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Condizioni Polizza Infortuni
 
 
 
 
 

Nota Informativa per i Contratti di Assicurazione Danni “Rami Elementari”
(predisposta ai sensi dell'Art 123 del Decreto Legislativo 17.3.95 N. 175 ed in conformità a quanto disposto con la circolare ISVAP n. 303 del 2.6.97)

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ:
La Società è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministero dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato del 27.3.63 (G.U. del 6.4.63 n. 93).
Il contratto è concluso con la Sede Legale della Società sita in: Italia - Viale Certosa n. 222 - 20156 Milano.

INFORMAZIONI GENERALI SUL CONTRATTO
Legge applicabile
Ai sensi dell'Art. 123 del Decreto Legislativo 175/95 le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.
La nostra Società propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legislazione italiana.

Reclami in merito al contratto
Qualora le parti avessero scelto di applicare al contratto la legislazione italiana, eventuali reclami in merito allo stesso potranno essere rivolti all'lSVAP -Divisione RCA - Reclami e tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 -00187 Roma. Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'autorità di vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta.
In tal caso l'ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l'Autorità competente ed il Contraente.

Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'Art. 2952 c.c. Nell'Assicurazione di Responsabilità Civile Diversi, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.

Informazioni specifiche relative al contratto di assicurazione contro le malattie

Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali. Per le condizioni di contratto, si rinvia al testo delle Condizioni Assicurative contenute in polizza.

1. DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto non prevede il tacito rinnovo, per cui la garanzia cesserà alla scadenza pattuita senza applicazione del periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma C.C.

2. PERIODI Dl CARENZA CONTRATTUALE TERMINI Dl ASPETTATIVA
La garanzia decorre:
- dal momento in cui ha effetto il contratto per i danni conseguenti ad infortunio;
- dal 30° giorno successivo a quello di effetto del contratto per i danni conseguenti a malattie, salvo quanto specificamente previstoprevisto all'art. 55 relativamente al parto e all'aborto nelle loro varie forme e alle conseguenze di stati patologici preesistenti alla stipulazione del contratto, ovvero non conosciuti a tale epoca. Lo stesso articolo 55 regola altresì il periodo di carenza relativamente ai casi di sostituzione, senza soluzione di continuità di un contratto precedente riguardante gli stessi assicurati, ovvero di variazioni contrattuali.

3. DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E/O ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.
Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo, con particolare riguardo agli articoli concernenti i rischi assicurati e quelli esclusi, gli eventuali limiti di indennizzo, gli obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro, il recesso delle parti.

Informativa ai Sensi delI'Art. 10 della legge n. 675/96

Ai sensi dell'Art. 10 della Legge 31.12.1996, sulla “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (di seguito denominato Legge), vi informiamo di quanto segue:

1. FONTE E NATURA dei dati personali
I suoi dati in possesso della Società sono raccolti direttamente presso la clientela ovvero presso terzi, come ad esempio in occasione di stipula di contratto a favore di un terzo.
I dati personali raccolti dalla Società possono includere anche quei dati che la Legge definisce “sensibili”: tali sono i dati relativi allo stato di salute, alle opinione religiose, ovvero all'adesione a sindacati, partiti politici e a qualsivoglia organizzazione o associazione.
2. Finalità del trattamento dei dati
I Suoi dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività della Società, in relazione alle seguenti finalità:
A) finalità connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo (es. antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazioni Civili, ecc.);
B) finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e di gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
C) finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti e/o servizi della Società.

3. Modalità del trattamento dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Suoi dati è effettuato a mezzo delle operazioni indicate all'Art.d. 1 comma 2, lettera b), della Legge (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione / diffusione, cancellazione e distruzione). Dette operazioni sono effettuate nel rispetto delle norme vigenti, a mezzo di strumenti informatici e/o telematici e/o manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.

4. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Soi dati personali è:
a)
obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria, in relazione alla finalità di cui al precedente punto 2, lettera A).
b) strettamente necessario per la conclusione di nuovi rapporti contrattuali e/o per la gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere e/o per la gestione e liquidazione dei sinistri, in relazione alle finalità di cui al precedente punto 2, lettera 6).
c) facoltativo, in relazione alle finalità di cui al precedente punto 2, lettera C).

5. Rifiuto di Conferimento dei dati
Il Suo rifiuto di conferire i dati personali:
nei casi di cui al precedente punto 4, lettere a) e b), comporterebbe l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione e/o di gestire e liquidare i relativi sinistri;
nel caso di cui al precedente punto 4, lettera c), non produrrebbe alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere o in corso di costituzione, ma potrebbe precludere la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti e/o servizi della Società.

6. Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali possono essere comunicati per le finalità di cui al precedente punto 2, lettera A) e B), ai seguenti soggetti:
a) - ISVAP, Ministero dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio: Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione);
- organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo;
- soggetti appartenenti al settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori.
- agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio: banche e SIM);
- legali, periti e consulenti;
- società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri;
- società di servizi informatici o di archiviazione;
b) - società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge).
In ogni caso i Suoi dati sensibili possono essere comunicati nei limiti strettamente pertinenti alle finalità indicate al precedente punto 2, lettere A) e B).

7. Diffusione dei dati
I Suoi dati personali non sono oggetto di diffusione.

8. Trasferimento dei dati all'estero
Nello svolgimento della propria attività, la Società si avvale anche di soggetti situati all'estero per effettuare le attività relative alla Riassicurazione. Il trasferimento all'estero può riguardare anche dati “sensibili”, in relazione al perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2, lettera B). In ogni caso, non è previsto trasferimento all'estero di Suoi dati in relazione alle finalità di cui al precedente punto 2, lettera C).

9. Diritti dell'interessato
L'Art. 13 della Legge conferisce ad ogni interessato taluni specifici diritti (che possono essere esercitati anche da soggetti o associazioni espressamente delegati per iscritto dall'interessato, ed inoltre, in caso di morte dello stesso, da chiunque vi abbia interesse). In tal senso, in quanto “Interessato”, Lei ha diritto:
- di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza di dati personali che La riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei dati stessi;
- di conoscere l'origine dei dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento;
- di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati;
- di opporsi per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario.

10. Titolare e responsabile del trattamento
Responsabile del trattamento dei Suoi dati personali è la persona designata ai sensi della Legge e il cui nominativo è disponibile presso la Sede della Società e presso l'Ufficio del Garante.

Definizioni
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurato:il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione.
Day Hospital:la degenza, senza pernottamento, in Istituto di cura.
Evento:ogni singolo caso di ricovero con o senza intervento chirurgico ovvero ogni singolo caso di intervento chirurgico senza ricovero effettuato in Ambulatorio medico ovvero ogni singola prestazione praticata in Day-Hospital.
Franchigia:l'importo prestabilito che l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Società non riconosce l'indennizzo - nell'assicurazione infortuni la franchigia può essere espressa in giorni o in percentuale - nell'assicurazione malattia la franchigia può essere espressa in giorni.
Inabilità Temporanea:impedimento temporaneo dell'Assicurato, totale o parziale, ad attendere alle sue occupazioni.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Infortunio:ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Ingessatura:mezzo di contenzione costituito da fasce gessate o altri apparecchi comunque immobilizzanti ed applicati in Istituto di cura.
Istituto di cura:ogni struttura sanitaria regolarmente autorizzata all'erogazione dell'assistenza ospedaliera.
Invalidità Permanente:perdita definitiva, anatomica o funzionale, di organi o arti o parte di questi.
Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Polizza: il documento che prova l'assicurazione.
Post-ricovero:periodo di convalescenza successivo al ricovero.
Premio: la somma dovuta alla Società.
Ricovero: la degenza comportante pernottamento nell'istituto di cura.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Scoperto
: percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.
Norme che regolano il Contratto di Assicurazione in generale

Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, a' sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 CC.

Art. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, a' sensi dell'art. 1910 C.C.

Art. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, a' sensi dell'art. 1901 C.C.
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, a' sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente, a' sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO O DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Art. 8 - FACOLTÀ DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro indennizzabile a' termini di polizza e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata.
In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione del Contraente la parte di premio al netto delle imposte relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 10 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 - FORO COMPETENTE
Foro competente è quello del luogo di residenza o sede del Contraente o Assicurato.

Art. 12 - CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE
La sopravvenienza in corso di contratto delle seguenti affezioni: alcolismo, tossicodipendenza, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoidi o sindromi da immunodeficienza acquisita (A.l.D.S.), costituisce causa di cessazione dell'assicurazione.

Art. 13 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 14 - PRECISAZIONI
Gli articoli 5 - Aggravamento del rischio - 6 - Diminuzione del rischio -, 9 - Proroga dell'assicurazione -, non si applicano ai Moduli Secondo, Terzo e Quarto.

Modulo Primo - Assicurazione Infortuni
Norme che regolano l'Assicurazione Infortuni

Art. 16 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento:
a) delle attività professionali principali e secondarie;
b) di ogni altra attività che l'Assicurato svolga senza carattere di professionalità.
Per infortunio si intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.
Sono considerati infortuni anche:
- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- le affezioni conseguenti a morsi di animali od a punture di insetti, escluse le affezioni di cui gli insetti siano portatori necessari;
- l'annegamento;
- l'assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole o di calore;
- le lesioni determinate da sforzi con esclusione degli infarti, delle ernie e delle rotture sottocutanee dei tendini.

Art. 17 - INFORTUNI DERIVANTI DA COLPA GRAVE E DA TUMULTI POPOLARI
In deroga agli artt. 1900 e 1912 C.C. si considerano in garanzia gli infortuni derivanti da colpa grave dell'Assicurato, nonché quelli derivanti da tumulti popolari a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

Art. 18 - RISCHI ESCLUSI
Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati:
a) dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
b) dalla guida:
- di veicoli per i quali è prescritta, alla data di stipulazione della polizza, una patente di categoria superiore alla B;
- di macchine agricole ed operatrici;
- di natanti a motore per uso non privato;
- di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
c) dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultraleggeri), salvo quanto disposto dalla Condizione Speciale A - Rischio Volo -;
d) dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci od idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo e sports aerei in genere;
e) dalla partecipazione a competizioni - o relative prove -ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
f) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
g) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
h) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
i) da guerra, insurrezione, movimento tellurico, inondazione od eruzione vulcanica;
l) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazione di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).
Sono altresì escluse:
m)
le ernie, salvo le ernie traumatiche e le ernie addominali da sforzo con l'intesa, per queste ultime, che:
- la copertura assicurativa decorre dal 181° giorno successivo a quello di decorrenza della garanzia;
- qualora l'ernia risulti operabile, verrà corrisposto solamente l'indennizzo per il caso di Inabilità Temporanea fino ad un massimo di 30 giorni;
- qualora l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposto solamente un indennizzo non superiore aI 10% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente totale;
- qualora insorga contestazione circa la natura e/o l'operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al collegio medico di cui all'art. 31 - Controversie - Arbitrato irrituale.
Qualora, per sostituzione od altra variazione di polizza, la presente copertura subentri - senza soluzione di continuità - ad altra uguale copertura, il termine di 180 giorni sopra stabilito decorre:
- dalla data di decorrenza della precedente copertura, per le somme e prestazioni dalla stessa già previste;
- dalla data di decorrenza della presente copertura, limitatamente alle maggiori somme e prestazioni da essa assicurate.
I rischi di cui alle lettere a), b), d), ed e), sono compresi in garanzia se l'infortunio deriva dall'esercizio dell'attività professionale dichiarata.
Sono inoltre escluse le infezioni del virus H.I.V. anche se derivanti da infortunio.

Art. 19 - SERVIZIO MILITARE
L'assicurazione è prestata durante il servizio militare di leva in tempo di pace o durante il servizio sostitutivo dello stesso, limitatamente agli infortuni non derivanti dallo svolgimento delle attività tipiche di detto servizio.

Art. 20- LIMITE DI ETÀ
Le parti possono chiedere, con preavviso di 30 giorni, l'esclusione dalle garanzie dell'Assicurato che abbia raggiunto l'età di anni 75, dalla prima scadenza annuale successiva al compimento di tale età.

Art. 21 - LIMITI TERRITORIALI
L'assicurazione vale per il mondo intero.
L'inabilità Temporanea, al di fuori dell'Europa, è indennizzabile limitatamente al periodo di ricovero ospedaliero; tale limitazione cessa dalle ore 24 del giorno di rientro in Europa dell'Assicurato.

Art. 22- ATTIVITÀ DIVERSE DA QUELLA DICHIARATA
Fermo il disposto degli artt. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio -, 5 - Aggravamento del rischio -, 6 - Diminuzione del rischio -, 18 - Rischi esclusi -, se nel corso del contratto si verifica un cambiamento delle attività professionali dichiarate, senza che l'Assicurato ne abbia dato comunicazione alla Società, in caso di infortunio che avvenga nello svolgimento della diversa attività:
- l'indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio;
- l'indennizzo sarà corrisposto nella ridotta misura indicata nella tabella delle percentuali di indennizzo che segue, se la diversa attività aggrava il rischio:
Attività dichiarata
Attività svolta al momento del sinistro Classe A B C D
A 100 100 100 100
B 80 100 100 100
C 60 70 100 100
D 40 50 70 100

A tal fine per determinare il livello di rischio dell'attività dichiarata in polizza rispetto a quella effettivamente svolta al momento del sinistro si farà riferimento alla “Tabella delle attività” riportata all'art. 33 - Tabella delle attività -. Per la classificazione di attività eventualmente non specificate saranno utilizzati criteri di equivalenza e/o analogia ad una attività elencata nel suddetto art. 33 - Tabella delle attività.

Art. 23 - ALTRE ASSICURAZIONI
Fermo quanto previsto dall'art. 2 - Altre assicurazioni -qualora le somme assicurate con altre polizze stipulate dallo stesso Assicurato o dal Contraente superino complessivamente il 50% di quelle garantite con la presente assicurazione, la Società, entro 15 giorni dalla comunicazione, ha facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di almeno 60 giorni.

Art. 24 - DENUNCIA DELL'INFORTUNIO E ONERI RELATIVI
Fermo quanto previsto dall'art. 7 - Obblighi dell'Assicurato o del Contraente in caso di Sinistro - la denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. Nel caso di Inabilità Temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze. L'Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari.

Art. 25 - CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'art. 27 - Invalidità Permanente -, delle presenti Norme, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Art. 26 - MORTE
L'indennizzo per il caso di Morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio.
Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali. L'indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per Morte - se superiore - e quello già pagato per Invalidità Permanente.

Art. 27 - INVALIDITÀ PERMANENTE
L'indennizzo per il Caso di Invalidità Permanente è dovuto soltanto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio. L'indennizzo per Invalidità Permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per Invalidità Permanente totale, in proporzione al grado d'invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali previste dalla “Tabella delle valutazioni del grado di Invalidità Permanente per l'industria” allegata al Testo Unico sull'Assicurazione obbligatoria degli Infortuni sul lavoro 30 giugno 1965 n. 1124 (di cui riportiamo, di seguito, un estratto) e successive modificazioni intervenute fino alla data di stipulazione della presente polizza, con rinuncia, da parte della Società, all'applicazione della franchigia prevista dalla Legge stessa per il caso di infortunio.
Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale (anatomica o funzionale), le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito, con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato. La perdita totale (anatomica o funzionale) di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%. In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell'attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro o la mano destra si intendono applicate all'arto superiore sinistro e alla mano sinistra e viceversa.

Art. 28 - INABILITÀ TEMPORANEA
L'indennizzo per Inabilità Temporanea è dovuto:
a) integralmente, per ogni giorno in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle sue occupazioni;
b) al 50% per ogni giorno in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue occupazioni.
L'indennizzo per Inabilità Temporanea viene corrisposto per un periodo massimo di 365 giorni. L'indennizzo per Inabilità Temporanea è cumulabile con quelli dovuti per Invalidità Permanente, per Morte e per indennità da ricovero.

Art 29 - RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO
La Società, in caso di infortunio indennizzabile a' termini di polizza, rimborsa all'Assicurato, fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo, le spese sostenute per:
a) onorari dei medici e dei chirurghi, degli assistenti e degli anestesisti;
b) diritti di sala operatoria, materiali di intervento, accertamenti diagnostici (radioscopie, radiografie, esami di laboratorio);
c) terapie fisiche e medicinali (queste ultime entro il limite del 20% della somma assicurata);
d) rette di degenza in Istituto di cura a seguito di ricovero prescritto dal medico curante;
e) trasporto dal luogo dell'incidente all'istituto di cura con autoambulanza.
La richiesta di rimborso, corredata dalle ricevute originali di quanto pagato per quanto sopraindicato, deve essere presentata alla Società entro un mese dal termine delle cure mediche.

Art. 30 - INDENNITÀ DA RICOVERO A SEGUITO DI INFORTUNIO
La Società in caso di ricovero in Istituto di cura a seguito di infortunio indennizzabile a' termini di polizza, corrisponde all'Assicurato l'indennizzo giornaliero stabilito per ogni giorno di degenza e per una durata massima di 360 giorni per ogni singolo caso di ricovero.
La giornata di entrata e quella di uscita dall'istituto di cura sono considerate una sola giornata, qualunque sia l'ora del ricovero e della dimissione.
La denuncia del ricovero corredata da certificato medico deve essere inviata alla Società entro 5 giorni dal ricovero stesso.
La liquidazione dell'indennizzo avrà luogo a degenza ultimata e previa presentazione alla Società dell'originale dei documenti giustificativi, e se richiesta, di copia della cartella clinica con l'indicazione della natura e dell'esito dell'infortunio nonché del giorno di uscita dall'Istituto di cura.

Art. 31 - CONTROVERSIE - ARBITRATO IRRITUALE
Le controversie di natura medica sul grado di Invalidità Permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 25 - Criteri di indennizzabilità - sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, daI Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.
Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il Medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo della Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Art. 32 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Condizioni speciali sempre valide ed operanti

A - RISCHIO VOLO
L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei - turistici o di trasferimento - effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che:
- da Società/Aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
- da aeroclubs.
La somma delle garanzie di cui alla presente polizza ed eventuali altre assicurazioni da chiunque stipulate in favore degli stessi Assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni individuali e/o cumulative con la sottoscritta Società non potrà superare il capitale di:
a) per persona:
Euro 1.032.914,00 pari a L. 2.000.000.391 per il caso di Morte;
Euro 1.032.914,00 pari a L. 2.000.000.391 per il caso di Invalidità Permanente;
Euro 259,00 pari a L. 501.494 al giorno per il caso di Inabilità Temporanea.
b) Complessivamente per aeromobile:
Euro 5.164.569,00 pari a L. 10.000.000.018 per il caso di Morte;
Euro 5.164.569,00 pari a L. 10.000.000.018 per il caso di Invalidità Permanente;
Euro 5.165,00 pari a L. 10.000.835 al giorno per il caso di Inabilità Temporanea.
In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferentisi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni individuali e/o cumulative stipulate con la sottoscritta Società dallo stesso Contraente.
Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedano gli importi sopraindicati, gli indennizzi spettanti in caso di sinistro saranno adeguati con riduzione ed imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni.
Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.

B FRANCHIGIA ASSOLUTA PER IL CASO DI INVALIDITÀ PERMANENTE
Il capitale assicurato per Invalidità Permanente è soggetto alle seguenti franchigie assolute:
- 3% sul capitale assicurato fino a Euro 154.938,00 pari a L. 300.001 .801;
- 5% sul capitale eccedente Euro 154.938,00 pari a L. 300.001.801 e fino a Euro 258.229,00 pari a L. 500.001.066;
- 10% sul capitale eccedente Euro 258.229,00 pari aL. 500.001.066 e fino a Euro 516.457,00 pari a L. 1.000.000.195;
- 15% suI capitale eccedente Euro 516.457,00 pari a
L. 1.000.000.195.
Pertanto sul capitale assicurato:
- fino a Euro 154.938,00 pari a L. 300.001.801 per Invalidità Permanente pari o inferiore al 3%, non è dovuto alcun indennizzo; per Invalidità Permanente superiore al 3%, l'indennizzo viene riconosciuto solo per l'aliquota eccedente il 3%;
- eccedente Euro 154.938,00 pari a L. 300.001.801 e fino a Euro 258.229,00 pari a L. 500.001.066:
per Invalidità Permanente pari od inferiore al 5%, non è dovuto alcun indennizzo;
per Invalidità Permanente superiore al 5%, l'indennizzo viene riconosciuto solo per l'aliquota eccedente il 5%;
- eccedente Euro 258.229,00 pari a L. 500.001.066 e fino a Euro 516.457,00 pari a L. 1.000.000.195:
per Invalidità Permanente pari od inferiore al 10% non è dovuto alcun indennizzo;
per Invalidità Permanente superiore aI 10%, l'indennizzo viene riconosciuto solo per l'aliquota eccedente il 10%;
- eccedente Euro 516.457,00 pari a L. 1.000.000.195:
per Invalidità Permanente pari od inferiore al 15% non è dovuto alcun indennizzo;
per Invalidità Permanente superiore aI 15%, l'indennizzo viene riconosciuto solo per l'aliquota eccedente il 15%.
Nel caso in cui l'invalidità Permanente sia di grado superiore al 20% della totale, l'indennizzo verrà liquidato senza deduzione di alcuna franchigia.

C FRANCHIGIA ASSOLUTA PER IL CASO DI INABILITÀ TEMPORANEA
L'indennizzo per inabilità Temporanea verrà corrisposto a partire:
- dal sesto giorno successivo a quello computabile a termini di polizza per capitale assicurato pari o inferiore a Euro 31,00 pari a L. 60.024;
- dal nono giorno successivo a quello computabile a termini di polizza per capitale assicurato superiore al Euro 31,00 pari a L. 60.024;
- dall'undicesimo giorno successivo a quello computabile a termini di polizza per capitale assicurato superiore a Euro 52,00 pari a L. 100.686.

D RADDOPPIO DELLA SOMMA ASSICURATA IN CASO Dl MORTE A FAVORE Dl FIGLI MINORI
La Società liquida ai figli minorenni dell'Assicurato, purché con lo stesso conviventi, che risultino beneficiari dell'assicurazione, l'indennizzo previsto in polizza per il caso di Morte aumentato del 100%, e fino ad un massimo d'aumento di Euro 103.292,00 pari a L. 200.001.201, qualora il medesimo infortunio indennizzabile a' termini di polizza provochi la morte dell'Assicurato e del coniuge o del convivente entrambi assicurati con polizza infortuni con la sottoscritta Società fermi i limiti previsti dalle Condizioni Speciali A - Rischio Volo - e I - Limitazione della garanzia per sinistri catastrofici-.

E SUPERVALUTAZIONE DELLA INVALIDITÀ PERMANENTE SUPERIORE AL 50%
A parziale deroga delle Norme che regolano l'Assicurazione infortuni e ferme le eventuali franchigie previste in polizza, qualora Io stesso sinistro determini una Invalidità Permanente a' termini di polizza superiore aI 50%, l'indennizzo verrà calcolato sulla base della seguente tabella:

F SPESE DI RIMPATRIO
Qualora dall'infortunio derivi una Invalidità Permanente indennizzabile a' termini di polizza superiore al 5%, e lo stesso infortunio richieda l'immediato rimpatrio dell'Assicurato infortunato con il mezzo di trasporto più idoneo, la Società provvederà a rimborsare le spese sostenute fino alla concorrenza di Euro 1.033,00 pari a L. 2.000.167, su presentazione di regolare documentazione.

G - RISCHIO Dl GUERRA ALL'ESTERO
La garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all'estero (escluso comunque il territorio dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra (sia che la guerra sia dichiarata o no) e insurrezione, per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio degli eventi stessi, se ed in quanto l'Assicurato ne risulti sorpreso mentre si trova all'estero.
La presente estensione non è comunque operante per gli infortuni aeronautici.

H MORTE PRESUNTA
In caso di naufragio di nave o di caduta di aeromobile, sempreché sia stata accertata dall'Autorità Giudiziaria la presenza a bordo dell'Assicurato, se entro un anno dalla data dell'incidente il corpo dell'Assicurato non venisse ritrovato, la Società corrisponderà la somma prevista per il caso di Morte.
Nel caso in cui, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto al rimborso dell'intera somma liquidata.

I - LIMITAZIONE DELLA GARANZIA PER SINISTRI CATASTROFICI
Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate con la presente polizza in conseguenza di un unico avvenimento, l'esborso complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l'importo di Euro 2.582.285,00 pari a L. 5.000.000.977.
Qualora gli indennizzi liquidabili a' termini di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, gli stessi verranno proporzionalmente ridotti.

L - BRICOLAGE
L'assicurazione vale per gli infortuni derivanti da attività inerenti ai piccoli lavoro manuali – bricolage - espletati con l'uso di utensili domestici anche azionati da motore ed esercitate non a scopo di lucro o di commercio.

M - DANNO ESTETICO
In caso di infortunio che comporti, oltre che un indennizzo a titolo di Invalidità Permanente anche conseguenze di carattere estetico al viso, la Società rimborserà un ulteriore importo massimo di Euro 1.033,00 pari a L. 2.000.167 per le spese documentate e sostenute dall'Assicurato per interventi di chirurgia plastica ed estetica allo scopo di ridurre od eliminare i danni estetici al viso.

N – INDENNITÀ' PER PERDITA DELL'ANNO SCOLASTICO
Qualora in caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza lo studente assicurato risulti regolarmente iscritto a scuola italiana o straniera di istruzione primaria o secondaria e che, in conseguenza dell'infortunio stesso, si sia trovato nell'impossibilità di frequentare le lezioni per un periodo tale da determinare la perdita dell'anno scolastico in corso, la Società corrisponderà l'1% del capitale per lui assicurato per il caso di Invalidità Permanente.
Il pagamento dell'indennità viene effettuato previa presentazione di specifica documentazione rilasciata dall'Autorità Scolastica dalla quale risulti che la perdita dell'anno scolastico è avvenuta in conseguenza delle predette assenze.

Condizioni Aggiuntive
(delle seguenti Condizioni Aggiuntive sono valide solo quelle espressamente richiamate nel frontespizio di polizza)

1 - SOVRARISCHIO DI LOCOMOZIONE
A parziale deroga delI'art. 18 - Rischi esclusi - la garanzia vale anche per gli infortuni causati dalla guida di veicoli per i quali è prescritta, alla data di stipulazione della polizza, una patente di categoria superiore alla “B”, nonché dalla guida di macchine agricole.

2 - PRATICA DI CALCIO
A parziale deroga dell'art. 18 - Rischi esclusi - la garanzia vale anche per gli infortuni derivanti dalla partecipazione dilettantistica a gare di calcio anche federali, e relative prove e allenamenti. Vale quanto disposto dalla Condizione Aggiuntiva n. 7. La presente estensione vale esclusivamente per il caso di Morte ed Invalidità Permanente.

3 - PRATICA DI CICLISMO
A parziale deroga deII'art. 18 - Rischi esclusi - la garanzia vale anche per gli infortuni derivanti dalla partecipazione dilettantistica a gare di ciclismo anche federali, e relative prove e allenamenti. Vale quanto disposto dalla Condizione Aggiuntiva n. 7. La presente estensione vale esclusivamente per il caso di Morte ed Invalidità Permanente.

4 - PRATICA DI IPPICA
A parziale deroga dell'art. 18 - Rischi esclusi - la garanzia vale anche per gli infortuni derivanti dalla partecipazione dilettantistica a gare di ippica anche federali, e relative prove e allenamenti escluse corse ad ostacoli e salti. Vale quanto disposto dalla Condizione Aggiuntiva n. 7. La presente estensione vale esclusivamente per il caso di Morte ed Invalidità Permanente.

5 - PRATICA Dl SCALATA DI ROCCIA O GHIACCIO
A parziale deroga dell'art. 18 - Rischi esclusi - la garanzia vale anche per gli infortuni derivanti dalla scalata di roccia o ghiaccio fino aI 4° grado della scala di difficoltà di Monaco. Vale quanto disposto dalla Condizione Aggiuntiva n. 7. La presente estensione vale esclusivamente per il caso di Morte ed Invalidità Permanente.

6 - PRATICA Dl IMMERSIONE CON AUTORESPIRATORE
A parziale deroga dell'art. 18 - Rischi esclusi - la garanzia vale anche per gli infortuni derivanti dalle immersioni con autorespiratore (comprese le embolie e le conseguenze della pressione dell'acqua). Vale quanto disposto dalla Condizione Aggiuntiva n. 7. La presente estensione vale esclusivamente per il caso di Morte ed Invalidità Permanente.

7 - PRECISAZIONI
Relativamente alle Condizioni Aggiuntive 2, 3, 4, 5 e 6 si
conviene che:
- I'indennizzo per Invalidità Permanente non verrà corrisposto qualora detta Invalidità sia di grado pari o inferiore al 5% della totale; se essa invece risulterà superiore alla predetta percentuale, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente; resta fermo quanto disciplinato dalla Condizione Speciale B per quanto riguarda le somme eccedenti Euro 258.229,00 pari a L. 500.001.066 mentre si intende abrogato l'ultimo comma della Condizione Speciale 6;
- la presente Condizione Aggiuntiva 7 è automaticamente valida e operante in caso di richiamo delle Condizioni Aggiuntive 2, 3, 4, 5 e 6.

8 - INDENNITÀ DA POST-RICOVERO
In caso di ricovero in Istituto di cura indennizzabile a' termini di polizza, la Società si impegna a corrispondere all'Assicurato una indennità giornaliera di post-ricovero pari al capitale assicurato per indennità da ricovero.
Detta indennità viene corrisposta a partire dal giorno successivo alla dimissione dell'Assicurato dall'istituto di cura e per un numero di giorni pari a quello del ricovero, con il massimo di giorni 60, fermo restando che la somma dei giorni per le due garanzie non può superare 360 giorni per ogni singolo caso di ricovero e per anno assicurativo. Il post-ricovero dovrà essere comprovato da idonea certificazione dell'istituto di cura che l'Assicurato dovrà trasmettere alla Società al momento della dimissione.

9 - INDENNITÀ PER INGESSATURA
Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza venga applicato apparecchio gessato la Società si impegna a corrispondere all'Assicurato una indennità giornaliera pari al capitale assicurato per indennità da ricovero, anche se l'infortunio non ha comportato pernottamento.
L'ingessatura e la sua durata dovranno essere comprovate da idonea certificazione medica.
La presente indennità verrà corrisposta per un massimo di 45 giorni per gli arti superiori e di 90 giorni per gli arti inferiori, vertebre e bacino e non è cumulabile con l'indennità da ricovero di cui all'art. 30 - Indennità da ricovero a seguito di infortunio - e con la indennità da post-ricovero di cui alla Condizione Aggiuntiva 8.

10 - LIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE AGLI INFORTUNI EXTRAPROFESS1ONALI
A parziale deroga dell'art. 16 l'assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento di ogni normale attività che non abbia carattere professionale. In caso di cessazione o sospensione
dell'attività di lavoro dichiarata, la garanzia rimarrà operante sino al 60° giorno per le stesse somme indicate in polizza.
Trascorso tale termine e fin tanto che l'Assicurato non abbia ripreso la propria attività, la garanzia si intende prestata per somme pari al 75% di quelle indicate in polizza.

11 - FRANCHIGIA ASSOLUTA DEL 5% PER IL CASO DI INVALIDITA PERMANENTE
Si conviene che non si farà luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 5%.
Se essa risulterà superiore a detta percentuale, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente; resta fermo quanto disciplinato dalla Condizione Speciale B per quanto riguarda le somme eccedenti Euro 258.229,00 pari a L. 500.001.066 mentre si intende abrogato l'ultimo comma della Condizione Speciale B.

12 - FRANCHIGIA ASSOLUTA DEL 10% PER IL CASO DI INVALIDITÀ PERMANENTE
Si conviene che non si farà luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 10%.
Se essa risulterà superiore a detta percentuale, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente; resta fermo quanto disciplinato dalla Condizione Speciale B per quanto riguarda le somme eccedenti Euro 516.457,00 pari a L. 1.000.000.195 mentre si intende abrogato l'ultimo comma della Condizione Speciale B.

13 - RISCHIO “IN ITINERE” (PER SOLE POLIZZE LIMITATE AGLI INFORTUNI PROFESSIONALI)
L'assicurazione vale anche durante il percorso dell'Assicurato dall'abitazione al luogo di lavoro e viceversa.

14 - LIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE AGLI INFORTUNI PROFESSIONALI
A parziale deroga dell'art. 16 l'assicurazione vale esclusivamente per le attività professionali principali e secondarie dell'Assicurato (v. dichiarazioni nel frontespizio).

Assicurazione Invalidità Permanente da malattia

Norme che regolano l'assicurazione Invalidità Permanente da malattia
(Il presente modulo cessa alla sua naturale scadenza contrattuale senza obbligo di disdetta - Art. 14 – Precisazioni -)

Art. 34 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione vale per il caso di Invalidità Permanente conseguente a malattia insorta e denunciata durante la validità del contratto e manifestatasi entro anni 1 dalla cessazione del contratto stesso.

Art. 35 - DECORRENZA DELLA GARANZIA - TERMINE DI ASPETTATIVA
La garanzia decorre dalle ore 24 del 90° giorno successivo a quello in cui, ai sensi dell'art. 3 - Pagamento del premio - ha effetto l'assicurazione.
Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra (anche se appartenente ad altra Compagnia di Assicurazione, purché non annullata da quest'ultima) riguardante gli stessi Assicurati e l'identica garanzia, i termini di aspettativa di cui sopra operano:
- dal giorno in cui aveva avuto effetto l'assicurazione prevista dalla polizza sostituita, per le prestazioni e i massimali da quest'ultima previsti;
- dal giorno in cui ha effetto l'assicurazione prevista dalla presente polizza, limitatamente alle maggiori somme e alle diverse prestazioni da essa previste.
La norma di cui al comma precedente vale anche nel caso di variazioni intervenute nel corso di uno stesso contratto.

Art. 36- ESCLUSIONI
Sono escluse dall'assicurazione le Invalidità Permanenti derivanti direttamente o indirettamente da:
a) malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici;
b) abuso di alcolici o uso, a scopi non terapeutici, di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni;
c) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazione di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
d) guerra, insurrezione;
e) reati dolosi commessi dall'Assicurato o atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti;
f) malattie che siano l'espressione o la conseguenza di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione del contratto e/o di eventuali variazioni allo stesso, già note al Contraente o all'Assicurato e da questi sottaciute con dolo o colpa grave.

Art. 37 - LIMITI TERRITORIALI
L'assicurazione vale per il mondo intero.

Art. 38 - ALTRE ASSICURAZIONI
Fermo quanto disposto dall'art. 2 - Altre assicurazioni – la Società, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esistenza o successiva stipulazione di altre assicurazioni riguardanti prestazioni analoghe può recedere dalla assicurazione con preavviso di almeno 60 giorni.

Art. 39 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
La denuncia di cui all'art. 7 - Obblighi dell'Assicurato o del Contraente in caso di sinistro - deve essere corredata di certificazione medica. L'Assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e ai controlli medici disposti dalla Società, fornire alla stessa ogni informazione e produrre, se richiesta, copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

Art. 40 - CRITERI Dl INDENNIZZABILITÀ
La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive della malattia. Se, antecedentemente all'insorgere della malattia, l'Assicurato non era fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora la malattia avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, la percentuale di Invalidità Permanente accertata è diminuita tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Art. 41 - CRITERI E TERMINI Dl LIQUIDAZIONE
La percentuale di Invalidità Permanente viene accertata - con riferimento alla tabella delle valutazioni del grado di Invalidità Permanente per l'industria allegata al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni intervenute fino alla data di stipulazione della polizza - non prima che sia decorso un anno dalla data di denuncia della malattia.
Per gli organi od arti che abbiano subito una minorazione, le percentuali di invalidità previste dalla tabella sopracitata per la perdita totale degli stessi vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta da detti organi od arti.
Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella menzionata, l'indennizzo è stabilito facendo riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità lavorativa generica, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.
La minorazione e/o perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna menomazione, con il massimo deI 100%.
Nessun indennizzo spetta all'Assicurato quando l'invalidità Permanente è di grado inferiore aI 34% dell'invalidità totale. Se l'invalidità Permanente è di grado pari o superiore al 34%, la Società liquida l'indennizzo calcolato sulla somma assicurata secondo le percentuali seguenti:

Percentuale di Invalidità Permanente accertata Percentuale da applicare sulla somma assicurata

34 3 35 6 36 9 37 12 38 15 39 18
40 21 41 24 42 27 43 30 44 33 45 36 46 39 47 42 48 45 49 48
50 52 51 55 52 58 42 61 54 64 55 67 56 70 57 73 58 76 59 79
60 82 61 85 62 88 63 91 64 94 65 97 dal 66 al 100 100

Art. 42 – CONTROVERSIE - ARBITRATO IRRITUALE
Le controversie di natura medica sul grado di Invalidità Permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 40 - Criteri di indennizzabilità - sono demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.
Il Collegio Medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il Medico da esso designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

Art. 43 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
La facoltà di recesso prevista dall'art. 8 - Facoltà di recesso in caso di sinistro - non può essere esercitata dalla Società decorsi due anni dalla data di stipulazione della presente assicurazione.

Condizione aggiuntiva
(valida solo se espressamente richiamata nel frontespizio di polizza)

A - Tabella alternativa delle percentuali di valutazione della Invalidità Permanente da malattia
A parziale deroga dell'art. 41 - Criteri e termini di liquidazione - nessun indennizzo spetta all'Assicurato quando l'invalidità Permanente da malattia è di grado inferiore al 25% dell'invalidità totale. Se l'invalidità Permanente da malattia è di grado pari o superiore al 25%, la Società liquida l'indennizzo calcolato sulla somma assicurata secondo le percentuali seguenti:

Percentuale di Invalidità Permanente accertata Percentuale da applicare sulla somma assicurata

25 5 26 8 27 11 28 14 29 17
30 20 31 23 32 26 33 29 34 32 dal 35 al 55 pari a quella accertata
56 59 57 63 58 67 59 71  
60 75 61 79 62 83 63 81 64 91 65 95 dal 66 al 100 100

Modulo terzo Assicurazione indennità da ricovero
Norme che regolano l'assicurazione Indennità da ricovero
(Il presente modulo cessa alla sua naturale scadenza contrattuale senza obbligo di disdetta - Art. 14 – Precisazioni)

Art. 44 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
In caso di ricovero in Istituto di cura a seguito di malattia o infortunio, la Società corrisponde all'Assicurato l'indennità giornaliera assicurata per il numero di giorni di degenza contabilizzati dall'Istituto di cura con il massimo di 360 giorni per ogni singolo caso di ricovero e per anno assicurativo. La giornata di entrata e quella di uscita dall'Istituto di cura sono considerate una sola giornata, qualunque sia l'ora del ricovero e della dimissione.
L'assicurazione vale anche in caso di:
a) ricovero dell'Assicurato per donazione di organi;
b) “Day Hospital” purché non inferiore a 5 giorni consecutivi (fatta eccezione per le festività).
L'indennità giornaliera nei casi di cui alle lettere a) e b) è corrisposta nella metà della somma giornaliera assicurata.

Art. 45 - TERMINI DI ASPETTATIVA
La garanzia decorre:
• per gli infortuni:
- dal momento in cui, ai sensi dell'art. 3 - Pagamento del premio - ha effetto l'assicurazione;
• per le malattie:
- dal 30° giorno successivo al momento in cui, ai sensi dell'art. 3 - Pagamento del premio - ha effetto l'assicurazione;
• per le conseguenze di stati patologici insorti anteriormente alla stipulazione del contratto, per il parto e per la donazione di organi:
- dal 300° giorno successivo al momento in cui, ai sensi dell'art. 3 - Pagamento del premio - ha effetto l'assicurazione.
Per l'aborto terapeutico e per le malattie dipendenti da gravidanza o puerperio, la garanzia è operante - con il termine di aspettativa di 30 giorni - soltanto se la gravidanza ha avuto inizio in un momento successivo a quello di effetto dell'assicurazione.
Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra (anche se appartenente ad altra compagnia di Assicurazione, purché non annullata da quest'ultima) riguardante gli stessi Assicurati e l'identica garanzia, i termini di aspettativa di cui sopra operano:
- dal giorno in cui aveva avuto effetto l'assicurazione prevista dalla polizza sostituita, per le prestazioni e le somme da quest'ultima previste;
- dal giorno in cui ha effetto l'assicurazione prevista dalla presente polizza, limitatamente alle maggiori somme e alle diverse prestazioni da essa previste.
La norma di cui al comma precedente vale anche nel caso di variazioni intervenute nel corso di uno stesso contratto.

Art. 46 - PRECISAZIONI
1.
L'assicurazione vale anche durante il servizio militare in tempo di pace in seguito al richiamo per ordinarie esercitazioni; non vale invece (salvo si tratti di ricoveri in Istituti di cura non militari) durante il servizio di leva od il servizio sostitutivo di questo, l'arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale.
2. Sono esclusi dall'assicurazione i ricoveri determinati da:
a) conseguenze dirette di infortuni, malattie, malformazioni e stati patologici anteriori alla stipulazione del contratto, sottaciuti alla Società con dolo o colpa grave;
b) eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti alla stipulazione dell'assicurazione;
c) malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici;
d) infortuni derivanti da sports aerei o dalla partecipazione a corse o gare motoristiche ed alle relative prove di allenamento (salvo che si tratti di gare di regolarità pura);
e) infortuni derivanti da delitti dolosi dell'Assicurato (compresi, invece, gli infortuni cagionati da colpa grave);
f) infortuni e intossicazioni conseguenti a ubriachezza, ad abuso di psicofarmaci, all'uso di stupefacenti o allucinogeni;
g) aborto volontario non terapeutico;
h) prestazioni aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da infortunio);
i) cure dentarie, paradontiopatie e applicazioni di protesi dentarie non rese necessarie da infortunio verificatosi nel corso del contratto;
l) conseguenze dirette o indirette di trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazione di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
m)guerra, insurrezione, movimento tellurico o eruzione vulcanica.
Per le maggiori somme e le diverse prestazioni conseguenti a variazioni intervenute nel corso del contratto, le lettere a) e b) si applicheranno con riguardo alla data della variazione, anziché a quella di stipulazione dell'assicurazione.

Art. 47 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione vale per il mondo intero.

Art. 48 - ALTRE ASSICURAZIONI
Fermo quanto disposto dall'art. 2 - Altre assicurazioni - la Società, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esistenza o successiva stipulazione di altre assicurazione riguardanti prestazioni analoghe, può recedere dall'assicurazione con preavviso di almeno 60 giorni.

Art. 49 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
La denuncia di cui all'art. 7 - Obblighi dell'Assicurato o del contraente in caso di sinistro - deve essere corredata di certificazione medica.
L'Assicurato deve sottoporsi agli accertamenti ed ai controlli medici disposti dalla Società, fornire alla stessa
ogni informazione e produrre, se richiesta, copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

Art. 50 - CRITERI DI LIQUIDAZIONE
Il pagamento viene effettuato su presentazione, in originale, di regolare attestato di degenza in Istituto di cura, debitamente sottoscritto.
L'originale presentato dall'Assicurato rimane acquisito alla Società.

Art. 51 - CONTROVERSIE - ARBITRATO IRRITUALE
In caso di controversie di natura medica sull'indennizzabilità del sinistro, le Parti si obbligano a conferire, per iscritto, mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.
Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il Medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrati devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

Art. 52 - FACOLTÀ DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO
La facoltà di recesso prevista dall'art. 8 - Facoltà di recesso in caso di sinistro - non può essere esercitata dalla Società decorsi due anni dalla data di stipulazione della presente assicurazione.

Art. 53 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
La Società dichiara di rinunciare a favore dell'Assicurato, o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione che possa competerle ai sensi dell'art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Condizioni Speciali sempre valide ed operanti

A - RISCHIO DI GUERRA ALL'ESTERO
La garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all'estero (escluso comunque il territorio dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra (sia che la guerra sia dichiarata o no) e insurrezione, per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio degli eventi stessi, se ed in quanto l'Assicurato ne risulti sorpreso mentre si trova all'estero.
La presente estensione non è comunque operante per gli infortuni aeronautici.

B - FRANCHIGIA
Il capitale assicurato per indennità da ricovero verrà corrisposto a partire dal:
- primo giorno computabile a' termini di polizza per capitale assicurato pari o inferiore a Euro 26,00 pari a L.50.343;
- quarto giorno successivo a quello computabile a' termini di polizza per capitale assicurato superiore a Euro 26,00 pari a L. 50.343.

Condizioni aggiuntive
(delle seguenti Condizioni Aggiuntive sono valide solo quelle espressamente richiamate nel frontespizio di polizza)

C - INDENNITÀ DA POST-RICOVERO
In caso di ricovero in Istituto di cura indennizzabile a' termine di polizza, la Società si impegna a corrispondere all'Assicurato una indennità giornaliera di post-ricovero pari all'indennità da ricovero assicurata.
Detta indennità viene corrisposta a partire dal giorno successivo alla dimissione dell'Assicurato dall'Istituto di cura e per un numero di giorni pari a quello del ricovero, con il massimo di giorni 60, fermo restando che la somma dei giorni per le due garanzie non può superare 360 giorni per ogni singolo caso di ricovero e per anno assicurativo.
Il post-ricovero dovrà essere comprovato da idonea certificazione dell'istituto di cura che l'Assicurato dovrà trasmettere alla Società al momento della dimissione.
Limitatamente al parto, e fermo restando il disposto del 2° capoverso della presente Condizione Aggiuntiva, l'indennità sarà liquidata per un periodo massimo di 5 giorni.

D - INDENNITÀ PER INGESSATURA
Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza venga applicato apparecchio gessato la Società si impegna a corrispondere all'Assicurato una indennità giornaliera pari all'indennità da ricovero assicurata, anche se l'infortunio non ha comportato pernottamento.
L'ingessatura e la sua durata dovranno essere comprovate da idonea certificazione medica.
La presente indennità verrà corrisposta per un massimo di giorni 45 per gli arti superiori e di 90 giorni per gli arti inferiori, vertebre e bacino e non è cumulabile con l'indennità da ricovero di cui all'art. 44 - Oggetto dell'assicurazione - e con la indennità da post-ricovero di cui alla Condizione Aggiuntiva C.

Assicurazione rimborso spese mediche
Norme che regolano l'assicurazione rimborso spese mediche
(Il presente modulo cessa alla sua naturale scadenza contrattuale senza obbligo di disdetta - Art. 14 – Precisazioni-)

Art. 54 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società, in caso di malattia o di infortunio e fino a concorrenza del massimale prescelto, rimborsa all'Assicurato per evento e per anno assicurativo:

A - in caso di ricovero avvenuto in Istituto di cura o d'intervento chirurgico in Ambulatorio o di prestazioni praticate in “Day Hospital”, le spese sostenute:
1) per accertamenti diagnostici (compresi gli onorari medici) effettuati anche al di fuori dell'istituto di cura o dell'Ambulatorio nei 90 giorni precedenti il ricovero, l'intervento chirurgico in Ambulatorio o le prestazioni in “Day Hospital”;
2) per gli onorari - in caso di intervento - del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento stesso; per i diritti di sala operatoria e per il materiale di intervento, ivi compresi gli apparecchi protesici e terapeutici applicati durante l'intervento;
3) per l'assistenza medica, per le cure, per i trattamenti fisioterapici e rieducativi, per i medicinali e per gli esami durante il periodo di ricovero o il “Day Hospital”;
4) per le rette di degenza;
5) per il trasporto dell'Assicurato in ambulanza,
nonché per:
6) esami, acquisto di medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi, cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), nei 90 giorni successivi al ricovero in Istituto di cura, all'intervento in Ambulatorio o alle prestazioni in “Day Hospital”.
L'onere a carico della Società per l'insieme delle prestazioni di cui ai precedenti punti 5) e 6) non potrà superare il 10% del massimale prescelto.

B - In caso di ricovero per le seguenti patologie:
appendiciti, adenoidi, tonsilliti, ernie non discali, nonché per il parto e l'aborto terapeutico, la Società, ferme le eventuali franchigie precisate nel mod. 50767, rimborserà le spese sostenute dall'Assicurato indicate nel precedente punto A, nel limite del 15% del massimale prescelto e fino alla concorrenza di Euro 2.583,00 pari a L. 5.001.385.=
Gli interventi chirurgici ambulatoriali per le stesse patologie saranno rimborsati nel limite massimo di Euro 775,00 pari a L. 1 .500.609.=

C - Una diaria per l'eventuale accompagnatore fino a concorrenza del 3% del massimale prescelto, col limite di Euro 52,00 pari a L. 100.686= giornaliere.
La diaria verrà corrisposta per un periodo al massimo pari a quello del ricovero e comunque non superiore a 90 giorni per evento e per anno assicurativo, dietro presentazione di idonea documentazione.

D - In caso di decesso all'estero dell'Assicurato, conseguente ad uno degli eventi assicurati, le spese sostenute per il suo rimpatrio fino a concorrenza del 10% del massimale prescelto, col limite di Euro 1.033,00 pari aL. 2.000.167=.

E - Qualora si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, eventuali spese o eccedenze di spese rimaste a carico dell'Assicurato.
Qualora invece l'Assicurato non abbia sostenuto alcuna spesa, avrà diritto ad una indennità per ogni giorno di ricovero pari al 3% del massimale assicurato, col limite di Euro 52,00 pari a L. 100.686= giornaliere e col limite annuo di 90 giorni. La giornata di entrata e quella di uscita dall'istituto di cura sono considerate una sola giornata, qualunque sia l'ora del ricovero e della dimissione.
Fermo quanto sopra stabilito, in caso di:
- parto non cesareo, l'indennità viene corrisposta per la durata massima di 5 giorni per evento e per anno assicurativo;
- “Day Hospital”, l'indennità è pari aI 50%;
- intervento sia sulle tonsille che sulle vegetazioni adenoidi di persone di età inferiore a nove anni, non viene corrisposta alcuna indennità sostitutiva.
Nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo, l'ammontare complessivo degli indennizzi non può superare il massimale assicurato.

Art. 55 - TERMINI DI ASPETTATIVA
La garanzia decorre:

• per gli infortuni:
- dal momento in cui, a' sensi deII'art. 3 - Pagamento del premio - ha effetto l'assicurazione;
• per le malattie:
- daI 30° giorno successivo al momento in cui, a' sensi dell'art. 3 - Pagamento del premio - ha effetto l'assicurazione;
• per le conseguenze di stati patologici insorti anteriormente alla stipulazione del contratto, nonché il parto:
- dal 300° giorno successivo al momento in cui, a' sensi dell'art. 3 - Pagamento del premio - ha effetto l'assicurazione.
Per l'aborto terapeutico e per le malattie dipendenti da gravidanza o puerperio, la garanzia è operante - con il termine di aspettativa di 30 giorni - soltanto se la gravidanza ha avuto inizio in un momento successivo a quello di effetto dell'assicurazione.
Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra (anche se appartenente ad altra Compagnia di Assicurazione, purché non annullata da quest'ultima) riguardante gli stessi assicurati e l'identica garanzia, i termini di aspettativa di cui sopra operano:
- dal giorno in cui aveva avuto effetto l'assicurazione prevista dalla polizza sostituita, per le prestazioni e i massimali da quest'ultima previsti;
- dal giorno in cui ha effetto l'assicurazione prevista dalla presente polizza, limitatamente alle maggiori somme e alle diverse prestazioni da essa previste.
La norma di cui al comma precedente vale anche nel caso di variazioni intervenute nel corso di uno stesso contratto.

Art. 56- PRECISAZIONI
1)
L'assicurazione vale anche durante il servizio militare in tempo di pace in seguito al richiamo per ordinarie esercitazioni; non vale invece (salvo si tratti di ricoveri in Istituti di cura non militari) durante il servizio di leva od il servizio sostitutivo di questo, l'arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale.

2) Sono esclusi dall'assicurazione:
a) le conseguenze dirette di infortuni, malattie, malformazioni e stati patologici anteriori alla stipulazione del contratto, sottaciuti alla Società con dolo o colpa grave;
b) l'eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti alla stipulazione dell'assicurazione;
c) le malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici;
d) gli infortuni derivanti da sports aerei o dalla partecipazione a corse o gare motoristiche ed alle relative prove di allenamento (salvo che si tratti di gare di regolarità pura);
e) gli infortuni derivanti da delitti dolosi dell'Assicurato (compresi, invece, gli infortuni cagionati da colpa grave);
f) gli infortuni e le intossicazioni conseguenti a ubriachezza, ad abuso di psicofarmaci, all'uso di stupefacenti o allucinogeni;
g) l'aborto volontario non terapeutico;
h) le prestazioni aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da infortunio);
i) le protesi dentarie in ogni caso e le cure dentarie e delle paradontiopatie quando non siano rese necessarie da infortunio;
I) l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di apparecchi protesici e terapeutici, salvo quanto previsto dall'oggetto dell'assicurazione;
m) l'e conseguenze dirette o indirette di trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e di accelerazione di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
n) le conseguenze di guerra, insurrezione, movimento tellurico o eruzione vulcanica.
Per le maggiori somme e le diverse prestazioni conseguenti a variazioni intervenute nel corso del contratto, le lettere a) e b) si applicheranno con riguardo alla data della variazione, anziché a quella di stipulazione dell'assicurazione.

Art. 57 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione vale per il mondo intero.

Art. 58 - ALTRE ASSICURAZIONI
Fermo quanto disposto dall'art. 2 - Altre assicurazioni - la Società, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esistenza o successiva stipulazione di altre assicurazioni riguardanti prestazioni analoghe, può recedere dalla assicurazione con preavviso di almeno 60 giorni.

Art. 59 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
La denuncia di cui all'art. 7 - Obblighi dell'Assicurato o del Contraente in caso di sinistro - deve essere corredata di certificazione medica, l'Assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e ai controlli medici disposti dalla Società, fornire alla stessa ogni informazione e produrre, se richiesta, copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che Io hanno visitato e curato.

Art. 60 - CRITERI Dl LIQUIDAZIONE
La Società effettua il pagamento, all'Assicurato o ai suoi eredi, di quanto dovuto a' termini della presente assicurazione dietro dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto eventualmente rimborsato da terzi, su presentazione, in originale, delle relative notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate.
Qualora l'Assicurato debba presentare l'originale delle ricevute, notule o distinte per ottenere il rimborso dall'Ente a ciò preposto dal Servizio Sanitario Nazionale, la Società, a parziale deroga del precedente comma, effettua il pagamento di quanto dovuto dietro presentazione di copia delle ricevute, notule o distinte delle spese sostenute dall'Assicurato.
Il pagamento viene di norma effettuato a cura ultimata. La Società, tuttavia, limitatamente ai casi in cui il ricovero in Istituto di cura si protragga oltre 15 giorni, può concedere, a richiesta dell'Assicurato, anticipi sulla liquidazione definitiva fino al massimo del 50% delle spese effettivamente sostenute e documentate previa contestuale presentazione alla Società stessa di certificazione medica provvisoria dell'istituto di cura che attesti la natura della malattia o dell'infortunio, la data del ricovero ed il proseguimento dello stesso.
Per le spese sostenute all'estero i rimborsi verranno eseguiti in Italia, in valuta italiana al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

Art. 61- CONTROVERSIE - ARBITRATO IRRITUALE
In caso di controversie di natura medica sull'indennizzabilità del sinistro, le Parti si obbligano a conferire, per iscritto, mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.
Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il Medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fino da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

Art. 62- FACOLTÀ DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO
La facoltà di recesso prevista dall'art. 8 - Facoltà di recesso in caso di sinistro - non può essere esercitata dalla Società.

Art. 63 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
La Società dichiara di rinunciare a favore dell'Assicurato, o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione che possa competerle a' sensi dell'art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Condizione Speciale sempre valida ed operante

1 - RISCHIO Dl GUERRA ALL'ESTERO
La garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all'estero (escluso comunque il territorio dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra (sia che la guerra sia dichiarata o no) e insurrezione, per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio degli eventi stessi, se ed in quanto l'Assicurato ne risulti sorpreso mentre si trova all'estero.
La presente estensione non è comunque operante per gli infortuni aeronautici.


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