale Opera tiva metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa.
La prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Centrale Operativa un'adeguata documentazione sui sinistri che danno luogo alle prestazioni.

8. Invio di un sorvegliante
Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto che abbiano colpito l'abitazione dell'Assicurato, la sicurezza della stessa sia compromessa, la Centrale Operativa provvederà, dietro richiesta dell'Assicurato, a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dell'abitazione dell'Assicurato.
La Società terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di 72 ore ed in ogni caso garantirà le tariffe concordate con l'istituto di vigilanza.
Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giurata o l'amministratore avesse già contattato un proprio Istituto di vigilanza di fiducia, specifiche istruzioni verranno fornite telefonando alla Centrale Operativa.

ARt 58 - ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI

1. Ogni prestazione viene fornita fino a tre volte per ciascun tipo, entro il periodo di durata annuale della garanzia.

2. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
c) dolo dell'Assicurato.

3. Sono a carico dell'Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell'abitazione interessate dall'intervento di assistenza.

4. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative al Servizio, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

5. La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

6. Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'arI. 2952 C.C..

7. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 C.C., all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza.
Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni di assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione di assistenza.

8. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.

9. Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro.

10. Per qualsiasi richiesta di informazione, lamentela, contestazione, l'Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Centrale Operativa restando inteso che la Società è esente da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle prestazioni dell'assicurazione.

11. La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

Art. 59 - ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA Dl ASSISTENZA
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al

numero verde 800 500490
oppure
02-58.28.61.57
Oppure se non può telefonare può inviare un telex al 321.363 EURA I o un telegramma a:

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Piazza Trento, 8
20135 MILANO

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. lI tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e cognome
3. Numero di polizza preceduto dalla sigla LNCA
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. lI recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamano nel corso dell'assistenza.

Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Centrale Operativa.

La Società potrà richiedere all'Assicurato - e Io stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese. In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.


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